N. 271 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 1989
N. 271 Ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dal pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Alasoo Vadivel Sicurezza pubblica - Stranieri - Provvedimenti del prefetto nei loro confronti (foglio di via) - Violazione degli obblighi - Arresto obbligatorio anche fuori dei casi di flagranza - Violazione del principio di tassativita' degli interventi limitativi della liberta' personale - Esecuzione di un provvedimento restrittivo privo dei presupposti di necessita' ed urgenza. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152). (Cost., art. 13).(GU n.23 del 7-6-1989 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale a carico di Alasoo Vadivel tratto in arresto di p.g. per il reato di cui all'art. 152 del t.u.l.p.s. per non avere egli ottemperato al provvedimento del prefetto di Lucca del 23 gennaio 1989 che gli imponeva di presentarsi alla frontiera entro il 26 gennaio 1989 cosi' violando le prescrizioni di detto provvedimento; Premesso che: 1) il reato contravvenzionale in questione e' cosi' delineato: "gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario tracciato. Qualora se ne allontanino, sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi". Poiche' che l'itinerario e' delimitato non solo in relazione ai luoghi da percorrere ma anche ai tempi di percorrenza (e cio' sulla base della stessa ratio dell'istituto) la condotta criminosa, come pacificamente si conviene, puo' essere realizzata o con il passare per una localita' diversa da quella indicata o anche omettendo il trasferirsi nel punto finale dell'itinerario nel termine prescritto. Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. 10 novembre 1975 Cakic, 16 maggio 1977 Moshin, 25 giugno 1976 Pinzent, 30 giugno 1987 Bouhafa, 12 maggio 1987 Dhaondi) il reato, in entrambe le ipotesi, ha carattere istantaneo e, come tale, si consuma nel tempo e nel luogo della scadenza del termine, restando penalmente irrilevante ogni ulteriore attivita' successiva a detta scadenza. 2) taluni giudici di merito (da ultimo pretore Milano 30 novembre 1987 Malik in Cass. pen. 1988, 1752) hanno ritenuto che, una volta scaduto il termine ultimo di presentazione, lo straniero che non si presenti si sara' reso contravventore al provvedimento prefettizio ma non potra' essere ritenuto come in atto "allontanantesi" dall'itinerario dal momento che la relativa previsione ha esaurito la sua funzione. Sicche' se e' possibile come ipotesi eccezionale l'arresto dello straniero che si sia allontanato dall'itinerario prima della scadenza del termine, una volta intervenuta la inottemperanza non e' piu' consentito l'arresto. Senonche' la giurisprudenza di legittimita' non accoglie detto orientamento ritenendo la obbligatorieta' dell'arresto con riferimento sia all'ipotesi di mancata presentazione alla frontiera, che a quella di permanenza in un luogo interdetto, con allontanamento dall'itinerario fissato. 3) ne' l'obbligatorieta' dell'arresto presuppone la flagranza di reato, costituendo, in questo caso, l'arresto mezzo di coazione all'adempimento dell'originario comando, che l'ordinamento vuole sia rispettato: in tal senso si sono espresse Cass. 18 aprile 1988 Hamdaoui, 11 maggio 1987 Sabit, 30 giugno 1987 Pizarro, 12 maggio 1987 Dhaoudi, 30 marzo 1988 n. 273, 268, 266, 18 maggio 1987 Sala. 4) ritiene il pretore che la previsione di cui all'art. 152 terzo comma, come finora delineata, contrasti con l'art. 13, terzo comma, della Costituzione. Il previsto potere di arresto risulta di non facile inquadramento sistematico. L'ordinamento conosce ipotesi in cui l'arresto ha natura cautelare, esecutiva, coercitiva. Orbene, all'atto restrittivo in esame non puo' essere riconosciuta finalita' esecutiva diretta ad assicurare l'attuazione di una pena o di una misura di sicurezza. L'arresto in chiave esecutiva presuppone, infatti, una pronuncia giurisdizionale che, nel caso di specie, non vi e'. Ne' l'arresto ex art. 152 citato puo' farsi rientrare tra le ipotesi di coazione all'adempimento (analogo alla previsione di cui all'art. 359 del c.p.p., che peraltro la dottrina configura come un unicum nel corpus legislativo in materia di provvedimenti restrittivi della liberta' personale; significativamente la norma non e' riprodotta nel nuovo c.p.p.): non e' infatti prevista la immediata traduzione dello straniero alla frontiera; essendo stato commesso un reato occorre, prima, procedere all'accertamento giudiziale di esso. La previsione dell'arresto appare in diretto collegamento non con gli obblighi imposti dal provvedimento prefettizio bensi' con la violazione di tali obblighi, dunque con il reato. In tale ottica esso adempie a tipiche finalita' di cautela processuale e finale. Com'e' noto l'art. 13 della Costituzione statuisce il principio dell'inviolabilita' della liberta' personale; eventuali deroghe, imposte da esigenze superiori, anch'esse costituzionalmente tutelate, sono ammissibili solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, per atto motivato dell'autorita' giudiziaria; la limitazione della liberta' su iniziativa della polizia e' ammessa unicamente "in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge". Le eccezioni alla regola della incoercibilita' della liberta' vanno considerate di stretta interpretazione. Significativamente si parla di un principio di tassativita' degli interventi limitativi della liberta' personale. Il contrasto della norma in esame con l'art. 13 della Costituzione si palesa, allora, sotto un duplice profilo. Il quadro normativo vigente prevede, oltre alle ordinarie ipotesi di arresto in flagranza, specifici casi di arresto in assenza di flagranza (art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 5 e 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575). Trattandosi di norme derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria il legislatore ha avvertito la necessita' di specificare espressamente che "l'arresto puo' disporsi anche al di fuori dei casi di flagranza". Nessuna formula espressa e' invece rinvenibile nell'art. 152 citato. Il richiamo al potere di arresto e' assolutamente generico pur di fronte a reato la cui integrazione puo' essere realizzata, come evidenziato, con una pluralita' di condotte. La norma, dunque, cosi' come recepita nel diritto vivente, si pone in contrasto con il descritto principio di tassativita'. Sotto un diverso aspetto non puo' non rilevarsi che la grave misura dell'arresto al di fuori di caso di flagranza e' dall'art. 152 citato estesa, senza alcuna apprezzabile ragione politico-criminale, a fattispecie di modesto rilievo sociale come si deduce dalla specie e dalla quantita' della pena stabilita. Non e' dato rilevare alcun peculiare profilo di necessita' e di urgenza, pure richiamati dall'art. 13 della Costituzione (si pensi in proposito che il provvedimento prefettizio di avviamento puo' essere adottato, oltre che per motivi di ordine pubblico, anche, piu' semplicemente, per mancanza di mezzi di sussistenza e per non sapere dare contezza di se'). 5) L'eccezione di costituzionalita' illustrata e rilevante essendo Alasoo Vadivel stato tratto in arresto, al di fuori di flagranza, per non avere egli ottemperato alle prescrizioni del provvedimento prefettizio non presentandosi nel termine indicato alla frontiera, cosicche' il pretore e' chiamato all'esame della norma indicata al fine di convalidare o meno l'arresto di p.g.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.l.p.s.) in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri all'imputato, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lucca, addi' 24 febbraio 1989 Il pretore: TURCO 89C0630