N. 283 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 1989

                                 N. 283
        Ordinanza emessa l'8 aprile 1989 dal pretore di Firenze
 nel  procedimento  civile  vertente  tra Fasciana Luigi e ditta David
 Sollazzini e Figli
 Lavoro  -  Rapporto - Statuto dei lavoratori - Licenziamento - Natura
 disciplinare del provvedimento - Garanzie - Inapplicabilita', secondo
 la giurisprudenza della Cassazione, per le imprese con meno di sedici
 dipendenti - Disparita' di trattamento - Richiamo  alla  sentenza  n.
 204/1982.
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, secondo e terzo comma).
 (Cost., artt. 2 e 3).
(GU n.24 del 14-6-1989 )
                               IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    1.  -  Il  pretore  di  Firenze  ha pronunciato all'udienza del 16
 dicembre 1987 la seguente ordinanza:
    "Rilevato   che  Fasciana  Luigi  ha  impugnato  il  licenziamento
 intimatogli dalla S.n.c. Sollazzini David  e  Figli  con  motivazione
 disciplinare   deducendone   l'illegittimita'   per   mancata  previa
 contestazione dell'addebito a norma dell'art. 7 dello statuto;
      che  la  convenuta  ha  eccepito  l'inapplicabilita' dell'art. 7
 statuto nei propri confronti, avendo meno di sedici dipendenti;
     che  secondo l'orientamento della s.c., (s.u. 5 novembre 1987, n.
 8189), cui questo pretore e' tenuto ad adeguarsi per il principio  di
 nomofilachia,  l'applicabilita'  dell'art. 7 statuto alle imprese con
 meno di sedici dipendenti, testualmente prevista dall'art. 35  stessa
 legge,   va  limitata  alle  sanzioni  conservative,  mentre  la  sua
 inapplicabilita' a quelle espulsive discende  dalla  irrilevanza  dei
 motivi nel licenziamento ad nutum;
    Ritenuto  che  tale  orientamento  riproduce  lo  stesso ordine di
 pensiero in punto di operativita' delle garanzie procedurali  per  le
 meno   gravi  sanzioni  conservative  e  non  per  quelle  espulsive,
 censurato da Corte costituzionale sentenza n. 204/1982;
      che  il  principio costituzionale audiatur et altera pars (Corte
 costituzionale citata) esige che il secondo e terzo comma dell'art. 7
 della  legge  n.  300/1970  trovino  applicazione  in  ogni  caso  di
 licenziamento motivato da ragioni disciplinari o c.d. ontologicamente
 disciplinare  (Cass.  sez.  un.  1º giugno 1987, n. 4823; Giust. civ.
 1987 1º, 1378);
      che  l'ammissibilita'  del licenziamento ad nutum ed il connesso
 principio di irrilevanza  dei  motivi  non  incide  sull'esigenza  di
 tutela  della personalita' del lavoratore consentendogli la difesa da
 contestazioni disciplinari;
      che  l'inapplicabilita'  dell'art. 18 dello statuto alle imprese
 con meno di sedici dipendenti  non  costituisce  argomento  ostantivo
 all'ammissibilita'   di   garanzie   procedurali   nel  licenziamento
 disciplinare nelle imprese minori, in quanto  l'ordine  di  reintegra
 non  costituisce  effetto  necessario ed indefettibile dell'eventuale
 declaratoria di nullita' del licenziamento, al di fuori delle ipotesi
 previste dall'art. 35 statuto;
    Ritenuto  per  quanto  precede  non  manifestamente  infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo
 comma,  della  legge n. 300/1970 interpretati nel senso che non siano
 applicabili alle sanzioni espulsive comminate in imprese con meno  di
 sedici   dipendenti,  per  contrasto  con  gli  artt.  2  e  3  della
 Costituzione;
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata e rilevante ai fini della
 decisione la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,
 secondo  e  terzo  comma  della  legge  20  maggio  1970, n. 300, per
 contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in  cui
 esclude l'applicabilita' alle sanzioni espulsive comminate in imprese
 con meno di sedici dipendenti;" (Omissis).
