N. 283 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 1989
N. 283 Ordinanza emessa l'8 aprile 1989 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fasciana Luigi e ditta David Sollazzini e Figli Lavoro - Rapporto - Statuto dei lavoratori - Licenziamento - Natura disciplinare del provvedimento - Garanzie - Inapplicabilita', secondo la giurisprudenza della Cassazione, per le imprese con meno di sedici dipendenti - Disparita' di trattamento - Richiamo alla sentenza n. 204/1982. (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, secondo e terzo comma). (Cost., artt. 2 e 3).(GU n.24 del 14-6-1989 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. 1. - Il pretore di Firenze ha pronunciato all'udienza del 16 dicembre 1987 la seguente ordinanza: "Rilevato che Fasciana Luigi ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla S.n.c. Sollazzini David e Figli con motivazione disciplinare deducendone l'illegittimita' per mancata previa contestazione dell'addebito a norma dell'art. 7 dello statuto; che la convenuta ha eccepito l'inapplicabilita' dell'art. 7 statuto nei propri confronti, avendo meno di sedici dipendenti; che secondo l'orientamento della s.c., (s.u. 5 novembre 1987, n. 8189), cui questo pretore e' tenuto ad adeguarsi per il principio di nomofilachia, l'applicabilita' dell'art. 7 statuto alle imprese con meno di sedici dipendenti, testualmente prevista dall'art. 35 stessa legge, va limitata alle sanzioni conservative, mentre la sua inapplicabilita' a quelle espulsive discende dalla irrilevanza dei motivi nel licenziamento ad nutum; Ritenuto che tale orientamento riproduce lo stesso ordine di pensiero in punto di operativita' delle garanzie procedurali per le meno gravi sanzioni conservative e non per quelle espulsive, censurato da Corte costituzionale sentenza n. 204/1982; che il principio costituzionale audiatur et altera pars (Corte costituzionale citata) esige che il secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300/1970 trovino applicazione in ogni caso di licenziamento motivato da ragioni disciplinari o c.d. ontologicamente disciplinare (Cass. sez. un. 1º giugno 1987, n. 4823; Giust. civ. 1987 1º, 1378); che l'ammissibilita' del licenziamento ad nutum ed il connesso principio di irrilevanza dei motivi non incide sull'esigenza di tutela della personalita' del lavoratore consentendogli la difesa da contestazioni disciplinari; che l'inapplicabilita' dell'art. 18 dello statuto alle imprese con meno di sedici dipendenti non costituisce argomento ostantivo all'ammissibilita' di garanzie procedurali nel licenziamento disciplinare nelle imprese minori, in quanto l'ordine di reintegra non costituisce effetto necessario ed indefettibile dell'eventuale declaratoria di nullita' del licenziamento, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 35 statuto; Ritenuto per quanto precede non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300/1970 interpretati nel senso che non siano applicabili alle sanzioni espulsive comminate in imprese con meno di sedici dipendenti, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma della legge 20 maggio 1970, n. 300, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicabilita' alle sanzioni espulsive comminate in imprese con meno di sedici dipendenti;" (Omissis). 2. - La Corte costituzionale, con ordinanza 6 dicembre 1988 (pervenuta a questo pretore il 3 aprile 1989, come da attestato di cancelleria) ha pronunciato: "Considerato che nell'ordinanza di rimessione non sono precisati due punti rilevanti per la valutazione della questione, e cioe': a) se nella specie il licenziamento, motivato da un inadempimento contrattuale del prestatore di lavoro, sia stato intimato ai sensi dell'art. 2118 del cod. civ. oppure in tronco ai sensi dell'art. 2119; b) se il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro de quo - senza distinguere tra imprese soggette o no alla legislazione speciale limitatrice dei licenziamenti - richiami espressamente in tema di licenziamenti "per mancanze" le garanzie procedimentali previste dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in materia di preventiva contestazione dell'addebito e audizione a difesa del lavoratore; che pertanto si rende necessario restituire gli atti al pretore di Firenze perche' chiarisca i punti sopra indicati". (Omissis). 3. - In ossequio alla richiesta della Corte questo pretore rileva: 3.1. - Sul quesito di cui alla lett. a): dal tenore della lettera di licenziamento e dal comportamento delle parti sembra doversi ritenere che il licenziamento sia stato intimato in tronco ai sensi dell'art. 2119 del cod. civ. Sotto il primo profilo la lettera di licenziamento (doc. 1 fascicolo ricorrente: "Non avendo Lei ripreso regolarmente servizio alla data odierna secondo quanto con Lei concordato Le comunichiamo con la presente la risoluzione del rapporto di lavoro. Le competenze di Sua spettanza a norma di contratto ed i documenti di lavoro sono a Sua disposizione negli uffici dell'Azienda e vorra' prendere gli opportuni accordi per il ritiro. Distinti saluti.") pur non contenendo nel primo capoverso una espressa qualificazione del licenziamento, se ai sensi dell'art. 2118 o dell'art. 2119, chiaramente rivela, con il secondo capoverso, l'intendimento di irrogare un licenziamento in tronco con immediato ritiro dei documenti di lavoro e delle competenze connesse con la cessazione del rapporto. Sotto il secondo profilo, il Fasciana, presentatosi in ditta per riprendere il lavoro il giorno 31 agosto 1987, dopo avere ricevuto la lettera di licenziamento 24 agosto 1987, e' stato respinto perche' "gli e' stato confermato l'avvenuto licenziamento in tronco" (comparsa di costituzione del datore di lavoro, pag. 2, cpv. 2). 3.2. - Sul quesito di cui alla lett. b): l'art. 68 del c.c.n.l. lapidei settore industria 18 febbraio 1987 (come l'identico art. 68 dei c.c.n.l. precedenti) intitolato "licenziamento per mancanze", dopo avere definito la nozione di licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ed avere esemplificato alcune cause di licenziamento, tra cui l'assenza ingiustificata, all'ultimo cpv. stabilisce che "Fermo restando quanto disposto dalla legge 5 luglio 1966, n. 604, per le procedure in materia di provvedimenti di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto espressamente previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contestazione per mancanze". Con i chiarimenti che precedono questo pretore ritiene di avere ottemperato alla richiesta della Corte. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente integrazione della ordinanza 16 dicembre 1987 sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e che gli atti del procedimento siano restituiti alla Corte costituzionale. Firenze, addi' 8 aprile 1989 Il pretore: DE MATTEIS 89C0643