N. 271 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 1989

                                 N. 271
       Ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dal pretore di Lucca
           nel procedimento penale a carico di Alasoo Vadivel
 Sicurezza  pubblica - Stranieri - Provvedimenti del prefetto nei loro
 confronti (foglio di via)  -  Violazione  degli  obblighi  -  Arresto
 obbligatorio  anche  fuori  dei  casi  di  flagranza - Violazione del
 principio di tassativita' degli interventi limitativi della  liberta'
 personale  -  Esecuzione  di  un  provvedimento restrittivo privo dei
 presupposti di necessita' ed urgenza.
 (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152).
 (Cost., art. 13).
(GU n.23 del 7-6-1989 )
                               IL PRETORE
    Letti  gli atti del procedimento penale a carico di Alasoo Vadivel
 tratto in arresto di p.g. per  il  reato  di  cui  all'art.  152  del
 t.u.l.p.s.  per  non  avere  egli  ottemperato  al  provvedimento del
 prefetto di Lucca del 23 gennaio 1989 che gli imponeva di presentarsi
 alla   frontiera   entro   il  26  gennaio  1989  cosi'  violando  le
 prescrizioni di detto provvedimento;
    Premesso che:
      1)  il  reato contravvenzionale in questione e' cosi' delineato:
 "gli stranieri muniti di  foglio  di  via  obbligatorio  non  possono
 allontanarsi  dall'itinerario  tracciato.  Qualora se ne allontanino,
 sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi".
    Poiche'  che  l'itinerario  e' delimitato non solo in relazione ai
 luoghi da percorrere ma anche ai tempi di percorrenza (e  cio'  sulla
 base  della  stessa  ratio dell'istituto) la condotta criminosa, come
 pacificamente si conviene, puo' essere realizzata o  con  il  passare
 per  una  localita'  diversa  da quella indicata o anche omettendo il
 trasferirsi nel punto finale dell'itinerario nel termine  prescritto.
    Secondo  consolidata giurisprudenza (Cass. 10 novembre 1975 Cakic,
 16 maggio 1977  Moshin,  25  giugno  1976  Pinzent,  30  giugno  1987
 Bouhafa, 12 maggio 1987 Dhaondi) il reato, in entrambe le ipotesi, ha
 carattere istantaneo e, come tale, si consuma nel tempo e  nel  luogo
 della  scadenza  del  termine,  restando  penalmente irrilevante ogni
 ulteriore attivita' successiva a detta scadenza.
      2)  taluni  giudici  di  merito  (da  ultimo  pretore  Milano 30
 novembre 1987 Malik in Cass. pen. 1988, 1752) hanno ritenuto che, una
 volta  scaduto  il  termine ultimo di presentazione, lo straniero che
 non  si  presenti  si  sara'  reso  contravventore  al  provvedimento
 prefettizio   ma   non   potra'   essere   ritenuto   come   in  atto
 "allontanantesi"  dall'itinerario  dal  momento   che   la   relativa
 previsione  ha esaurito la sua funzione. Sicche' se e' possibile come
 ipotesi eccezionale l'arresto dello straniero che si sia  allontanato
 dall'itinerario   prima   della   scadenza  del  termine,  una  volta
 intervenuta la inottemperanza non e' piu' consentito l'arresto.
    Senonche'  la  giurisprudenza  di  legittimita' non accoglie detto
 orientamento   ritenendo   la   obbligatorieta'   dell'arresto    con
 riferimento  sia all'ipotesi di mancata presentazione alla frontiera,
 che a quella di permanenza in un luogo interdetto, con allontanamento
 dall'itinerario fissato.
      3) ne' l'obbligatorieta' dell'arresto presuppone la flagranza di
 reato, costituendo, in  questo  caso,  l'arresto  mezzo  di  coazione
 all'adempimento  dell'originario comando, che l'ordinamento vuole sia
 rispettato: in tal senso  si  sono  espresse  Cass.  18  aprile  1988
 Hamdaoui,  11  maggio  1987  Sabit, 30 giugno 1987 Pizarro, 12 maggio
 1987 Dhaoudi, 30 marzo 1988 n. 273, 268, 266, 18 maggio 1987 Sala.
      4)  ritiene  il  pretore  che  la previsione di cui all'art. 152
 terzo comma, come finora delineata, contrasti con  l'art.  13,  terzo
 comma, della Costituzione.
    Il  previsto potere di arresto risulta di non facile inquadramento
 sistematico.
    L'ordinamento   conosce   ipotesi   in  cui  l'arresto  ha  natura
 cautelare, esecutiva, coercitiva.
