N. 321 SENTENZA 18 maggio - 6 giugno 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Regione
 Liguria - Raccolta dei tartufi - Tasse sulle concessioni regionali -
 Criteri di determinazione - Presunti limiti al potere impositivo
 tributario regionale - Mancanza del presupposto richiesto per
 l'applicabilita' del limite - Non fondatezza.  Legge regione Liguria,
 riapprovata il 30 novembre 1988).  Cost., artt. 3 e 119)
(GU n.24 del 14-6-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. unico della
 legge della Regione Liguria  riapprovata  il  30  novembre  1988  dal
 Consiglio regionale, avente per oggetto: "Modifica dell'importo della
 tassa di concessione regionale per  la  ricerca  e  la  raccolta  dei
 tartufi"  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri, notificato il 19 dicembre 1988, depositato  in  cancelleria
 il 29 dicembre 1988 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 1988;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  febbraio  1989  il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'Avvocato  dello Stato Antonio Bruno, per il ricorrente, e
 l'avv. Federico Sorrentino per la Regione.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato il 19 e depositato il 29 dicembre 1988
 il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura  dello  Stato,  ha  impugnato  l'articolo unico della
 legge della Regione Liguria riapprovata il 30 novembre  1988  recante
 "Modifica  dell'importo  della  tassa di concessione regionale per la
 ricerca e la raccolta  dei  tartufi"  denunciandone  l'illegittimita'
 costituzionale  per  contrasto  con  l'art. 119 della Costituzione in
 relazione  all'art.  3  della  legge   16   maggio   1970,   n.   281
 ("Provvedimenti  finanziari  per l'attuazione delle Regioni a statuto
 ordinario").
    L'Avvocatura  premette  che con la legge 16 maggio 1988, n. 17, la
 Regione Liguria, dettando la disciplina della raccolta,  coltivazione
 e  commercializzazione dei tartufi, alla tabella 1) allegata all'art.
 10  aveva  stabilito  in  lire  18.000  la  misura  della  tassa   di
 concessione   regionale  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla
 ricerca ed alla raccolta dei tartufi e delle  tasse  annuali;  il  14
 ottobre  1988  il Consiglio regionale approvava una legge che portava
 la misura della tassa a lire 60.000. Il  Governo  rinviava  la  legge
 rilevando  che  l'aumento  eccedeva il limite posto dall'art. 3 della
 legge n. 281 del 1970 e successive modifiche,  e  stabilito  in  lire
 18.000  dalla  voce n. 117, punto C, della tabella allegata al d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 641, e si poneva percio' in contrasto con  l'art.
 119 della Costituzione. Il 5 dicembre 1988 al Commissario del Governo
 perveniva  la  comunicazione  della  riapprovazione  della  legge   a
 maggioranza assoluta.
    Osserva  l'Avvocatura  che,  secondo la giurisprudenza della Corte
 (sent. n. 271 del  1986),  la  potesta'  normativa  tributaria  delle
 regioni  a  statuto  ordinario,  che  costituisce  un  aspetto  della
 autonomia finanziaria e trova il proprio  fondamento  nell'art.  119,
 comma  primo,  della Costituzione, e' "condizionata nelle forme e nei
 limiti stabiliti dalle leggi" dello Stato.  Tale  potesta'  normativa
 non ha carattere strumentale rispetto alle materie nelle quali l'art.
 117  della   Costituzione   attribuisce   alle   Regioni   competenza
 legislativa,  ma  ha  un  suo  specifico  oggetto, che consiste nella
 imposizione e riscossione dei tributi per far fronte alle  spese  per
 l'assolvimento delle funzioni istituzionali.
    Per  quel  che  attiene  alle  tasse  sulle concessioni regionali,
 l'art. 3, comma primo, della legge n. 281  del  1970,  ha  fissato  i
 limiti  dell'imposizione  tributaria  nella corrispondenza degli atti
 imponibili con quelli gia' assoggettati  alla  tassa  di  concessione
 governativa,  e  nell'applicabilita',  per quanto non disposto, della
 normativa statale.
