N. 321 SENTENZA 18 maggio - 6 giugno 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione Liguria - Raccolta dei tartufi - Tasse sulle concessioni regionali - Criteri di determinazione - Presunti limiti al potere impositivo tributario regionale - Mancanza del presupposto richiesto per l'applicabilita' del limite - Non fondatezza. Legge regione Liguria, riapprovata il 30 novembre 1988). Cost., artt. 3 e 119)(GU n.24 del 14-6-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. unico della legge della Regione Liguria riapprovata il 30 novembre 1988 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: "Modifica dell'importo della tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 dicembre 1988, depositato in cancelleria il 29 dicembre 1988 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 1988; Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il ricorrente, e l'avv. Federico Sorrentino per la Regione. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 19 e depositato il 29 dicembre 1988 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato l'articolo unico della legge della Regione Liguria riapprovata il 30 novembre 1988 recante "Modifica dell'importo della tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi" denunciandone l'illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 119 della Costituzione in relazione all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ("Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"). L'Avvocatura premette che con la legge 16 maggio 1988, n. 17, la Regione Liguria, dettando la disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi, alla tabella 1) allegata all'art. 10 aveva stabilito in lire 18.000 la misura della tassa di concessione regionale per il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi e delle tasse annuali; il 14 ottobre 1988 il Consiglio regionale approvava una legge che portava la misura della tassa a lire 60.000. Il Governo rinviava la legge rilevando che l'aumento eccedeva il limite posto dall'art. 3 della legge n. 281 del 1970 e successive modifiche, e stabilito in lire 18.000 dalla voce n. 117, punto C, della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e si poneva percio' in contrasto con l'art. 119 della Costituzione. Il 5 dicembre 1988 al Commissario del Governo perveniva la comunicazione della riapprovazione della legge a maggioranza assoluta. Osserva l'Avvocatura che, secondo la giurisprudenza della Corte (sent. n. 271 del 1986), la potesta' normativa tributaria delle regioni a statuto ordinario, che costituisce un aspetto della autonomia finanziaria e trova il proprio fondamento nell'art. 119, comma primo, della Costituzione, e' "condizionata nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi" dello Stato. Tale potesta' normativa non ha carattere strumentale rispetto alle materie nelle quali l'art. 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni competenza legislativa, ma ha un suo specifico oggetto, che consiste nella imposizione e riscossione dei tributi per far fronte alle spese per l'assolvimento delle funzioni istituzionali. Per quel che attiene alle tasse sulle concessioni regionali, l'art. 3, comma primo, della legge n. 281 del 1970, ha fissato i limiti dell'imposizione tributaria nella corrispondenza degli atti imponibili con quelli gia' assoggettati alla tassa di concessione governativa, e nell'applicabilita', per quanto non disposto, della normativa statale. Va quindi escluso che la legge regionale impugnata possa superare la misura stabilita, per analoghe obbligazioni tributarie (con la voce 117, lett. c, "arti e mestieri", della tabella allegata al d.P.R. n. 641 del 1972) da leggi statali. 2. - Nel giudizio si e' costituita la Regione Liguria, concludendo per l'infondatezza della questione. Rileva la resistente che la tassa relativa all'autorizzazione alla raccolta dei tartufi non ha precedenti nella legislazione statale, essendo stata introdotta dall'art. 17 della legge n. 752 del 1985, legge-quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. Tale norma speciale ha cosi' integrato l'art. 3 della legge n. 281 del 1970 - che consente alle Regioni a statuto ordinario di riscuotere tasse per atti corrispondenti a quelli gia' tassati dallo Stato -, abilitando le Regioni ad imporre e riscuotere tasse per atti che non hanno precedenti in preesistenti atti statali. La mancanza del parametro costituito da un corrispondente