N. 274 ORDINANZA 16 - 18 maggio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia - Abusivismo - Demolizione del manufatto - Estinzione del reato contravvenzionale - Mancata previsione - Questione gia' dichiarata infondata sentenza n. 167/1989) - Manifesta infondatezza. Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22). Cost., artt. 3)(GU n.21 del 24-5-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1988 dal Pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Bailoni Ferruccio, iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Pretore di Riva del Garda, con ordinanza dell'11 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali in tema di abusivismo edilizio quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 167 del 1989, ha gia' esaminato questione identica dichiarandola infondata; che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Riva del Garda con l'ordinanza in epigrafe indicata. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0581