N. 279 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 1989
N. 279 Ordinanza emessa il 6 marzo 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto dalla societa' Autotrasporti Fabbri di Fabbri Eros ed altri contro l'ufficio ii.dd. di Domodossola Contenzioso tributario - Composizione commissioni tributarie Mancata previsione della facolta' dei componenti delle commissioni tributarie dipendenti dello Stato, di assentarsi dal servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario per l'espletamento delle funzioni giurisdizionali - Violazione del principio dell'indipendenza dei giudici speciali. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739). (Cost., art. 108).(GU n.24 del 14-6-1989 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi prodotti dalla "Autotrasporti Fabbri S.n.c.; Fabbri Eros; Fabbri Giuliana; Fabbri Italina; eredi di Fabbri Ubaldo, avverso l'ufficio imposte dirette di Domodossola; Letti gli atti; Sentiti l'avv. Arnaldo Bertolini per i ricorrenti e, per l'ufficio imposte dirette di Domodossola, il dott. Mario Selvaggio; Udito il relatore Mario Piscitello; RITENUTO IN FATTO La Societa' autotrasporti Fabbri di Eros Fabbri e C. S.n.c., con sede in Villadossola, via Bianchi Novello, 204, in persona del socio amministratore e legale rappresentante Fabbri Eros, elettivamente domiciliata in Verbania Intra, via V Aprile, 50, presso lo studio dell'avv. Arnaldo Bertolini, che la rappresenta ed assiste in base a procura speciale, in data 9 aprile 1985 proponeva un unico ricorso contro tre distinti avvisi di accertamento con i quali l'ufficio imposte dirette di Domodossola aveva rettificato in via analitica - ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 - il reddito di impresa minore elevandolo da L. 13.624.000 a L. 52.895.000 per il 1979, da L. 15.886.000 a L. 44.270.000 per il 1980 e da L. 19.668.000 a L. 56.408.000 per il 1981. Fabbri Eros, Fabbri Giuliana, Fabbri Italina e gli eredi di Fabbri Ubaldo - soci dell'anzidetta societa' - tutti rappresentati e difesi dall'avv. Arnaldo Bertolini ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Vebania Intra, via V Aprile 50, in data 23 novembre 1985 proponevano un ricorso ciascuno contro gli avvisi di accertamento con i quali l'ufficio imposte dirette di Domodossola aveva imputato a ciascuno di loro - ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 597/1973, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili - il reddito accertato per gli anni 1979, 1980 e 1981 a carico della societa'. I ricorrenti chiedevano a questa commissione di dichiarare non conseguiti i maggiori redditi accertati e, a sostegno della loro domanda, adducevano dotte argomentazioni giuridiche e producevano molti documenti contabili. L'ufficio imposte dirette di Domodossola resisteva ai ricorsi. La decisione dei ricorsi, a parere di questo collegio, deve essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimita' costituzionale. Sebbene la Corte costituzionale abbia da tempo affermato (sent. n. 287/1974) e recentemente riaffermato (sent. n. 50/1989) il carattere di organo giurisdizionale delle commissioni tributarie per struttura, funzioni e finalita', e la giurisdizionalita' del procedimento che si svolge dinanzi alle stesse, la legge ordinaria non assicura quella situazione di indipendenza che la Costituzione vorrebbe venisse assicurata ai giudici delle giurisdizioni speciali e quindi anche ai componenti delle commissioni tributarie (art. 108, secondo comma "La legge assicura la indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia". L'indipendenza voluta dalla Costituzione mira a garantire giudizi imparziali, ma non vi puo' essere giudizio imparziale e, in qualche caso, il giudizio potrebbe non essere concluso, quanto meno nei tempi previsti dalla legge, senza una piena autonomia organizzativa nell'esercizio della funzione giurisdizionale. La stessa Corte costituzionale, in una sua notissima sentenza, ha chiaramente precisato che "Il magistrato deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione" (sentenza n. 18/1989). Tuttavia, l'attivita' e il funzionamento di molte commissioni tributarie ed, in particolare, di questa commissione e di questo collegio dipendono da un'autorita' estranea alla giurisdizione. Uno dei componenti di questo collegio e' dipendente dello Stato (professore di discipline giuridiche ed economiche presso un istituto tecnico commerciale) il quale puo' svolgere le funzioni di giudice tributario se e quando viene autorizzato dall'autorita' amministrativa dalla quale dipende e cioe' da un preside. E' pur vero che i dipendenti pubblici chiamati a far parte quali componenti delle commissioni tributarie debbono essere autorizzati in base a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la funzione pubblica, con la nota n. 8017/10.0.337 del 31 marzo 1988 - ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario per l'espletamento del mandato. Ed e' anche vero che l'espletamento del mandato dei componenti delle commissioni tributarie non si esaurisce nel giorno in cui si svolge l'udienza di discussione dei ricorsi, in quanto richiede il preventivo studio dei ricorsi dei quali il singolo componente e' relatore, eventuali adempimenti istruttori, la redazione della motivazione delle decisione etc. E il tempo necessario per lo svolgimento delle attivita' che precedono e che seguono l'udienza di discussione - a parere di questo collegio - non e' quantificabile con esattezza, dipendendo dal numero e dalle difficolta' delle questioni che vengono, di volta in volta, esaminate. L'attivita' e il funzionamento delle commissioni tributarie delle quali fanno parte dipendenti pubblici sono quindi subordinate ad autorizzazioni che autorita' "estranee alla giurisdizione" debbono concedere, ma che potrebbero non concedere. Nel caso in esame, la questione di legittimita' costituzionale assume concreta rilevanza in quanto il collegio, in considerazione della complessita' dei ricorsi da decidere, ritiene, in applicazione della norma di cui all'art. 20, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (nel testo modificato dal d.P.R. n. 739/1981), di "rinviare la decisione di non oltre trenta giorni" e quindi di fissare ad altro giorno la prosecuzione della camera di consiglio, il cui svolgimento, pero', sarebbe subordinato ad una discutibile autorizzazione di un'autorita' estranea alla giurisdizione. Pertanto, a parere di questo collegio, la normativa sul contenzioso tributario (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739) - nella parte in cui non prevede che i dipendenti dello Stato - componenti di commissione tributaria possano assentarsi dal servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario per l'espletamento del mandato, potrebbe essere in contrasto con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione. La suddetta questione, per le argomentazioni esposte, a questo collegio appare "non manifestamente infondata" ed anche "rilevante" ai fini della decisione di questi ricorsi, in quanto concerne la composizione dell'organo giudicante.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale della normativa sul contenzioso triburario (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739), in quanto non prevede che i dipendenti dello Stato - componenti di commissione tributaria, possono assentarsi dal servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario per l'espletamento del mandato, in relazione all'art. 108, secondo comma, della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Sospende il procedimento in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata ai ricorrenti e all'ufficio imposte dirette di Domodossola e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, addi' 6 marzo 1989 Il presidente: SIMONE 89C0638