N. 312 ORDINANZA 18 - 26 maggio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Imposte
 in genere - Infedele dichiarazione dei redditi Alterazione in misura
 - Rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice -
 Violazione del principio della tassativita' della fattispecie penale
 - Questione gia' dichiarata non fondata sentenza n. 247/1989) -
 Manifesta infondatezza.  D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo
 comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).  Cost.,
 artt. 3 e 25, secondo comma)
(GU n.22 del 31-5-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7 della
 legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni,
 del  D.L.  10  luglio  1982, n. 429, recante norme per la repressione
 dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
 e  per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.
 Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di  amnistia
 per i reati tributari) promossi con ordinanze emesse l'11 aprile 1988
 dal Tribunale di Torino; il 13 maggio 1988 dal Tribunale di  Verbania
 (n.  2  ordd.);  il  26  maggio  1988 dal Tribunale di Mondovi' (n. 2
 ordd.); il 7 giugno 1988 dal Tribunale di Foggia; il  6  maggio  1988
 dal  Tribunale di Livorno; il 29 giugno 1988 dal Tribunale di Monza e
 il 3 maggio 1988 dal Tribunale di Trieste,  rispettivamente  iscritte
 ai  nn.  395,  457,  458,  463, 464, 475, 551, 556 e 570 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 41, 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto di costituzione di Protano Concetta nonche' gli atti
 d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che,  con ordinanza 11 aprile 1988 (Reg. ord. n. 395/88)
 il Tribunale di Torino ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  25,
 secondo   comma,  Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 4, primo comma, n. 7, legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius:
 art.  4,  primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
 come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella  parte  in  cui
 prevede,  come  elemento  costitutivo  del  reato,  l'alterazione "in
 misura rilevante" del risultato della dichiarazione;
      che  identica  declaratoria  d'illegittimita'  costituzionale e'
 stata chiesta, in riferimento all'art.  3  ed  all'art.  25,  secondo
 comma,  Cost., dai Tribunali di Verbania, con due ordinanze emesse in
 data 13 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 457 e 458/88); Mondovi',  con  due
 ordinanze emesse in data 26 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 463 e 464/88);
 Foggia, con ordinanza 7 giugno 1988 (Reg. ord. n.  475/88);  Livorno,
 con  ordinanza  6  maggio  1988  (Reg.  ord.  n.551/88);  Monza,  con
 ordinanza 29 giugno  1988  (Reg.  ord.  n.  556/88)  e  Trieste,  con
 ordinanza 3 maggio 1988 (Reg. ord. n. 570/88);
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o, comunque,
 per l'infondatezza della questione;
      che  nel  giudizio  promosso  dal  Tribunale  di  Foggia,  si e'
 costituita  la  parte  privata   Protano   Concetta,   per   chiedere
 l'accoglimento   della   questione   di  legittimita'  costituzionale
 prospettata dall'ordinanza di rimessione;
    Considerato   che,   in  ragione  dell'identita'  delle  questioni
 sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
      che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato
 la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25,  secondo  comma,
 Cost.  della  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4,
 primo comma, n. 7 del decreto-legge 10  luglio  1982,  n.  429,  come
 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
      che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
 diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la precitata
 decisione;
      che,   pertanto,   la   sollevata   questione   di  legittimita'
 costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.
 7  del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
 dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
 e  per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
 come convertito in legge 7 agosto 1982,  n.  516,  sollevata  con  le
 ordinanze  11  aprile  1988,  del  Tribunale  di Torino (Reg. ord. n.
 395/88); 13 maggio 1988, del Tribunale di  Verbania  (Reg.  ord.  nn.
 457,  458/88);  26  maggio 1988, del Tribunale di Mondovi' (Reg. ord.
 nn. 463, 464/88); 7 giugno 1988, del Tribunale di Foggia  (Reg.  ord.
 n.  475/88);  6  maggio  1988, del Tribunale di Livorno (Reg. ord. n.
 551/88); 29 giugno 1988,  del  Tribunale  di  Monza  (Reg.   ord.  n.
 556/88)  e  3  maggio  1988,  del Tribunale di Trieste (Reg. ord.  n.
 570/88).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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