    Va  quindi escluso che la legge regionale impugnata possa superare
 la misura stabilita, per analoghe  obbligazioni  tributarie  (con  la
 voce  117,  lett.  c,  "arti  e  mestieri", della tabella allegata al
 d.P.R. n. 641 del 1972) da leggi statali.
    2. - Nel giudizio si e' costituita la Regione Liguria, concludendo
 per l'infondatezza della questione.
    Rileva la resistente che la tassa relativa all'autorizzazione alla
 raccolta dei tartufi non ha precedenti  nella  legislazione  statale,
 essendo  stata  introdotta  dall'art. 17 della legge n. 752 del 1985,
 legge-quadro in materia di raccolta,  coltivazione  e  commercio  dei
 tartufi.  Tale norma speciale ha cosi' integrato l'art. 3 della legge
 n. 281 del 1970 - che consente alle Regioni a  statuto  ordinario  di
 riscuotere  tasse per atti corrispondenti a quelli gia' tassati dallo
 Stato -, abilitando le Regioni ad imporre e riscuotere tasse per atti
 che  non  hanno  precedenti in preesistenti atti statali. La mancanza
 del parametro costituito da  un  corrispondente  tributo  statale  e'
 problema  che  non  puo' essere risolto, come ritenuto dal Presidente
 del Consiglio, con il  ricorso  all'analogia,  ma  con  una  rigorosa
 interpretazione della fonte attributiva del potere impositivo.
    Il  silenzio  sulla  misura  della  nuova tassa dell'art. 17 della
 legge n. 752 del 1985 non puo' essere interpretato come  una  lacuna,
 ma  piuttosto  come  un  preciso criterio direttivo: il gettito della
 tassa  e'  destinato  ad  assicurare  i  mezzi  finanziari   per   la
 realizzazione  dei  fini  previsti  dalla  legge e la sua funzione di
 copertura di oneri nuovi impedisce di postulare che la determinazione
 della  sua entita' sia ancorata ad un parametro di matrice analogica,
 parametro che,  per  sua  natura,  non  avrebbe  alcun  rapporto  con
 l'attivita' da finanziare.
    La  Regione Liguria contesta, poi, che il parametro di riferimento
 identificabile  in  via  analogica  sia  costituito,  come   ritenuto
 dall'autorita'   governativa,   dalla   tassa   per  l'autorizzazione
 all'esercizio di arti e mestieri (voce 117, lett. "c", della  tariffa
 allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641).
                         Considerato in diritto
    1.  -  E'  sollevata  dal  Presidente  del  Consiglio dei ministri
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 119
 della  Costituzione  e all'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio
 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni
 a  Statuto  ordinario), dell'articolo unico della legge della Regione
 Liguria, riapprovata il 30 novembre  1988,  che  ha  aumentato  a  L.
 60.000  la tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la
 raccolta dei tartufi, gia' fissata in L.  18.000  da  una  precedente
 legge regionale.
    Premette  il  ricorrente,  richiamandosi  alla  sentenza di questa
 Corte n. 271 del 1986, che l'autonomia  tributaria  delle  regioni  a
 Statuto  ordinario  quale  aspetto  dell'autonomia  finanziaria delle
 medesime anche per quel che concerne la potesta'  normativa,  secondo
 l'art.  119,  primo  comma, della Costituzione, che ne e' la base, e'
 condizionata nelle forme e nei limiti dalle leggi dello Stato, e che,
 quanto  alle  tasse  sulle concessioni regionali, la legge n. 281 del
 1970,  nel  disciplinare  le  tasse  "regionali"  sulle   concessioni
 regionali,  con  l'art.  3  ha  posto  quali  limiti dell'imposizione
 tributaria la necessaria corrispondenza fra  gli  atti  imponibili  e
 quelli  gia' di competenza dello Stato, assoggettati alle concessioni
 governative, e  l'applicabilita',  per  quanto  non  disposto,  della
 normativa statale.
