N. 264 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 marzo 1989

                                 N. 264
 Ordinanza   emessa  il  2  marzo  1989  dal  pretore  di  Napoli  nel
 procedimento civile  vertente  tra  Napolitani  Corrado  e  la  Cassa
 nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori
 Avvocati  e procuratori - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
 - Contributi 1975-1979 - Prescrizione - Decorrenza del termine (dieci
 anni) dalla data di trasmissione della dichiarazione ex art. 23 della
 legge n. 576/1980 - Surrettizio prolungamento del  termine  (massimo:
 quindici  anni  e  sei  mesi;  minimo:  undici  anni  e  sei  mesi) -
 Disparita'  di  trattamento  rispetto  agli  iscritti  per  gli  anni
 precedenti (cinque anni) o successivi (dieci anni).
 (Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.22 del 31-5-1989 )
                               IL PRETORE
    Esaminati gli atti, osserva quanto segue.
    L'avv.  Corrado  Napolitani,  con ricorso depositato il 20 ottobre
 1988, ha  chiesto  dichiararsi  prescritto  il  credito  contributivo
 vantato  nei  suoi confronti dalla Cassa nazionale di previdenza e di
 assistenza a  favore  degli  avvocati  e  procuratori  per  gli  anni
 1975-77;   in   caso   contrario,  rimettersi  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale per contrasto dell'art. 19 della  legge  20  settembre
 1980, n. 576, con gli artt. 3 e 23 della Costituzione.
    La  questione  di  incostituzionalita',  anche  se  apparentemente
 proposta  in  via   subordinata,   deve   considerarsi   in   effetti
 pregiudiziale rispetto all'accertamento dell'eventuale estinzione del
 credito per  prescrizione.  Il  secondo  comma  dell'art.  19  citato
 prescrive,  infatti,  che  il  termine  di  prescrizione  (decennale)
 "decorre  dalla  data   di   trasmissione   alla   Cassa   da   parte
 dell'obbligato della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23". L'art.
 23 si riferisce all'obbligo di comunicare alla Cassa l'ammontare  dei
 redditi  prodotti  negli  anni dal 1975 al 1979, con comunicazione da
 effettuare entro il 30 giugno 1981.
    Poiche'  e'  documentato  in  atti che l'avv. Napolitani invio' la
 comunicazione il 29 giugno 1981, il termine prescrizionale verrebbe a
 scadere il 29 giugno 1991.
    E'     evidente,    dunque,    che    solo    l'abrogazione    per
 incostituzionalita'  del  secondo   comma   dell'art.   19   potrebbe
 consentire   di   ritenere   prescritta  l'obbligazione  contributiva
 relativa agli anni  1975-77,  rendendo  applicabile  la  disposizione
 generale  dell'art. 2935 del Codice civile per la quale "prescrizione
 comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo'  essere  fatto
 valere". Accertata in tal modo la rilevanza della questione proposta,
 puo' passarsi ad esaminarne  il  contenuto  sotto  il  profilo  della
 fondatezza.
    E'  innegabile  che  la disposizione impugnata introduce una grave
 discrasia nella disciplina generale della  prescrizione  vigente  nel
 nostro  ordinamento  di  cui  costituiscono  principi  importanti  la
 previsione di un termine massimo prescrizionale di dieci  anni  (art.
 2946  del  Codice  civile) e la decorrenza del termine dal momento in
 cui il diritto puo' essere validamente esercitato (art. 2935 citato).
 L'art.  19  della  legge  n. 576/1980, stabilendo che i crediti della
 Cassa si prescrivono in  dieci  anni  e  prevedendo  poi  che  per  i
 contributi  relativi  agli  anni  1975-79  il termine di prescrizione
 inizia a decorrere dalla data di trasmissione da parte dell'obbligato
 della  dichiarazione  di  cui  all'art.  23  (da inviarsi entro il 30
 giugno 1981) ha di fatto prolungato il termine della  prescrizione  a
 15 anni e mezzo per i contributi relativi al 1975, a quattordici anni
 e mezzo per i contributi relativi al  1976,  e  cosi'  via,  fino  ad
 undici  anni  e mezzo per i contributi relativi al 1979. L'intervento
 del legislatore appare tanto piu' irrazionale, ove si  consideri,  da
 una  parte, che la norma impugnata ha spostato ad una data successiva
 alla entrata in vigore della legge l'inizio decorrenza di un  termine
 che,  in  realta'  era  gia' iniziato a decorrere; dall'altra, che un
 simile espediente non appare neppure giustificato dalla necessita' di
 evitare  che  la  introduzione  del nuovo sistema di accertamento dei
 contributi favorisse l'estinzione di crediti contributivi  pregressi,
 giacche'  al  momento  di  entrata  in vigore della legge n. 576/1980
 mancavano oltre cinque anni per la prescrizione decennale dei crediti
 piu' anziani fra quelli presi in considerazione dall'art. 23 (cioe' i
 contributi relativi al 1975).
    Ne' puo' ritenersi che l'individuazione della data di trasmissione
 alla Cassa dell'autodenunzia dell'iscritto come momento  iniziale  di
 decorrenza  della  prescrizione  sia  coerente  con  la  disposizione
 generale dell'art. 2935 del Codice civile.
    Come  ha  esattamente rilevato il ricorrente, non puo' confondersi
 la possibilita' giuridica di far valere un diritto  (presupposto  cui
 si riferisce l'art. 2935) con la conoscenza di fatto dell'esistenza e
 dell'ammontare del credito (scopo cui  e'  diretta  la  comunicazione
 prevista dal secondo comma dell'art. 19).
    Di  modo  che  puo'  convenirsi  con  il  ricorrente  che la norma
 impugnata introduce, in  modo  irragionevole  ed  ingiustificato,  un
 elemento di notevole squilibrio e di manifesta iniquita' nel sistema.
 Essa reca, oltretutto, grave pregiudizio al generale principio  della
 certezza  dei  rapporti  giuridici,  esponendo  il  contribuente alla
 possibilita'  che  l'ente  previdenziale  compia  il  primo  atto  di
 accertamento  del debito contributivo a distanza di quindici anni dal
 sorgere dello stesso.
    L'irrazionalita'  di  tale  disciplina  non  consente  di ritenere
 giustificata la  disparita'  di  trattamento  che  si  determina  fra
 l'iscritto  alla  Cassa, debitore di contributi per gli anni dal 1975
 al 1979 (per i quali vigono i termini di prescrizione variabili dagli
 undici  anni  e mezzo ai quindici anni e mezzo), ed il professionista
 tenuto al versamento di  contributi  relativi  agli  anni  successivi
 (soggetti  a  prescrizione  di  dieci  anni)  o, ancor piu' agli anni
 precedenti  (soggetti,  secondo   l'orientamento   della   Corte   di
 cassazione, a prescrizione quinquennale).
    Deve  pertanto  concludersi che non e' manifestamente infondata la
 questione di illegittimita' dell'art. 19, secondo comma, della  legge
 20  settembre  1980,  n.  576,  nella  parte in cui stabilisce che la
 prescrizione dei contributi relativi  agli  anni  dal  1975  al  1979
 decorre  dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione di
 cui all'art. 23 della stessa legge.
                                P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della  legge
 20   settembre  1980,  n.  576,  per  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Napoli, addi' 2 marzo 1989
                           (Seguono le firme)

 89C0589