N. 275 ORDINANZA 16 - 18 maggio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Farmacie - Farmacie non di nuova istituzione - Gestori provvisori - Indennita' di avviamento - Esclusione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima sentenza n. 333/1988) - Manifesta inammissibilita'. Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17). Cost., art. 3)(GU n.21 del 24-5-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1987 dalla Corte d'Appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Cavaterra Ascenzio e Moncalvo Carmen ed altro, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 1 luglio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione il diritto all'indennita' di avviamento riconosciuto in favore dei gestori di farmacie di nuova istituzione; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 333 del 1988, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato art. 17 "nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennita' di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265"; che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 333 del 1988, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0582