N. 274 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 1989

                                 N. 274
 Ordinanza emessa il 31 marzo 1989 dal pretore di Castiglione del Lago
    nel procedimento penale a carico di Pellegrini Ersilia ed altro
 Edilizia  e urbanistica - Illeciti edilizi - Concessioni in sanatoria
 per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici Estinzione
 del   reato   -  Spontanea  demolizione  dell'opera  abusiva  Mancata
 previsione del beneficio - Ingiustificata disparita'  di  trattamento
 di situazioni analoghe.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).
 (Cost., art. 3).
(GU n.23 del 7-6-1989 )
                               IL PRETORE
                                PREMESSO
      che  Pellegrini Ersilia Moio Gaetano sono imputati del reato p.e
 p. dall'art. 20 della legge n. 47/1985 e 110 del c.p.  per  avere  in
 concorso  tra  loro, realizzato opere di recinzione e di edificazione
 di una rimessa coperta in materiale prefabbricato su  un  terreno  di
 loro  proprieta'  sito  in  loc.  Val  Romana  nei pressi della linea
 ferroviaria  Foligno-Terontola  a  Tuoro  S.T.   in   assenza   della
 prescritta concessione edilizia;
      che  le  opere  assunte  abusive  venivano  eseguite  sulla fine
 dell'anno 1985;
      che  entrambi  i  prevenuti  hanno  tempestivamente  ottemperato
 all'ordine di demolizione emesso dal sindaco con provvedimento n. 327
 del  23  gennaio  1986 quanto alla Pellegrini, e con provvedimento n.
 431 del 29 settembre 1987 quanto a Moio;
      che  la  demolizione  e la riduzione in pristino dei luoghi sono
 certificate da apposite  attestazioni  versate  in  atti,  rilasciate
 dall'ufficio tecnico comunale in data 29 marzo 1989;
      che  i  prevenuti  sono  stati  tratti  in giudizio all'odiierno
 dibattimento con l'imputazione di cui in  atti,  per  rispondere  del
 reato contestato;
      che  in  questa  sede  la  difesa  degli  imputati  ha, mediante
 apposita istanza, sollevato questione di legittimita' costituzionale,
 con  riguardo  alla  violazione  del  principio di uguaglianza di cui
 all'art. 3 della Costituzione,  avverso  l'art.  22  della  legge  n.
 47/1985,    la'    dove   non   prevedre   l'estinzione   dei   reati
 contravvenzionali,  anche  per  il  caso  in  cui  l'imputato   abbia
 provveduto  ad  eliminare  le  opere  abusive, con cio' ripristinando
 pienamente  la  situazione  di  legalita'   in   ordine   all'assetto
 urbanistico edilizio del territorio;
                              CONSIDERATO
      che   la   questione  solelvata  si  mostra  non  manifestamente
 infondata, in quanto l'art. 22, terzo comma, della legge  n.  47/1985
 prevede  come meccanismo di estinzione dei reati contravvenzionali il
 solo rilascio della  concessione  in  sanatoria,  mentre,  secondo  i
 termini  e  i  motivi  dell'istanza  di  cui  sopra,  nessuna ipotesi
 estintiva e' stabilita dalla legge medesima per quando  l'interessato
 abbia   eliminato,   prima  della  condanna,  il  manufatto  abusivo,
 ricreando, sotto ogni profilo ed in buona sostanza, tutte  quante  le
 condizioni   di   legittimita'   in   capo  allo  stato  dei  luoghi,
 legittimita' lesa dalla consumata violazione;
      che l'interesse generale della collettivita' a vedere rispettato
 il territorio in osservanza della normativa urbanistica  e'  in  pari
 grado  garantito  sia  quando uno stato di fatto, che costituisce una
 sicura violazione, venga poi corretto col rilascio di una  successiva
 concessione in sanatoria, sia quando si elimini un'opera abusiva e si
 ristabilisca materialmente la situazione precedente;
      che,  pertanto, non appare, sotto alcun profilo, giustificata la
 diversita' di trattamento riservata a chi,  pur  avendo  inizialmente
 violato  la legge urbanistica, ottenga successivamente la concessione
 in  sanatoria,  rispetto  a  colui  che  abbia,  invece,  addirittura
 eliminato l'opera oggetto della violazione;
      che, a ben guardare, le due situazioni, al momento del raggiunto
 ripristino della  legalita'  in  partenza  attentata,  si  presentano
 sostanzialmente  caratterizzate  da  connotati  identici, poiche' nel
 caso di rilascio  di  concessione  in  sanatoria  la  legalita',  con
 conseguente   salvaguardia  dell'interesse  generale,  e'  riottenuta
 attraverso il rilascio  di  un  provvedimento  che  sancisce  la  non
 incompatibilita'   dell'opera   prima   abusiva   con  gli  strumenti
 urbanistici,  mentre,  nel  caso  di   ottemperanza   all'ordine   di
 demolizione,  quella stessa legalita' viene fatta parimenti salva, in
 uno  con  l'interesse  collettivo  sotteso,  mediante  la  definitiva
 eliminazione dell'opera abusiva ed il riconseguimento di un sicuro ed
 innegabile stato di compatibilita' urbanistico-edilizia;
      che  gli  effetti  raggiunti  nelle  due  ipotesi si mostrano ad
 evidenza  realisticamente  equipollenti,  tanto  che,  il  non   aver
 riconnesso  all'evenienza  della  demolizione il beneficio dell'esito
 estintivo, cosi' come previsto per  il  rilascio  di  concessione  in
 sanatoria,  pone  seri dubbi di costituzionalita' intorno all'art. 22
 della legge n. 47/1985 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
 apparendo  del  tutto illogico un trattamento differenziato in capo a
 situazioni atteggiate in modi avvertibilmente analogo;
    Ritenuto  che  la questione in argomento appare incontestabilmente
 rilevante per la definizione del presente procedimento penale, atteso
 che,   in   caso  di  accoglimento  della  prospettata  eccezione  di
 incostituzionalita', gli imputati non potrebbero essere  assoggettati
 a pena;
   Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il presente procedimento;
    Ordinna  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio  e  comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Castiglione del Lago, addi' 31 marzo 1989
                        Il vice pretore: PRELATI

 89C0633