N. 270 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 1989
N. 270 Ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dalla corte d'appello di Lecce nel procedimento civile vertente tra Guido Paolo e Sabato Giovanni Elezioni - Elezione a consigliere comunale, provinciale, ecc. - Inapplicabilita' ai farmacisti titolari, delle cause di ineleggibilita', ove gli stessi richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, altro farmacista, iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia - Mancata previsione della esclusione dai sostituti dei prossimi congiunti del farmacista - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad altri professionisti - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive. (Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, quarto comma). (Cost., artt. 3 e 51).(GU n.23 del 7-6-1989 )
LA CORTE D'APPELLO O S S E R V A La ratio legis della normativa in tema di ineleggibilita' e' quella di evitare che la particolare posizione professionale del cittadino che intende esercitare il diritto di elettorato passivo possa essere comunque utilizzata ai fini della captatio voti. Per quanto riguarda la categoriea dei farmacisti, l'art. 2, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, prevede che ai titolari di farmacia non si applicano le cause di ineleggibilita' di cui al n. 9 primo comma del predetto articolo, ove gli stessi "richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia". Orbene, il fatto che detta normativa non esclude dalla categoria dei potenziali sostituti i prossimi congiunti, potrebbe comportare la vanificazione della ratio legis surrichiamata, evidente essendo che attraverso la presenza attiva del farmacista sostituto prossimo congiunto si realizza il pericolo della captatio voti. Pertanto, non puo' revocarsi in dubbio che la ripetuta norma cosi' come formulata possa integrare la violazione dell'art. 51 della Costituzione, nella parte in cui sancisce la condizione di "uguaglianza" di tutti i cittadini nell'esercizio di elettorato passivo. In concreto, nella fattispecie in esame, verrebbe a determinarsi una ingiustificata posizione di favore per la sola categoria dei farmacisti, i quali, attraverso un sostituto prossimo congiunto possono realizzare quella captatio voti non voluta dal legislatore e dallo stesso rigorosamente impedita alle altre categorie professionali, di cui ai nn. 1 e segg. del citato art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154. La questione, nella specie, e' senz'altro rilevante ai fini del decidere.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 1987; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 2, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede la esclusione dei prossimi congiunti del farmacista eleggibile dalla categorie dei farmacisti sostituti nella conduzione della farmacia; Ordina la sospensione del giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione degli stessi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lecce, addi' 6 aprile 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 89C0629