N. 269 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1989

                                 N. 269
      Ordinanza emessa l'8 febbraio 1989 dal tribunale di Pinerolo
           nel procedimento penale a carico di Zeppegno Nella
 Imposta  - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante
 - Indeterminatezza,  in  parte  qua,  della  norma  incriminatrice  -
 Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale.
 (D.-L.  10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito
 in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.22 del 31-5-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Zeppegno Nella, nato a S. Secondo di Pinerolo il  2  febbbraio
 1935, residente in Airasca, via Roma n. 205/E;
    Premesso  che  l'imputato e' accusato del reato previsto dall'art.
 4, primo comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge
 7  agosto  1982, n. 516, per aver dissimulato nelle proprie scritture
 contabili obbligatorie e  nella  dichiarazione  annuale  dei  redditi
 componenti  positivi del reddito tali da alterare in misura rilevante
 il risultato della dichiarazione;
    Atteso  che  la  citata  norma  incriminatrice  non  enuncia alcun
 criterio per stabilire alterazioni del risultato della  dichiarazione
 debbano  considerarsi  "rilevanti" e come tali penalmente sanzionate,
 di modo che la giurisprudenza di merito ha fatto  ricorso  a  diversi
 criteri  fondati  ora  sul  valore  assoluto dell'evasione ed ora sul
 rapporto tra il reddito dissimulato e quello effettivo o  dichiarato,
 criteri  che  sono  di  per  se'  opinabili e - soprattutto - vengono
 stabiliti di volta in volta dall'interprete  senza  alcuna  efficacia
 vincolante  sia  per i contribuenti che per il giudice stesso, il che
 contrasta con il  principio  della  tassativa  predeterminazione  del
 fatto-reato  che  dovrebbe  caratterizzare  ogni norma incriminatrice
 onde soddisfare l'imprescindibile esigenza della certezza del diritto
 penale;
    Atteso  che  la  Corte di cassazione con ordinanza del 12 febbraio
 1988  ha  ritenuto  non  manifestamente  infondata   l'eccezione   di
 illegittimita' costituzionale della norma in questione;
    Richiamate le ragioni addotte dalla s.C. a sostegno dell'ordinanza
 con cui ha disposto la rimessione degli atti alla Corte cosituzionale
 ed  atteso  -  in  particolare  - che la norma in questione appare in
 contrasto con il disposto degli artt. 3 e 25,  secondo  comma,  della
 Costituzione  in  quanto  l'assoluta  discrezionalita'  attribuita al
 giudice nella determinazione della "rilevanza" dell'evasione fiscale"
 -  e  quindi  dell'evento stesso del reato - determina ingiustificate
 disparita' di trattamento tra i cittadini-contribuenti e non consente
 a  questi  ultimi  di  avere  preventiva  conoscenza  di  quali  loro
 comportamenti  sono  penalmente  sanzionati,  in  contrasto  con   il
 principio costituzionalmente garantito della tassativita' della norma
 penale;
    Atteso  ancora  che la stessa Corte costituzionale con sentenza 24
 marzo 1988, n. 364, ha sottolineato  come  per  l'applicazione  delle
 sanzioni  penali  la Costituzione intenda particolarmente garantire i
 soggetti attraverso la praevia lex  scripta  e  che  "i  principi  di
 tassativita'     e     d'irretroattivita'    delle    norme    penali
 incriminatrici...  evidenziano  che  il  legislatore   costituzionale
 intende   garantire  ai  cittadini,  attraverso  la  possibilita'  di
 conoscenza  delle  stesse  norme,  la   sicurezza   giuridica   delle
 consentite,   libere   scelte   d'azione",   finalita'   questa   non
 realizzabile se - nel caso in  esame  -  non  viene  legislativamente
 enunciato alcun criterio onde stabilire in cosa consista la rilevanza
 dell'evasione fiscale;
    Sentito  il  difensore,  che  in  via  pregiudiziale  ha  eccepito
 l'illegittimita' dell'art. 4, n. 7, della legge citata ed il pubblico
 ministero, che si e' rimesso;
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l.
 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, in
 relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione;
    Ordina  la  sospensione  del  presente  processo e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione
 stessa;
    Ordina  che  la pesente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  della  Camera  dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
      Pinerolo, addi' 8 febbraio 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 89C0594