N. 285 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1986- 24 maggio 1989
N. 285 Ordinanza emessa il 19 dicembre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 maggio 1989) dal tribunale di Como nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Lavoro e sicurta' e Portigliotti Giampiero Lavoro (rapporto di) - Divieto per le rappresentanze aziendali dei lavoratori, eccettuate quelle legittimate ai sensi dell'art. 19 dello statuto dei lavoratori, di fruire per i loro dirigenti di permessi retribuiti allo scopo di svolgere attivita' sindacale Ingiustificata disparita' di trattamento delle organizzazioni sindacali, in base alla rappresentativita' - Incidenza sul principio della liberta' di associazione sindacale. (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, comb. disp. 17 e 23). (Cost., artt. 3 e 39).(GU n.24 del 14-6-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Lavoro e Sicurta' S.p.a., avv. Lino Gelpi, contro Portigliotti Giampiero, avv. L. Crugnola. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato l'8 gennaio 1982 Portigliotti Giampiero conveniva in giudizio davanti al pretore di Milano la Lavoro e sicurta' S.p.a. per sentir dichiarare il suo diritto, quale dirigente della rappresentanza costituita nell'azienda dal sindacato "Assi Ras", di fruire, in virtu' di un tacito accordo, o comunque di riconoscimento tradotto in prassi aziendale uniforme o generalizzata, di permessi retribuiti per l'esercizio dell'attivita' sindacale ex art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, cosi' come avvenuto fino all'8 maggio 1981, e per sentir conseguentemente condannare la societa' convenuta alla restituzione degli importi trattenuti dalla retribuzione per le ore di permesso sindacale fruite. Si costituiva la Lavoro e sicurta' S.p.a. contestando il fondamento delle suddette richieste e chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate. Il pretore, con sentenza 23 novembre 1982, accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto di Portigliotti Giampiero ad usufruire dei permessi retribuiti nei termini in cui cio' era avvenuto fino all'8 maggio 1981 e condannando la convenuta a restituire al ricorrente gli importi trattenuti relativamente ai permessi sindacali goduti. Avverso questa sentenza la Lavoro e sicurta' S.p.a. proponeva appello davanti il tribunale di Milano contestando l'esistenza nell'ambito aziendale di una rappresentanza sindacale, sia pure di mero fatto, dell'organizzazione "Assi Ras" per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 19 della legge n. 300/1970 e comunque deducendo la nullita' di qualsiasi regolamentazione pattizia, ovvero prassi aziendale, volta alla concessione dei benefici previsti dal titolo III dello statuto a rappresentanze sindacali aziendali extra art. 19 citato. Avverso la sentenza 20 giugno 1983 del tribunale di Milano, confermativa di quella di primo grado, proponeva ricorso per cassazione la Lavoro e sicurta' S.p.a. censurando la pronuncia impugnata: 1) sotto il profilo della insufficienza e contraddittorieta' della motivazione e della correlata violazione dell'art. 112 del cod. proc. civ. per aver accolto la domanda che il resistente aveva fondato sull'assunto della sua qualita' di dirigente di rappresentanza aziendale, senza che della sussistenza di questa e della addotta qualifica fosse stata data prova, sul semplice rilievo che lo stesso, come appartenente al sindacato, aveva fruito di permessi con le stesse modalita' dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali riconosciute; 2) sotto il profilo della carenza di motivazione e della violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 19 e 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per aver ritenuto legittima l'estensione pattizia, ravvisata nel caso di trattamento che le norme indicate riservano agli esponenti dei sindacati maggiormente rappresentativi, anche ad altri sindacati, per i quali doveva invece ritenersi sussistente un divieto di ordine pubblico. La Corte di cassazione, con sentenza n. 1913/86 depositata il 19 marzo 1986, accoglieva il ricorso cassando la sentenza del tribunale di Milano e rinviando la causa per nuovo esame a questo tribunale. Riassumeva la causa davanti al giudice di rinvio la Lavoro e sicurta' S.p.a. Il Portigliotti si costituiva mediante deposito del fascicolo e di memoria difensiva. OSSERVA IN DIRITTO
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 284/1989). 89C0645