N. 274 ORDINANZA 16 - 18 maggio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Edilizia
 - Abusivismo - Demolizione del manufatto - Estinzione del reato
 contravvenzionale - Mancata previsione - Questione gia' dichiarata
 infondata  sentenza n. 167/1989) - Manifesta infondatezza.  Legge 28
 febbraio 1985, n. 47, art. 22).  Cost., artt. 3)
(GU n.21 del 24-5-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
 urbanistica  edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria delle opere
 edilizie), promosso  con  ordinanza  emessa  l'11  ottobre  1988  dal
 Pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Bailoni
 Ferruccio,  iscritta  al  n.  789  del  registro  ordinanze  1988   e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 2, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  il Pretore di Riva del Garda, con ordinanza dell'11
 ottobre  1988,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.   3   della
 Costituzione,  questione  di legittimita' dell'art. 22 della legge 28
 febbraio 1985 n. 47 (Norme in  materia  di  controllo  dell'attivita'
 urbanistica  edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria delle opere
 edilizie), nella parte in cui  non  prevede  l'estinzione  dei  reati
 contravvenzionali in tema di abusivismo edilizio quando l'interessato
 abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 167 del 1989, ha
 gia' esaminato questione identica dichiarandola infondata;
      che   quindi   la   questione   ora   sollevata   va  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme
 in   materia   di   controllo  dell'attivita'  urbanistica  edilizia,
 sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie),  sollevata,  in
 riferimento  all'art.  3  della Costituzione, dal Pretore di Riva del
 Garda con l'ordinanza in epigrafe indicata.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0581