N. 272 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 1989
N. 272 Ordinanza emessa il 25 febbraio 1989 dal pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Bonassin Bruno ed altri Edilizia ed urbanistica - Illeciti edilizi - Ordinanza del pretore di demolizione dell'opera abusiva - Revoca della ordinanza in caso di incompatibilita' con provvedimento adottato dalla competente autorita' amministrativa - Rilievi - Indebito conferimento alla p.a. del potere di interferire sulla funzione giurisdizionale fino al punto di imporre la modifica del provvedimento emesso dal giudice - Violazione del principio di indipendenza della magistratura e di quello della soggezione del giudice alla sola legge. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma). (Cost., artt. 101 e 104).(GU n.23 del 7-6-1989 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento a carico di Bonassin Bruno e Carmassi Bruna; Premesso che: 1) i predetti sono stati condannati con sentenza 20 gennaio 1986 di questo pretore, conferma dalla corte di appello di Firenze il 29 gennaio 1987 e divenuta irrevocabile, per il reato di cui all'art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47; con detta sentenza e' stata disposta la demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985; 2) con provvedimento 24 settembre 1987 il pretore, ritenendo di dover curare, ex art. 587 del c.p.p., l'esecuzione della pena accessoria, ha determinato i tempi e le modalita' di esecuzione della disposta demolizione; 3) avverso detto provvedimento i condannati hanno proposto incidente di esecuzione sostenendo la natura di provvedimento amministrativo dell'ordine di demolizione, e chiedendo la sospensione dell'esecuzione dello stesso ex art. 44 della legge n. 47/1985 essendo stata presentata, come da documentazione allegata, domanda di sanatoria per un preesistente manufatto; 4) con ordinanza 30 novembre 1987 il pretore ha respinto l'istanza ribadendo la natura di pena accessoria della previsione di cui all'art. 7 citato; 5) hanno proposto ricorso per Cassazione i condannati; il pretore ha disposto la sospensione della esecuzione della ordinanza 24 settembre 1987 ex art. 631 del c.p.p.; 6) con sentenza n. 923/1988 la suprema Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata, con rinvio a questo pretore per nuovo esame, ritenendo l'ordine di demolizione non pena accessoria bensi' sanzione amministrativa, con la conseguenza che detto ordine "dato dal giudice con la sentenza di condanna passata in giudicato deve essere revocato dallo stesso giudice quando (o nei limiti in cui) e' incompatibile con un provvedimento adottato dalla competente autorita' amministrativa"; 7) i condannati hanno prodotto copia della domanda di condono edilizio presentata dal Bonassin al comune di Lucca il 24 dicembre 1985 concernente un manufatto su cui e' stato posto in essere l'intervento edilizo oggetto della sentenza di condanna in esame; 8) osservando i principi statuiti dalla suprema Corte il pretore dovra' accertare l'esito del procedimento di condono verificando quali siano stati i provvedimenti adottati dall'autorita' comunale, o se l'interessato abbia provveduto al pagamento di tutte le somme (art. 35, dodicesimo comma, della legge n. 47/1985), provvedendo quindi a revocare la sanzione amministrativa ovvero a darne esecuzione con le modalita' di cui all'art. 27 della legge citata (cosi' trasmettendo al sindaco gli atti); 9) senonche' ritiene il pretore che l'art. 7, ultimo comma, della legge citata, nella interpretazione prima riferita, contrasti con gli artt. 104, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione; 10) gli indicati parametri vanno invocati per sottolineare l'indebito esercizio del potere legislativo a scapito di attribuzioni proprie del potere giudiziario, direttamento connesse con l'indipendenza della magistratura. Conferendo al giudice il potere-dovere di assumere, nella sentenza penale di condanna, massima espressione della giurisdizione penale, un provvedimento di natura amministrativa si rende inevitabile l'interferenza dei poteri conferiti dalla legge n. 47/1985 citata alla p.a. con la funzione giurisdizionale, in particolare condizionando l'esercizio di detta funzione, pur nella anomalia del caso (provvedimento amministrativo emesso nell'esercizio di funzione giurisdizionale), agli assunti del potere amministrativo. Sotto un ulteriore e diverso profilo i parametri in questione vanno richiamato per contestare la legittimita' del conferimento alla p.a. del potere di intervenire sull'esercizio della funzione giurisdizionale fino ad imporre la modifica di statuizione, ovvero, fino a dare essa esecuzione a provvedimento assunto in sede giurisdizionale. Il principio di indipendenza della magistratura sancito dall'art. 104 della Costituzione con riguardo ad ogni giudice, in stretta correlazione con l'autonomia dell'ordine giudiziario, ed il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, statuito dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione, risultano scalfiti da una norma che, affidando all'autorita' giudiziaria il potere-dovere di adottare un provvedimento sanzionatorio avente natura amministrativa, condiziona ad atti di un'autorita' amministrativa (che possono essere diversi a seconda della fattispecie, ma sempre vincolanti) l'esercizio della funzione giurisdizionale in un momento particolarmente delicato del processo qual'e' quello dell'esecuzione; 11) l'eccezione di costituzionalita' illustrata e' rilevante nel presente procedimento dato che, allo stato, dovrebbero essere accertate le decisioni dell'autorita' amministrativa sulla domanda di condono edilizio, con conseguente assunzione di determinazioni da parte di questa a.g. in ordine alla sorte dell'ordine di demolizione; 12) va osservato, infine, che la dedotta questione di legittimita' costituzionale appare proponibile in questa fase, essendo sorta e divenuta rilevante soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, evidenziandosi il rilevato contrasto non gia' al momento della mera pronuncia dell'ordine di demolizione, bensi' proprio nella fase della sua esecuzione;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento agli artt. 104, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e disponne la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri ai condannati, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lucca, addi' 25 febbraio 1989 Il pretore: TURCO 89C0631