    2.  -  La  Corte  costituzionale,  con  ordinanza  6 dicembre 1988
 (pervenuta a questo pretore il 3 aprile 1989, come  da  attestato  di
 cancelleria) ha pronunciato:
    "Considerato  che  nell'ordinanza di rimessione non sono precisati
 due punti rilevanti per la valutazione della questione, e cioe':
       a)   se   nella   specie   il  licenziamento,  motivato  da  un
 inadempimento  contrattuale  del  prestatore  di  lavoro,  sia  stato
 intimato  ai  sensi  dell'art. 2118 del cod. civ. oppure in tronco ai
 sensi dell'art. 2119;
       b) se il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro
 de  quo  -  senza  distinguere  tra  imprese  soggette  o   no   alla
 legislazione   speciale  limitatrice  dei  licenziamenti  -  richiami
 espressamente in tema di licenziamenti  "per  mancanze"  le  garanzie
 procedimentali  previste  dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in
 materia di  preventiva  contestazione  dell'addebito  e  audizione  a
 difesa del lavoratore;
      che  pertanto si rende necessario restituire gli atti al pretore
 di Firenze perche' chiarisca i punti sopra indicati". (Omissis).
    3. - In ossequio alla richiesta della Corte questo pretore rileva:
    3.1.  - Sul quesito di cui alla lett. a): dal tenore della lettera
 di licenziamento e  dal  comportamento  delle  parti  sembra  doversi
 ritenere  che  il licenziamento sia stato intimato in tronco ai sensi
 dell'art. 2119 del cod. civ. Sotto il primo  profilo  la  lettera  di
 licenziamento (doc. 1 fascicolo ricorrente:
    "Non  avendo  Lei  ripreso regolarmente servizio alla data odierna
 secondo quanto con Lei concordato Le comunichiamo con la presente  la
 risoluzione del rapporto di lavoro.
    Le competenze di Sua spettanza a norma di contratto ed i documenti
 di lavoro sono a Sua disposizione negli uffici dell'Azienda e  vorra'
 prendere gli opportuni accordi per il ritiro.
    Distinti saluti.")
 pur  non  contenendo  nel primo capoverso una espressa qualificazione
 del licenziamento, se ai  sensi  dell'art.  2118  o  dell'art.  2119,
 chiaramente  rivela,  con  il  secondo  capoverso,  l'intendimento di
 irrogare  un  licenziamento  in  tronco  con  immediato  ritiro   dei
 documenti di lavoro e delle competenze connesse con la cessazione del
 rapporto.
    Sotto  il  secondo profilo, il Fasciana, presentatosi in ditta per
 riprendere il lavoro il giorno 31 agosto 1987, dopo avere ricevuto la
 lettera  di  licenziamento  24 agosto 1987, e' stato respinto perche'
 "gli  e'  stato  confermato  l'avvenuto  licenziamento   in   tronco"
 (comparsa di costituzione del datore di lavoro, pag. 2, cpv. 2).
    3.2.  -  Sul  quesito di cui alla lett. b): l'art. 68 del c.c.n.l.
 lapidei settore industria 18 febbraio 1987 (come l'identico  art.  68
 dei  c.c.n.l.  precedenti)  intitolato  "licenziamento per mancanze",
 dopo  avere  definito  la  nozione  di  licenziamento  con  immediata
 risoluzione  del  rapporto  di  lavoro, ed avere esemplificato alcune
 cause di licenziamento, tra cui l'assenza ingiustificata,  all'ultimo
 cpv.  stabilisce  che  "Fermo  restando quanto disposto dalla legge 5
 luglio 1966, n. 604, per le procedure in materia di provvedimenti  di
 cui  al  presente  articolo  si fa riferimento a quanto espressamente
 previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  in  materia
 di contestazione per mancanze".
    Con  i  chiarimenti  che precedono questo pretore ritiene di avere
 ottemperato alla richiesta della Corte.
   Dispone  che,  a  cura  della cancelleria, la presente integrazione
 della ordinanza 16 dicembre 1987 sia  notificata  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento e che gli atti  del  procedimento  siano  restituiti  alla
 Corte costituzionale.
      Firenze, addi' 8 aprile 1989
                         Il pretore: DE MATTEIS

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