N. 306 ORDINANZA 17 - 25 maggio 1989

 
 
 Correzione di errore materiale contenuto nel "considerato in diritto"
 e nel dispositivo della sentenza n. 78 del 22 febbraio-3 marzo 1989
(GU n.22 del 31-5-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  per  la correzione di errori materiali contenuti nella
 sentenza n. 78 del 3 marzo 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ravvisata  la  necessita'  di  correggere errori materiali occorsi
 nella motivazione  e  nel  dispositivo  del  testo  depositato  della
 sentenza n. 78 del 1989;
    Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dispone che nella sentenza n. 78 del 1989 siano corretti i seguenti
 errori materiali:
      1)  nel  "Considerato  in diritto", il secondo periodo del terzo
 capoverso del numero 7 (che comincia con  le  parole  "Ma,  di  piu',
 appena   circa  undici  anni  prima...";  e  termina  con  le  parole
 "...costituzione di parte civile") va letto nel seguente  modo:  "Ma,
 di piu', appena circa undici anni prima dell'emanazione del c.p.m.p.,
 il  legislatore  aveva  ribadito,  in  sede  di  procedimento  penale
 ordinario, l'ammissibilita' della costituzione di parte civile";
      2)   nel  dispositivo,  all'ultimo  capoverso,  dopo  le  parole
 "risarcimento del danno", deve leggersi,  in  aggiunta,  la  seguente
 frase:    "restando    superata,    dalla   precedente   declaratoria
 d'illegittimita' costituzionale, ex art. 27 della  legge  n.  87  del
 1953,  del  secondo comma dell'art. 373 del codice penale militare di
 pace, la declaratoria d'inammissibilita' della questione relativa  al
 secondo   comma   del  predetto  articolo,  proposta  con  la  stessa
 ordinanza".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in Camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0619