N. 285 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1986- 24 maggio 1989

                                 N. 285
 Ordinanza   emessa   il   19  dicembre  1986  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 24 maggio 1989)
 dal  tribunale  di  Como  nel procedimento civile vertente tra S.p.a.
 Lavoro e sicurta' e Portigliotti Giampiero
 Lavoro  (rapporto  di)  - Divieto per le rappresentanze aziendali dei
 lavoratori, eccettuate quelle legittimate ai sensi dell'art. 19 dello
 statuto  dei  lavoratori,  di fruire per i loro dirigenti di permessi
 retribuiti allo scopo di svolgere attivita' sindacale  Ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  delle  organizzazioni sindacali, in base
 alla rappresentativita' - Incidenza sul principio della  liberta'  di
 associazione sindacale.
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, comb. disp. 17 e 23).
 (Cost., artt. 3 e 39).
(GU n.24 del 14-6-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa promossa da
 Lavoro e  Sicurta'  S.p.a.,  avv.  Lino  Gelpi,  contro  Portigliotti
 Giampiero, avv. L. Crugnola.
                           PREMESSO IN FATTO
    Con  ricorso  depositato  l'8  gennaio 1982 Portigliotti Giampiero
 conveniva in giudizio davanti  al  pretore  di  Milano  la  Lavoro  e
 sicurta' S.p.a. per sentir dichiarare il suo diritto, quale dirigente
 della rappresentanza  costituita  nell'azienda  dal  sindacato  "Assi
 Ras",  di  fruire,  in  virtu'  di  un  tacito accordo, o comunque di
 riconoscimento tradotto in prassi aziendale uniforme o generalizzata,
 di  permessi  retribuiti  per l'esercizio dell'attivita' sindacale ex
 art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, cosi' come avvenuto  fino
 all'8  maggio  1981,  e  per  sentir  conseguentemente  condannare la
 societa' convenuta alla restituzione degli importi  trattenuti  dalla
 retribuzione per le ore di permesso sindacale fruite.
   Si costituiva la Lavoro e sicurta' S.p.a. contestando il fondamento
 delle suddette richieste e chiedendo  il  rigetto  delle  domande  ex
 adverso formulate.
    Il  pretore, con sentenza 23 novembre 1982, accoglieva il ricorso,
 dichiarando il diritto di Portigliotti  Giampiero  ad  usufruire  dei
 permessi  retribuiti  nei termini in cui cio' era avvenuto fino all'8
 maggio 1981 e condannando la convenuta a restituire al ricorrente gli
 importi trattenuti relativamente ai permessi sindacali goduti.
    Avverso  questa  sentenza  la  Lavoro  e sicurta' S.p.a. proponeva
 appello  davanti  il  tribunale  di  Milano  contestando  l'esistenza
 nell'ambito  aziendale  di  una rappresentanza sindacale, sia pure di
 mero fatto, dell'organizzazione "Assi Ras" per mancanza dei requisiti
 previsti dall'art. 19 della legge n. 300/1970 e comunque deducendo la
 nullita'  di  qualsiasi  regolamentazione  pattizia,  ovvero   prassi
 aziendale,  volta  alla  concessione dei benefici previsti dal titolo
 III dello statuto a rappresentanze sindacali aziendali extra art.  19
 citato.
    Avverso  la  sentenza  20  giugno  1983  del  tribunale di Milano,
 confermativa  di  quella  di  primo  grado,  proponeva  ricorso   per
 cassazione  la  Lavoro  e  sicurta'  S.p.a.  censurando  la pronuncia
 impugnata:
      1)  sotto  il  profilo  della insufficienza e contraddittorieta'
 della motivazione e della correlata violazione dell'art. 112 del cod.
 proc.  civ.  per  aver  accolto  la  domanda  che il resistente aveva
 fondato   sull'assunto   della   sua   qualita'   di   dirigente   di
 rappresentanza  aziendale,  senza  che  della sussistenza di questa e
 della addotta qualifica fosse stata data prova, sul semplice  rilievo
 che  lo  stesso,  come  appartenente  al  sindacato,  aveva fruito di
 permessi  con  le   stesse   modalita'   dei   rappresentanti   delle
 organizzazioni sindacali riconosciute;
      2)  sotto  il  profilo  della  carenza  di  motivazione  e della
 violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 19 e 23  della  legge
 20  maggio  1970,  n.  300,  per aver ritenuto legittima l'estensione
 pattizia, ravvisata nel caso di trattamento  che  le  norme  indicate
 riservano  agli esponenti dei sindacati maggiormente rappresentativi,
 anche ad  altri  sindacati,  per  i  quali  doveva  invece  ritenersi
 sussistente un divieto di ordine pubblico.
    La  Corte  di cassazione, con sentenza n. 1913/86 depositata il 19
 marzo 1986, accoglieva il ricorso cassando la sentenza del  tribunale
 di Milano e rinviando la causa per nuovo esame a questo tribunale.
    Riassumeva  la  causa  davanti  al  giudice  di rinvio la Lavoro e
 sicurta' S.p.a. Il Portigliotti si costituiva mediante  deposito  del
 fascicolo e di memoria difensiva.
                           OSSERVA IN DIRITTO
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 284/1989).
 89C0645