N. 286 ORDINANZA 17 - 25 maggio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pensioni civili e militari - Ex combattenti - Maggiorazioni del trattamento pensionistico - Titolarita' con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 - Esclusione - Jus superveniens: legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6 - Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo. Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma). Cost., art. 3)(GU n.22 del 31-5-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promossi con due ordinanze emesse il 1 giugno 1988 dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 577 e 578 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione di Bianchi Vincenzo nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che in un giudizio civile, promosso da Vincenzo Bianchi contro l'I.N.P.S. per ottenere la maggiorazione del trattamento pensionistico introdotta dall'art. 6 della legge n. 140 del 1985 in favore degli ex combattenti non aventi diritto alle provvidenze di cui alla legge n. 336 del 1970, l'adito Pretore di Torino, con ordinanza del 1 giugno 1988 (r.o. n. 577/1988), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale del comma secondo dell'articolo 6 cit., nella parte in cui esclude il diritto alla predetta maggiorazione per gli ex combattenti titolari (come, nella specie, il ricorrente) di pensioni con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968; che ad avviso del giudice a quo, tale termine non sarebbe razionalmente giustificato, neppure considerando che esso coincide con quello stabilito nell'art. 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in relazione alla corresponsione dei benefici agli ex combattenti gia' dipendenti pubblici; che innanzi alla Corte si e' costituita la parte privata che, nell'aderire alle conclusioni dell'Autorita' remittente, ha sottolineato l'arbitrarieta' del medesimo termine temporale anche alla luce dell'art. 38 Cost.; che identica questione e' stata sollevata con altra ordinanza, in pari data (r.o. n. 578/1988), dello stesso Pretore di Torino, nel procedimento civile di analogo contenuto tra Luigi Savio e l'I.N.P.S.; che nel secondo giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, in linea preliminare, ha eccepito l'inammissibilita' della questione - risolventesi, a suo avviso, in una generica doglianza di violazione dell'art. 3 Cost. - e, in subordine, ha concluso, comunque, per la sua infondatezza, negando che la norma censurata provochi alcuna ingiustificata disparita' di trattamento e sostenendo che, in ogni caso, non sarebbe censurabile la discrezionale determinazione del legislatore di limitare entro una certa data la retroattivita' delle leggi; Considerato che i giudizi vanno riuniti, concernendo un'identica questione; che dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione e' sopravvenuta la legge 29 dicembre 1988, n. 544, la quale (art. 6) ha riconosciuto il diritto ad una maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli ex-combattenti, contemplati dall'art. 6, comma primo, della legge n. 140 del 1985, titolari di pensioni con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968; che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici remittenti perche' riesaminino la rilevanza della questione;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0599