tributo statale e' problema che non puo' essere risolto, come ritenuto dal Presidente del Consiglio, con il ricorso all'analogia, ma con una rigorosa interpretazione della fonte attributiva del potere impositivo. Il silenzio sulla misura della nuova tassa dell'art. 17 della legge n. 752 del 1985 non puo' essere interpretato come una lacuna, ma piuttosto come un preciso criterio direttivo: il gettito della tassa e' destinato ad assicurare i mezzi finanziari per la realizzazione dei fini previsti dalla legge e la sua funzione di copertura di oneri nuovi impedisce di postulare che la determinazione della sua entita' sia ancorata ad un parametro di matrice analogica, parametro che, per sua natura, non avrebbe alcun rapporto con l'attivita' da finanziare. La Regione Liguria contesta, poi, che il parametro di riferimento identificabile in via analogica sia costituito, come ritenuto dall'autorita' governativa, dalla tassa per l'autorizzazione all'esercizio di arti e mestieri (voce 117, lett. "c", della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641). Considerato in diritto 1. - E' sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 119 della Costituzione e all'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario), dell'articolo unico della legge della Regione Liguria, riapprovata il 30 novembre 1988, che ha aumentato a L. 60.000 la tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi, gia' fissata in L. 18.000 da una precedente legge regionale. Premette il ricorrente, richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 271 del 1986, che l'autonomia tributaria delle regioni a Statuto ordinario quale aspetto dell'autonomia finanziaria delle medesime anche per quel che concerne la potesta' normativa, secondo l'art. 119, primo comma, della Costituzione, che ne e' la base, e' condizionata nelle forme e nei limiti dalle leggi dello Stato, e che, quanto alle tasse sulle concessioni regionali, la legge n. 281 del 1970, nel disciplinare le tasse "regionali" sulle concessioni regionali, con l'art. 3 ha posto quali limiti dell'imposizione tributaria la necessaria corrispondenza fra gli atti imponibili e quelli gia' di competenza dello Stato, assoggettati alle concessioni governative, e l'applicabilita', per quanto non disposto, della normativa statale. Tali limiti, sempre secondo il ricorrente, sarebbero stati superati dal legislatore regionale per essersi quest'ultimo, nello stabilire l'ammontare della tassa annuale in discorso, discostato eccessivamente dalla misura di L. 18.000 fissata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, per la tassa di concessione governativa relativa alle autorizzazioni e licenze per le arti e mestieri, e in precedenza osservata da esso legislatore regionale. 2. - La questione non e' fondata. Va precisato che i limiti posti dall'art. 3 della legge n. 281 del 1970 all'imposizione di tasse regionali sulle concessioni regionali riguardano rispettivamente l'attivita' imponibile e l'ammontare delle tasse regionali. Essi consistono nella necessaria corrispondenza fra gli atti (recte: attivita') imponibili e quelli gia' di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi della vigente legislazione statale (primo comma), e nella predeterminazione dell'ammontare delle tasse regionali con riferimento percentuale, fra un massimo e un minimo, all'ammontare delle "corrispondenti" tasse erariali (secondo comma), quale risulta dalla tabella allegata al successivo d.P.R. n. 641 del 1972. E va altresi' precisato che tale secondo limite, modificato dalla legge 23 novembre 1979, n. 594 (che autorizza le regioni ad aumentare le tasse sulle concessioni regionali, relative alle competenze frattanto alle regioni stesse trasferite, in misura stabilita solo nel massimo con riferimento multiplo all'ammontare in vigore al 1 aprile 1972), e ancor piu' incisivamente dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 (che autorizza le regioni ad aumentare le tasse in parola in misura stabilita solo nel massimo con riferimento percentuale all'ammontare determinato in precedenza), riposa comunque sul primo, e cioe' sulla necessaria corrispondenza fra le attivita' imponibili cui si riferiscono le tasse regionali e quelle gia' di competenza dello Stato assoggettate alle tasse sulle concessioni governative, come indicate, in una con il rispettivo ammontare, dalla detta Tabella allegata al d.P.R. n. 641 del 1972. Altro oggetto