    Tali   limiti,  sempre  secondo  il  ricorrente,  sarebbero  stati
 superati dal legislatore regionale per  essersi  quest'ultimo,  nello
 stabilire  l'ammontare  della  tassa  annuale in discorso, discostato
 eccessivamente dalla misura  di  L.  18.000  fissata  dal  d.P.R.  26
 ottobre  1972,  n.  641,  per  la  tassa  di  concessione governativa
 relativa alle autorizzazioni e licenze per le arti e mestieri,  e  in
 precedenza osservata da esso legislatore regionale.
    2. - La questione non e' fondata.
    Va precisato che i limiti posti dall'art. 3 della legge n. 281 del
 1970 all'imposizione di tasse regionali sulle  concessioni  regionali
 riguardano rispettivamente l'attivita' imponibile e l'ammontare delle
 tasse regionali. Essi consistono nella necessaria corrispondenza  fra
 gli  atti  (recte:  attivita') imponibili e quelli gia' di competenza
 dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative  ai
 sensi  della  vigente  legislazione  statale  (primo  comma), e nella
 predeterminazione   dell'ammontare   delle   tasse   regionali    con
 riferimento  percentuale,  fra  un massimo e un minimo, all'ammontare
 delle "corrispondenti" tasse erariali (secondo comma), quale  risulta
 dalla  tabella  allegata  al  successivo d.P.R. n. 641 del 1972. E va
 altresi' precisato che tale secondo limite, modificato dalla legge 23
 novembre 1979, n. 594 (che autorizza le regioni ad aumentare le tasse
 sulle concessioni regionali, relative alle competenze frattanto  alle
 regioni  stesse  trasferite, in misura stabilita solo nel massimo con
 riferimento multiplo all'ammontare in vigore al 1›  aprile  1972),  e
 ancor  piu'  incisivamente dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
 convertito, con modificazioni, nella legge 26  aprile  1983,  n.  131
 (che  autorizza  le regioni ad aumentare le tasse in parola in misura
 stabilita solo nel massimo con riferimento percentuale  all'ammontare
 determinato  in precedenza), riposa comunque sul primo, e cioe' sulla
 necessaria  corrispondenza  fra  le  attivita'  imponibili   cui   si
 riferiscono  le  tasse  regionali  e  quelle gia' di competenza dello
 Stato assoggettate alle tasse  sulle  concessioni  governative,  come
 indicate,  in  una  con  il rispettivo ammontare, dalla detta Tabella
 allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.
    Altro oggetto ha, invece, la disposizione, contenuta nella seconda
 parte del primo comma dell'art. 3, che riguarda la  disciplina  delle
 tasse   sulle   concessioni   regionali   mediante   il  rinvio  alla
 legislazione statale diversa dalla legge n. 281 del 1970  per  quanto
 in  questa  non  disposto (non anche, quindi, per i limiti come sopra
 indicati).
    La  legge  statale  16  dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in
 materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi  freschi  e
 conservati  al consumo) ha demandato alle regioni la disciplina della
 raccolta, coltivazione e commercializzazione dei  tartufi  (art.  1),
 nonche' vari compiti di regolamentazione e di controllo relativamente
 a tali attivita' (artt. 3, 5, e 6),  ed  ha  autorizzato  le  regioni
 stesse  ad  istituire,  ai  sensi  dell'art. 3 della legge n. 281 del
 1970, una tassa di  concessione  regionale  annuale  sulle  attivita'
 anzidette  per  il  conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla
 realizzazione dei fini previsti dalla stessa legge  cornice  e  dalle
 leggi regionali in materia (art. 17).
