N. 300 ORDINANZA 17 - 25 maggio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Elezioni
 - Contenzioso elettorale regionale - Regioni ordinarie e regione a
 statuto speciale - Doppio grado di giurisdizione Regione Valle
 d'Aosta - Mancata estensione - Questione gia' dichiarata
 inammissibile  sentenza n. 1131/1988) - Difetto di motivazione -
 Manifesta inammissibilita'.  Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 19;
 legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 7; legge 5 agosto 1962, n. 1257,
 art. 27).  Cost., art. 3)
(GU n.22 del 31-5-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 19, della legge
 17 febbraio  1968,  n.  108  (Norme  per  la  elezione  dei  Consigli
 regionali  delle  Regioni a statuto normale), dell'art. 7 della legge
 23 aprile 1981, n.  154  (Norme  in  materia  di  ineleggibilita'  ed
 incompatibilita'  alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
 comunale e circoscrizionale e in materia  di  incompatibilita'  degli
 addetti al Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 27 della legge 5
 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione  del  Consiglio  regionale
 della Valle d'Aosta), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello
 di Torino nel procedimento civile vertente tra Torrione Gianni e Bich
 Edoardo  ed  altra,  iscritta  al  n. 1 del registro ordinanze 1989 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  4,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
      2)  ordinanza  emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello
 di Torino nel procedimento civile  vertente  tra  Aloisi  Domenico  e
 Vesan  Silvano ed altra, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1989
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  4,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
      3)  ordinanza  emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello
 di Torino nel procedimento civile vertente tra Ricco Raffaele e Vesan
 Silvano  ed  altra,  iscritta  al  n. 3 del registro ordinanze 1989 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica,  n.  4,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti l'atto di costituzione di Ricco Raffaele nonche' gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 aprile 1989 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che con le tre ordinanze, di analogo tenore, indicate in
 epigrafe la Corte d'appello di Torino ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.  3 Cost., una questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la  elezione
 dei  Consigli  regionali  delle  Regioni  a statuto normale), 7 della
 legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita'  ed
 incompatibilita'  alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
 comunale e circoscrizionale e in materia  di  incompatibilita'  degli
 addetti   al   Servizio  sanitario  nazionale),  assumendo  che  tali
 disposizioni, in quanto estendono alle regioni ad autonomia ordinaria
 e  non anche alla Regione Valle d'Aosta il principio del doppio grado
 di  giurisdizione  in  tema  di  contenzioso  elettorale   regionale,
 determinino  una  irragionevole  disparita' di trattamento a danno di
 quest'ultima;
      che  e' altresi' censurato, "di riflesso", l'art. 27 della legge
 5 agosto 1962, n.1257 (Norme per l'elezione del  Consiglio  regionale
 della Valle d'Aosta), il quale prevede che contro la delibera assunta
 da detto Consiglio in materia di decadenza per cause sopravvenute  di
 ineleggibilita' e' ammesso ricorso giurisdizionale - in unico grado -
 alla Corte d'appello di Torino;
    Considerato  che  la  questione,  gia' proposta dalla stessa Corte
 d'appello  di  Torino,  e'  stata  dichiarata  inammissibile  con  la
 sentenza  n.  1131  del  1988  in riferimento tanto alle disposizioni
 direttamente impugnate,  non  applicabili  nel  giudizio  principale,
 quanto  a  quella in esso effettivamente applicabile - e cioe' l'art.
 27 della legge n. 1257 del 1962 - "poiche' non e'  dato  comprendere,
 in  assenza  di qualunque motivazione sul punto, rispetto a che cosa,
 in quali sensi e per quali  effetti  tale  norma  sia  impugnata  'di
 riflesso'";
      che,  poiche'  con  le  tre  predette  ordinanze la questione e'
 riproposta nei medesimi termini e con identica  prospettazione,  essa
 va dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 19 della  legge  17  febbraio
 1968,  n.  108  (Norme  per  la elezione dei Consigli regionali delle
 Regioni a statuto normale) e 7 della legge 23  aprile  1981,  n.  154
 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche
 di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale  e
 in  materia  di  incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario
 nazionale) e, "di riflesso", dell'art. 27 della legge 5 agosto  1962,
 n.  1257  (Norme  per  l'elezione del Consiglio regionale della Valle
 d'Aosta), sollevata, in riferimento all'art.  3  della  Costituzione,
 dalla  Corte  d'appello  di  Torino  con  tre  ordinanze emesse il 30
 settembre 1988 (r.o. nn. 1, 2, 3 del 1989).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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