N. 273 ORDINANZA 16 - 18 maggio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Pensioni - Indennita' integrativa speciale
 aggiunta al trattamento pensionistico - Riduzione di un quarantesimo
 per ogni anno di servizio - Questione gia' dichiarata infondata
 sentenza n. 531/1988) - Manifesta infondatezza.  Legge 25 marzo 1983,
 n. 79, art. 10).  Cost., artt. 36 e 38)
(GU n.21 del 24-5-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge
 25 marzo 1983, n. 79 (Conversione in legge,  con  modificazioni,  del
 decreto   legge  29  gennaio  1983  n.  17,  recante  misure  per  il
 contenimento del costo del  lavoro  e  per  favorire  l'occupazione),
 promosso  con  ordinanza  emessa il 26 febbraio 1988 dal T.A.R. della
 Calabria  sul  ricorso  proposto  da  Maia  Silvia  Maria  contro  il
 Ministero  della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 784 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  il  T.A.R.  della  Calabria,  con  ordinanza del 26
 febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38  della
 Costituzione,  questione  di legittimita' dell'art. 10 della legge 25
 marzo 1983 n.  79  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
 decreto   legge  29  gennaio  1983  n.  17,  recante  misure  per  il
 contenimento del costo del  lavoro  e  per  favorire  l'occupazione),
 nella  parte in cui la misura dell'indennita' integrativa speciale da
 corrispondere in aggiunta alla pensione e' ridotta in ragione  di  un
 quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento
 di  quiescenza,  dell'importo  dell'indennita'  stessa  spettante  al
 personale   collocato  in  pensione  con  la  massima  anzianita'  di
 servizio;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 531 del 1988, ha
 gia' esaminato questione identica dichiarandone l'infondatezza;
      che   quindi   la   questione   ora   sollevata   va  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  10  della  legge  25  marzo  1983  n.   79
 (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto  legge 29
 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il contenimento del costo  del
 lavoro  e per favorire l'occupazione), sollevata, in riferimento agli
 artt. 36 e 38 della  Costituzione,  dal  T.A.R.  della  Calabria  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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