N. 297 ORDINANZA 17 - 25 maggio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Comuni e
 province - Applicazione di un tributo addizionale sui consumi di
 energia elettrica sulle forniture con potenza impegnata non superiore
 a 100 Kw - Limitazione di poteri in materia - Difetto di motivazione
 sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.  D.-L.
 28 febbraio 1983, n. 55, convertiti in legge 26 aprile 1983, n. 131,
 con modificazioni; legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 12; d.-l. 30
 dicembre 1985, n. 789, art. 25, sostituito dall'art. 26 dal d.-l. 28
 febbraio 1986, n. 47).  Cost., artt. 3 e 53)
(GU n.22 del 31-5-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 24, quinto
 comma, del decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.  55  (Provvedimenti
 urgenti  per  il  settore  della  finanza  locale  per  l'anno 1983),
 convertito nella legge 26 aprile 1983,  n.  131,  con  modificazioni;
 dell'art.  12 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria
 1984); dell'art. 25 del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  789,
 sostituito  dall'art.  26  del  decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47
 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), promosso con ordinanza
 emessa  il  13 maggio 1988 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento
 civile vertente tra la s.r.l.  Martin e C. e il Comune  di  Porte  ed
 altra,  iscritta  al  n.737  del registro ordinanze 1988 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  51,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 aprile 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 13 maggio 1988 il Tribunale
 di Pinerolo, nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Martin e  C.
 e il comune di Porte e provincia di Torino, ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e  53  della
 Costituzione,  degli  artt.  24,  quinto  comma, del decreto-legge 28
 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti  urgenti  per  il  settore  della
 finanza  locale  per  l'anno  1983), convertito nella legge 26 aprile
 1983, n. 131, con modificazioni; 12 della  legge  27  dicembre  1983,
 n.730  (legge  finanziaria  1984);  25  del decreto-legge 30 dicembre
 1985, n.789, sostituito dall'art. 26 del  decreto-legge  28  febbraio
 1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale);
      che  le  norme impugnate, secondo il giudice a quo, violerebbero
 l'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto  "limitando  il   potere,
 attribuito  alle  Provincie  ed  ai  Comuni,  di applicare un tributo
 addizionale sui consumi  di  energia  elettrica  esclusivamente  alle
 forniture   con   potenza   impegnata   non   superiore  a  1000  Kw"
 circoscrivono l'imposizione solo alle  imprese  di  piccole  e  medie
 dimensioni  e  che  avvalendosi la norma di criteri estranei a quelli
 della capacita' contributiva  risulterebbe  inciso  anche  l'art.  53
 della Costituzione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo   che  la  questione  venga  dichiarata  inammissibile  per
 insufficiente motivazione dell'ordinanza di rimessione;
    Considerato  che il giudice a quo ha omesso ogni motivazione circa
 la  rilevanza,  ne'  si  evincono  riferimenti  puntuali   circa   la
 fattispecie  oggetto del giudizio, carente comunque di prospettazioni
 ex art. 3 della Costituzione o per altro verso validamente riferibili
 al successivo art. 53;
      che  pertanto  va dichiarata la manifesta inammissibilita' della
 questione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  24,  quinto  comma,   del
 decreto-legge  28  febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il
 settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge
 26 aprile 1983, n. 131, con modificazioni; 12 della legge 27 dicembre
 1983, n. 730  (legge  finanziaria  1984);  25  del  decreto-legge  30
 dicembre  1985,  n.789, sostituito dall'art. 26 del decreto- legge 28
 febbraio 1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la  finanza  locale),
 sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal
 Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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