N. 273 ORDINANZA 16 - 18 maggio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni - Indennita' integrativa speciale aggiunta al trattamento pensionistico - Riduzione di un quarantesimo per ogni anno di servizio - Questione gia' dichiarata infondata sentenza n. 531/1988) - Manifesta infondatezza. Legge 25 marzo 1983, n. 79, art. 10). Cost., artt. 36 e 38)(GU n.21 del 24-5-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1988 dal T.A.R. della Calabria sul ricorso proposto da Maia Silvia Maria contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il T.A.R. della Calabria, con ordinanza del 26 febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983 n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), nella parte in cui la misura dell'indennita' integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione e' ridotta in ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennita' stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianita' di servizio; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 531 del 1988, ha gia' esaminato questione identica dichiarandone l'infondatezza; che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983 n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dal T.A.R. della Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0580