    Orbene, all'atto restrittivo in esame non puo' essere riconosciuta
 finalita' esecutiva diretta ad assicurare l'attuazione di una pena  o
 di una misura di sicurezza. L'arresto in chiave esecutiva presuppone,
 infatti, una pronuncia giurisdizionale che, nel caso di  specie,  non
 vi e'.
    Ne'  l'arresto  ex  art.  152  citato  puo' farsi rientrare tra le
 ipotesi di coazione all'adempimento (analogo alla previsione  di  cui
 all'art.  359  del c.p.p., che peraltro la dottrina configura come un
 unicum nel corpus legislativo in materia di provvedimenti restrittivi
 della   liberta'   personale;  significativamente  la  norma  non  e'
 riprodotta nel nuovo c.p.p.): non e' infatti  prevista  la  immediata
 traduzione  dello straniero alla frontiera; essendo stato commesso un
 reato occorre, prima, procedere all'accertamento giudiziale di  esso.
    La  previsione dell'arresto appare in diretto collegamento non con
 gli obblighi imposti dal  provvedimento  prefettizio  bensi'  con  la
 violazione di tali obblighi, dunque con il reato.
    In  tale  ottica  esso  adempie  a  tipiche  finalita'  di cautela
 processuale e finale.
    Com'e'  noto  l'art.  13 della Costituzione statuisce il principio
 dell'inviolabilita'  della  liberta'  personale;  eventuali  deroghe,
 imposte da esigenze superiori, anch'esse costituzionalmente tutelate,
 sono ammissibili solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge,  per
 atto   motivato  dell'autorita'  giudiziaria;  la  limitazione  della
 liberta' su iniziativa della polizia e' ammessa unicamente  "in  casi
 eccezionali  di  necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla
 legge".
    Le  eccezioni  alla  regola  della  incoercibilita' della liberta'
 vanno considerate di stretta interpretazione.  Significativamente  si
 parla  di  un  principio  di tassativita' degli interventi limitativi
 della liberta' personale.
    Il contrasto della norma in esame con l'art. 13 della Costituzione
 si palesa, allora, sotto un duplice profilo.
    Il  quadro normativo vigente prevede, oltre alle ordinarie ipotesi
 di arresto in flagranza, specifici casi  di  arresto  in  assenza  di
 flagranza  (art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 5 e 7
 della legge 31 maggio 1965, n. 575). Trattandosi di norme derogatorie
 rispetto  alla  disciplina  ordinaria  il legislatore ha avvertito la
 necessita' di specificare espressamente che "l'arresto puo'  disporsi
 anche al di fuori dei casi di flagranza".
    Nessuna  formula  espressa  e'  invece  rinvenibile  nell'art. 152
 citato.
    Il  richiamo al potere di arresto e' assolutamente generico pur di
 fronte a reato la  cui  integrazione  puo'  essere  realizzata,  come
 evidenziato, con una pluralita' di condotte.
    La norma, dunque, cosi' come recepita nel diritto vivente, si pone
 in contrasto con il descritto principio di tassativita'.
    Sotto  un  diverso  aspetto  non  puo'  non rilevarsi che la grave
 misura dell'arresto al di fuori di caso di flagranza e' dall'art. 152
 citato  estesa, senza alcuna apprezzabile ragione politico-criminale,
 a fattispecie di modesto rilievo sociale come si deduce dalla  specie
 e dalla quantita' della pena stabilita.
    Non  e'  dato  rilevare alcun peculiare profilo di necessita' e di
 urgenza, pure richiamati dall'art. 13 della Costituzione (si pensi in
 proposito  che il provvedimento prefettizio di avviamento puo' essere
 adottato, oltre che  per  motivi  di  ordine  pubblico,  anche,  piu'
 semplicemente,  per mancanza di mezzi di sussistenza e per non sapere
 dare contezza di se').
    5) L'eccezione di costituzionalita' illustrata e rilevante essendo
 Alasoo Vadivel stato tratto in arresto, al di fuori di flagranza, per
 non  avere  egli  ottemperato  alle  prescrizioni  del  provvedimento
 prefettizio non presentandosi nel termine  indicato  alla  frontiera,
 cosicche'  il  pretore  e' chiamato all'esame della norma indicata al
 fine di convalidare o meno l'arresto di p.g.
                                P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 152 del r.d.  18  giugno  1931,
 n.  773  (t.u.l.p.s.)  in riferimento all'art. 13, terzo comma, della
 Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri all'imputato, e
 sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Lucca, addi' 24 febbraio 1989
                           Il pretore: TURCO

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