N. 303 ORDINANZA 17 - 25 maggio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Locazione - Provvedimento di rilascio - Immobile ad uso non abitativo
 - Sospensione - Estensione per i comuni ad alta intensita' abitativa
 - Modifiche alla normativa in materia nelle more del giudizio di
 costituzionalita' - Questione attualmente irrilevante ai fini del
 processo esecutivo - Manifesta inammissibilita'.  D.-L. 8 febbraio
 1988, n. 26, art. 1-bis, convertito, con modicazione, nella legge 9
 aprile 1988, n. 108.  Cost., artt. 41, primo e terzo comma, e 42,
 secondo comma)
(GU n.22 del 31-5-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, legge 8
 aprile 1988 n. 108, di conversione del decreto-legge 8 febbraio  1988
 n.  26  (Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'eccezionale carenza di
 disponibilita' abitative) promosso con ordinanza emessa il 19  luglio
 1988 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Tabaro
 Abele ed altra c. Lo Basso Mario iscritta  al  n.  786  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 2 prima serie speciale dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 aprile 1989 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che  nel  corso  dell'esecuzione  di un provvedimento di
 rilascio per finita locazione di un immobile ad  uso  non  abitativo,
 sospesa  dall'ufficiale  giudiziario in seguito all'entrata in vigore
 della legge 8 aprile 1988, n. 108, che ha convertito  in  legge,  con
 modificazioni,  il  d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, il Pretore di Monza,
 con ordinanza del 19 luglio 1988, ha sollevato, in  riferimento  agli
 artt.  41,  primo  e  terzo  comma, e 42, secondo comma, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  1-  bis  aggiunto  al  decreto
 della  legge di conversione, il quale per i comuni ad alta intensita'
 abitativa ha esteso alle locazioni di immobili ad uso commerciale  la
 sospensione   degli  sfratti  fino  al  31  dicembre  1988,  prevista
 dall'art. 1 per le locazioni ad uso abitativo;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
    Considerato  che  il  cessato  contratto di locazione, al quale si
 riferisce  l'ordinanza  di  rimessione,  e'  stato   stipulato   dopo
 l'entrata  in  vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, e quindi e'
 soggetto al regime (ordinario) degli artt. 27 e sgg. della medesima;
      che  nelle  more  del giudizio davanti alla Corte e' venuta meno
 l'efficacia temporale della norma impugnata, alla quale e' subentrato
 l'art. 7 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito nella legge 21
 febbraio 1989, n.  61,  che  limita  espressamente  ai  contratti  di
 locazione  cessati  per  scadenza del regime transitorio, di cui alla
 legge n. 392 del  1978,  l'ulteriore  proroga  al  31  dicembre  1989
 dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di rilascio per finita locazione
 degli immobili ad uso diverso dall'abitazione;
     che,   pertanto,  la  sollevata  questione  di  costituzionalita'
 risulta attualmente irrilevante ai fini del processo esecutivo che ha
 dato origine all'ordinanza del giudice a quo.
    Visti  gli  artt.  26  della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  1-  bis  del  decreto-legge  8
 febbraio  1988,  n.  26, convertito, con modificazioni, nella legge 9
 aprile 1988, n. 83 (Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'eccezionale
 carenza  di disponibilita' abitative), sollevata, in riferimento agli
 art. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo  comma,  dal  Pretore  di
 Monza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0616