N. 318 SENTENZA 18 maggio - 6 giugno 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Infortuni sul lavoro - Costituzione di un arendita - Ulteriore infortunio successivo intervallato da oltre un decennio - Revisione in pejus - Peggioramento dell'inabilita' del plurinfortunato - Irrazionalita' della norma Illegittimita' costituzionale parziale. D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 80, primo comma). Cost., art. 3)(GU n.24 del 14-6-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1988 dal Tribunale di Vigevano nel procedimento civile vertente tra Pomponio Teodorico e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Uditi l'avvocato Eurico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Vigevano, con ordinanza emessa il 26 febbraio 1988 (R.O. n. 672/1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non esclude la revisione in peius della rendita, nel caso di ulteriori infortuni, diversamente da quanto prevede l'art. 83, per l'ipotesi di unico infortunio. Ad avviso del giudice a quo sarebbe ravvisabile ingiustificata ed irrazionale disparita' di trattamento fra situazioni identiche, quali sono quelle dell'infortunato che non incorra in altri infortuni, nei cui confronti opera il divieto di revisione in peius di cui all'art. 83 sopra citato, una volta decorsi dieci anni dall'infortunio, e quella dell'infortunato nei cui confronti intervenga ulteriore infortunio, nel qual caso, ai sensi del denunciato art. 80, il grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro puo' essere quantificato anche in misura inferiore a quello gia' determinato per il primo infortunio, realizzandosi cosi' una revisione in peius oltre il termine di cui all'art. 83. 2. - L'I.N.A.I.L., costituitosi innanzi a questa Corte, ha concluso per l'inammissibilita' della questione. 3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha eccepito l'inammissibilita' della questione, e, in subordine, ne ha contestato la fondatezza. Considerato in diritto Il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 80, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non esclude la revisione in peius della rendita, nel caso di infortuni policroni intervallati da oltre dieci anni, diversamente da quanto prevede il successivo art. 83 per l'ipotesi di unico infortunio. L'esame della questione postula la ricognizione della normativa sopra richiamata, secondo l'interpretazione giurisprudenziale. Alla stregua dell'art. 83, come costantemente interpretato, la misura della rendita di inabilita' puo' essere sottoposta a revisione, su domanda del titolare o ad iniziativa dell'Istituto assicuratore, nell'eventualita' di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro, solo se le suindicate modificazioni si verificano entro dieci anni dalla costituzione della rendita (art. 83, commi sesto e settimo). Decorso tale periodo, per converso, la rendita resta definitivamente consolidata, non essendo piu' suscettiva di riesame la determinazione della riduzione della capacita' lavorativa (alla quale la rendita si correla) causata dall'unico infortunio che in tal caso viene in considerazione. Alla diversa ipotesi della pluralita' di infortuni si riferisce, invece, l'art. 80, secondo il quale, nel caso in cui il titolare di una rendita di inabilita' sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile, si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo. Ad avviso della prevalente giurisprudenza di legittimita', non ponendo la norma in esame limiti temporali, la determinazione dell'unica rendita puo' avvenire anche quando tra gli infortuni sia intercorso piu' di un decennio, e la valutazione del grado complessivo di invalidita', nel cui ambito il grado di inabilita' originario costituisce un mero fattore concorrente, ben puo' condurre all'attribuzione di una rendita quantificata in misura pari o addirittura inferiore alla somma aritmetica della originaria percentuale di riduzione e di quella sopraggiunta. Nella valutazione globale, quindi, il grado di invalidita' derivato dal precedente infortunio e' soggetto a revisione, quale componente del giudizio complessivo, anche se il nuovo infortunio sia intervenuto dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita correlata all'infortunio precedente. Ed e' proprio l'inoperativita' del princi'pio della consolidazione della rendita, per effetto del decorso di un decennio, nell'ipotesi di infortuni policroni, che appare al giudice a quo ingiustificata ed irrazionale, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione. Sotto tale aspetto la questione e' fondata. Invero, nel caso dell'unico infortunio,la disposizione che regola la sopravvenienza riposa sul presupposto della invariabilita' del grado di invalidita', sia in melius che in peius, per effetto del decorso di un decennio. E tale presupposto e' indubbiamente valido, perche' ancorato al criterio del quod plerumque accidit e insieme rispondente all'esigenza di tener conto dell'aspettativa del lavoratore in relazione al consolidamento della situazione di fatto e del consolidamento stesso. L'assunzione del presupposto della variabilita' in relazione al verificarsi di un nuovo infortunio, pur dopo il decennio, appare invece non conforme a ragionevolezza oltre che elusiva della suddetta esigenza. Nell'ipotesi di infortuni policroni, intervallati da oltre un decennio - e cioe' in un'ipotesi in cui vi e' addirittura da presumere il peggioramento dell'inabilita' del plurinfortunato -, non vi e' motivo alcuno di discostarsi dal criterio del quod plerumque accidit nel senso della invariabilita'. Va dunque ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 80, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede, nel caso di sopravvenienza di un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, che al lavoratore sia assicurata quanto meno una rendita eguale a quella gia' erogatagli.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella gia' erogatagli. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0652