N. 269 ORDINANZA 16 - 18 maggio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Assunzioni obbligatorie - Costituzione éex lege del rapporto di
 lavoro - Obbligo di concludere il contratto da parte del datore di
 lavoro - Esclusione - Questione gia' dichiarata non fondata ordinanza
 n. 872/1988) - Manifesta infondatezza.  Legge 2 aprile 1968, n. 482,
 artt. 10, primo comma, e 16, quinto comma).  Cost., artt. 2, 3,
 secondo comma, e 4, primo comma)
(GU n.21 del 24-5-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 10, primo
 comma, e 16,  quarto  comma,  della  legge  2  aprile  1968,  n.  482
 (Disciplina   generale   delle   assunzioni  obbligatorie  presso  le
 pubbliche  amministrazioni  e  le  aziende  private),  promosso   con
 ordinanza  emessa  il  1›  marzo  1988  dal  Pretore  di  Bologna nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Naldi  Alfonsino  e  l'Autogrill
 S.p.A.,  iscritta  al n. 631 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale
 dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che, nel procedimento civile vertente tra Naldi Alfonsino
 e Autogrill S.p.A., con ordinanza del 1› marzo 1988,  pervenuta  alla
 Corte  il  19  ottobre  1988  (R.O.  n.  631 del 1988), il Pretore di
 Bologna ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale  degli
 artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968,
 n. 482, nella costante interpretazione della Corte di cassazione, che
 esclude  la  costituzione  ex  lege  del  rapporto  di lavoro con gli
 invalidi  ed  i  minorati   e,   conseguentemente,   l'applicabilita'
 dell'art. 2932 del codice civile;
      che,  a  parere del rimettente, risulterebbero violati gli artt.
 2, 3, secondo comma, e 4, primo comma,  della  Costituzione,  per  la
 inosservanza  dei  doveri  inderogabili  imposti  dalla  solidarieta'
 umana, per l'impedimento del libero sviluppo della persona umana, per
 la  creazione  di  una disuguaglianza sostanziale posta dalla ridotta
 capacita' lavorativa dell'invalido e,  infine,  per  la  lesione  del
 diritto al lavoro;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per la infondatezza della questione;
    Considerato  che identica questione di legittimita' costituzionale
 e' stata gia' dichiarata manifestamente infondata (ordinanza  n.  872
 del 1988) e che non vi sono ragioni per una diversa decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della
 legge  2  aprile  1968,  n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
 obbligatorie  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  le   aziende
 private),  in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4, quarto
 comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di  Bologna  con  la
 ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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