N. 275 ORDINANZA 16 - 18 maggio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Farmacie
 - Farmacie non di nuova istituzione - Gestori provvisori - Indennita'
 di avviamento - Esclusione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente
 illegittima  sentenza n. 333/1988) - Manifesta inammissibilita'.
 Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17).  Cost., art. 3)
(GU n.21 del 24-5-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge
 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il  servizio  farmaceutico),
 promosso con ordinanza emessa il 1› luglio 1987 dalla Corte d'Appello
 di Roma nel procedimento civile vertente  tra  Cavaterra  Ascenzio  e
 Moncalvo  Carmen  ed altro, iscritta al n. 792 del registro ordinanze
 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  2,
 prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  la  Corte  d'Appello  di Roma, con ordinanza del 1›
 luglio  1987,  ha  sollevato,  in  riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' dell'art. 17 della legge 2
 aprile 1968 n. 475  (Norme  concernenti  il  servizio  farmaceutico),
 nella  parte  in  cui  non  prevede anche per i gestori provvisori di
 farmacie non  di  nuova  istituzione  il  diritto  all'indennita'  di
 avviamento  riconosciuto  in  favore dei gestori di farmacie di nuova
 istituzione;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 333 del 1988, ha
 gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale del  citato  art.  17
 "nella  parte  in  cui  non prevede anche per i gestori provvisori di
 farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennita'
 di  avviamento  prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie
 approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265";
      che   quindi   la   questione   ora   sollevata   va  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n.
 475  (Norme  concernenti  il  servizio farmaceutico), gia' dichiarato
 costituzionalmente  illegittimo  con  sentenza  n.  333   del   1988,
 sollevata,  in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte
 d'Appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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