N. 277 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 1989

                                 N. 277
 Ordinanza  emessa il 20 febbraio 1989 dalla commissione tributaria di
 primo grado di Verbania sul  ricorso  proposto  da  Deciani  Giovanni
 contro l'ufficio registro di Verbania
 Commissioni  tributarie  -  Trattamento economico - Omessa previsione
 della corresponsione della c.d. indennita' di rischio o di funzione -
 Violazione del principio di indipendenza delle giurisdizioni speciali
 -   Disparita'   di   trattamento   rispetto   agli   altri    organi
 giurisdizionali  -  Conseguente documento per il buon andamento della
 giustizia tributaria.
 (Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 2).
 (Cost., artt. 3, 97 e 108).
(GU n.23 del 7-6-1989 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso prodotto da
 Deciani dott. Giovanni,  notaio  in  Omegna,  curatore  dell'eredita'
 giacente di Caramora Angela, avverso l'ufficio registro di Verbania;
    Letti gli atti;
    Sentito il ricorrente e il rappresentante dell'ufficio registro di
 Verbania;
    Udito il relatore dott. Mario Piscitello;
                           RITENUTO IN FATTO
    Il dott. Giovanni Deciani, notaio in Omegna, via Novara, 12, nella
 sua qualita' di curatore dell'eredita' giacente ex art. 528 del  c.c.
 di  Angela Caramora, in data 17 ottobre 1985 proponeva ricorso contro
 l'avviso di ingiunzione - notificatogli in data 12 settembre 1985 con
 il quale l'ufficio del registro di Verbania gli ordinava di pagare la
 somma di L. 1.559.812.500 per imposta principale  di  successione  in
 base  alla  dichiarazione  di successione registrata a Verbania il 13
 luglio 1982, al n. 72, vol. 468, in morte di Caramora Angela deceduta
 il 3 luglio 1982.
    Il  ricorrente  chiedeva l'annullamento dell'impugnata ingiunzione
 di pagamento e, in  via  subordinata,  la  sospensione  del  presente
 processo  fino  alla  conclusione  del processo civile tra i presunti
 eredi legittimi e i presunti eredi testamentari di Angela Caramora.
    L'ufficio  registro  di  Verbania  non  resisteva  al  ricorso con
 deduzioni scritte.
    La decisione dei ricorsi, a parere di questo collegio, deve essere
 preceduta  dalla  soluzione  di   una   questione   di   legittimita'
 costituzionale.
    La  legge  assicura,  anzi  dovrebbe assicurare, l'indipendenza di
 tutti i giudici ed in particolare - in  base  all'art.  108,  secondo
 comma,  della  Costituzione  - dovrebbe assicurare l'indipendenza dei
 giudici delle giurisdizioni speciali e quindi  anche  dei  componenti
 delle commissioni tributarie.
    Secondo  un'opinione  molto  diffusa  e largamente condivisa anche
 dalla giurisprudenza non puo' sussistere una  vera  indipendenza  del
 giudice,  di  un  qualsiasi  giudice,  senza  un adeguato trattamento
 economico.
    Ed  il  legislatore  ordinario,  per  meglio  dare  attuazione  al
 suddetto principio, ha riconosciuto  con  l'art.  3  della  legge  19
 febbraio 1981, n. 27, ai magistrati ordinari "in relazione agli oneri
 che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivita"  una
 speciale  indennita',  comunemente nota come "indennita' di rischio o
 di funzione", inizialmente pari a L. 4.400.000 annue.
    Successivamente  l'anzidetta  indennita' e' stata estesa anche "ai
 magistrati del  Consiglio  di  Stato,  della  Corte  dei  conti,  dei
 tribunali  amministrativi regionali e della giustizia militare" (art.
 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425) e ai giudici popolari (legge  25
 ottobree 1982, n. 795).
    E   recentemente   analoga   indennita'   denominata   "indennita'
 giudiziaria", e' stata concessa  anche  al  personale  amministrativo
 della magistratura ordinaria e di tutte le magistrature speciali, con
 la sola esclusione - indubbiamente ingiustificata ed irrazionale  del
 personale addetto alle segreterie delle commissioni tributarie.
    I  componenti  delle commissioni, tributarie, che pure svolgono in
 modo continuativo funzioni  giurisdizionali,  e  come  altri  giudici
 sopportano i rischi e gli oneri inerenti all'esercizio delle funzioni
 giurisdizionali, compresa la responsabilita' civile "per dolo,  colpa
 grave e diniego di giustizia", regolata dalla tanto discussa legge 13
 aprile 1988, n. 117, con ricevono la c.d. "indennita' di rischio o di
 funzione".
    La  mancata  estensione  della citata indenita' che - e' opportuno
 ricordarlo  -  viene   corrisposta   non   soltanto   ai   magistrati
 professionali, ma anche ai giudici popolari e a vice pretori onorari,
 non ha alcuna razionale giustificazione e puo'  essere  in  contrasto
 non  solo  con  il  principio  di  indipendenza  che  la Costituzione
 vorrebbe assicurato anche ai giudici delle giurisdizioni speciali  ma
 anche con il principio di eguaglianza.
    Le  funzioni dei componenti delle commissioni tributarie, infatti,
 non sono "diverse" da quelle svolte da altri giudici,  in  quanto  e'
 unica la funzione giurisdizionale.
    Inoltre,  devesi  evidenziare  che  il  valore delle controversie,
 oggetto della giurisdizone delle commissioni tributarie,  di  solito,
 non  e' inferiore al valore delle controversie decise da altri organi
 giurisdizionali.
    Ne' puo' essere ignorato o sottovalutato che la pretesa tributaria
 sottoposta al giudizio delle commissioni  tributarie,  non  di  rado,
 ammonta, come nel caso in esame, a centinaia di milioni o addirittura
 a miliardi di lire, il che comporta, nell'interesse del  contribuente
 ma  anche  dello  Stato e quindi della collettivita', una particolare
 accentuazione dell'impiego che l'organo giudicante deve (o  dovrebbe)
 porre in tutte le sue decisioni.
    La  mancata  corresponsione  dela c.d. "indennita' di rischio o di
 funzione" ai giudici tributari, a parere di questo collegio, non solo
 manca  di  razionale giustificazione ma nuoce al buon andamento delle
 commissioni tributarie e quindi alla giustizia tributaria.
    Per  le argomentazioni esposte l'art. 2 della legge 6 agosto 1984,
 n. 425 -  nella  parte  in  cui  non  comprende  i  componenti  delle
 commissioni tributarie - potrebbe essere in contrasto con l'art. 108,
 secondo comma, e con l'art. 3, primo comma, e con  l'art.  97,  primo
 comma, della Costituzione.
    La suddetta questione, per questo collegio, e' "non manifestamente
 infondata" ed anche "rilevante" affini della decisione della causa in
 quanto  incide  sulla indipendenza del giudice e quindi puo' influire
 sul rapporto che questo giudice e' chiamato a decidere.
                                P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara,  d'ufficio  "non manifestamente infondata", la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 6 agosto 1984,
 n.  425  -  nella parte in cui non comprende anche i componenti delle
 commissioni tributarie - in relazione agli artt. 108, secondo  comma,
 e  3,  primo  comma, e all'art. 97, primo comma, della Costituzione e
 "rilevante" per quanto in motivazione;
    Sospende   il   procedimento   in   corso  ed  ordina  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
 notificata al ricorrente e all'ufficio  registro  di  Verbania  e  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Verbania, addi' 20 febbraio 1989
                         Il presidente: SIMONE

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