    Cio'  posto, il riferimento dell'art. 17 della detta legge cornice
 n. 752 del  1985  all'art.  3  della  legge  n.  281  del  1970  deve
 intendersi  fatto  allo  scopo di individuare genericamente il titolo
 della attribuzione di potesta' alla regione (istituzione di una tassa
 di  concessione  regionale),  non  anche  nel  senso  di fissare alla
 medesima il limite stabilito, quanto all'ammontare del  tributo,  dal
 secondo  comma  del  detto  art.  3, in riferimento alla misura delle
 tasse  erariali.  Invero  manca  qui  il  presupposto  richiesto  per
 l'applicabilita' di quel limite, vale a dire la corrispondenza fra le
 attivita' imponibili cui si riferiscono le tasse regionali  e  quelle
 gia'   di  competenza  dello  Stato  assoggettate  alle  tasse  sulle
 concessioni governative, come risultanti dalla piu' volte  richiamata
 Tabella  allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, essendo evidente che con
 la legge cornice in materia di raccolta e commercio  dei  tartufi  le
 regioni  sono  state  autorizzate  alla  istituzione  di una tassa di
 concessione al di fuori dello  schema  tipico  previsto  dall'art.  3
 della  legge  n.  281  del 1970, e cioe' su attivita' non considerata
 dalla legislazione statale, e  particolarmente  dalla  detta  Tabella
 (cui fa riferimento lo stesso ricorrente) come assoggettabile a tassa
 di concessione governativa.
    Ne',  per  quanto  e'  stato  detto a proposito dell'oggetto della
 disposizione racchiusa nell'ultima parte del primo comma dell'art.  3
 della  legge  n.  281  del  1970, puo' leggersi tale disposizione nel
 senso che essa imponga di rinvenire nella legislazione statale limiti
 diversi da quelli suindicati.
    Un   limite   alla   nuova  imposizione  anche  sotto  il  profilo
 dell'ammontare, si desume, semmai, anzitutto dall'art. 17 della legge
 cornice n. 752 del 1985, la' dove ne indica la ragione e lo scopo nel
 conseguimento dei mezzi necessari per realizzare i fini  della  legge
 statale   e  di  quelle  regionali  nella  specifica  materia,  cosi'
 disponendo che la nuova imposizione debba essere regolata in modo  da
 essere   idonea  al  (solo)  finanziamento  dei  fini  anzidetti.  La
 violazione di un limite siffatto non e' stata  peraltro  dedotta  dal
 ricorrente.
    Ma, anche a voler ammettere che un limite possa individuarsi - non
 gia' in via di applicazione analogica di  quelli  posti  a  tasse  di
 concessione  regionale  su  attivita' gia' assoggettate a concessione
 governativa   (che'    simile    applicazione    analogica    sarebbe
 inammissibile),  bensi' - con riferimento alle esigenze di equilibrio
 e di  coordinamento  che  trovano  espressione  nell'art.  119  della
 Costituzione,   nella   necessita'  di  non  discostarsi  oltre  ogni
 ragionevole misura dall'ammontare  massimo  o  minimo  stabilito  per
 tasse regionali su attivita' comparabili con quella di cui si tratta,
 rimane indimostrato che  con  la  determinazione  dell'ammontare  del
 tributo  di cui si tratta cio' sia avvenuto. E' infatti insostenibile
 la comparazione, proposta dal ricorrente, fra l'attivita'  imponibile
 di  esso,  inspirata prevalentemente a tecniche inventive nell'ambito
 delle produzioni spontanee del terreno, e le arti e mestieri indicati
 nel  n.  117,  lett.  c), della Tabella allegata al d.P.R. n. 641 del
 1972, inspirati  prevalentemente  a  tecniche  produttive  in  ambiti
 diversi.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale,
 in riferimento agli artt. 119 della Costituzione e 3 della  legge  16
 maggio 1970, n. 281, della legge della Regione Liguria riapprovata il
 30 novembre 1988 (Modifica dell'importo della  tassa  di  concessione
 regionale  per  la  ricerca e la raccolta dei tartufi), sollevata dal
 Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0655