ha, invece, la disposizione, contenuta nella seconda parte del primo comma dell'art. 3, che riguarda la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali mediante il rinvio alla legislazione statale diversa dalla legge n. 281 del 1970 per quanto in questa non disposto (non anche, quindi, per i limiti come sopra indicati). La legge statale 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati al consumo) ha demandato alle regioni la disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi (art. 1), nonche' vari compiti di regolamentazione e di controllo relativamente a tali attivita' (artt. 3, 5, e 6), ed ha autorizzato le regioni stesse ad istituire, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 281 del 1970, una tassa di concessione regionale annuale sulle attivita' anzidette per il conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla stessa legge cornice e dalle leggi regionali in materia (art. 17). Cio' posto, il riferimento dell'art. 17 della detta legge cornice n. 752 del 1985 all'art. 3 della legge n. 281 del 1970 deve intendersi fatto allo scopo di individuare genericamente il titolo della attribuzione di potesta' alla regione (istituzione di una tassa di concessione regionale), non anche nel senso di fissare alla medesima il limite stabilito, quanto all'ammontare del tributo, dal secondo comma del detto art. 3, in riferimento alla misura delle tasse erariali. Invero manca qui il presupposto richiesto per l'applicabilita' di quel limite, vale a dire la corrispondenza fra le attivita' imponibili cui si riferiscono le tasse regionali e quelle gia' di competenza dello Stato assoggettate alle tasse sulle concessioni governative, come risultanti dalla piu' volte richiamata Tabella allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, essendo evidente che con la legge cornice in materia di raccolta e commercio dei tartufi le regioni sono state autorizzate alla istituzione di una tassa di concessione al di fuori dello schema tipico previsto dall'art. 3 della legge n. 281 del 1970, e cioe' su attivita' non considerata dalla legislazione statale, e particolarmente dalla detta Tabella (cui fa riferimento lo stesso ricorrente) come assoggettabile a tassa di concessione governativa. Ne', per quanto e' stato detto a proposito dell'oggetto della disposizione racchiusa nell'ultima parte del primo comma dell'art. 3 della legge n. 281 del 1970, puo' leggersi tale disposizione nel senso che essa imponga di rinvenire nella legislazione statale limiti diversi da quelli suindicati. Un limite alla nuova imposizione anche sotto il profilo dell'ammontare, si desume, semmai, anzitutto dall'art. 17 della legge cornice n. 752 del 1985, la' dove ne indica la ragione e lo scopo nel conseguimento dei mezzi necessari per realizzare i fini della legge statale e di quelle regionali nella specifica materia, cosi' disponendo che la nuova imposizione debba essere regolata in modo da essere idonea al (solo) finanziamento dei fini anzidetti. La violazione di un limite siffatto non e' stata peraltro dedotta dal ricorrente. Ma, anche a voler ammettere che un limite possa individuarsi - non gia' in via di applicazione analogica di quelli posti a tasse di concessione regionale su attivita' gia' assoggettate a concessione governativa (che' simile applicazione analogica sarebbe inammissibile), bensi' - con riferimento alle esigenze di equilibrio e di coordinamento che trovano espressione nell'art. 119 della Costituzione, nella necessita' di non discostarsi oltre ogni ragionevole misura dall'ammontare massimo o minimo stabilito per tasse regionali su attivita' comparabili con quella di cui si tratta, rimane indimostrato che con la determinazione dell'ammontare del tributo di cui si tratta cio' sia avvenuto. E' infatti insostenibile la comparazione, proposta dal ricorrente, fra l'attivita' imponibile di esso, inspirata prevalentemente a tecniche inventive nell'ambito delle produzioni spontanee del terreno, e le arti e mestieri indicati nel n. 117, lett. c), della Tabella allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, inspirati prevalentemente a tecniche produttive in ambiti diversi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 119 della Costituzione e 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della legge della Regione Liguria riapprovata il 30 novembre 1988 (Modifica dell'importo della tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0655