N. 322 SENTENZA 18 maggio - 6 giugno 1989

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Opere
 pubbliche - Regione Liguria - Opere idrauliche di quarta o quinta
 categoria o non classificate - Disciplina - Rilievo strettamente
 locale - Spettanza alla regione - Annullamento della nota
 dell'intendente di finanza di La Spezia del 30 aprile 1988
(GU n.24 del 14-6-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il
 30 giugno 1988, depositato  in  Cancelleria  il  14  luglio  1988  ed
 iscritto  al  n.  11  del  registro  ricorsi  1988  per  conflitto di
 attribuzione sorto a seguito della nota della Intendenza  di  Finanza
 di  La  Spezia  del  30  aprile  1988, prot. 3/3710, recante "Demanio
 idrico prolungamento tombino  sul  torrente  Molinello  ed  opere  di
 deviazione provvisoria del torrente stesso".
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    udito  nell'udienza  pubblica  del  21  febbraio  1989  il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    uditi  l'avvocato  Giampaolo  Zanchini  per  la  Regione Liguria e
 l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso notificato il 30 giugno 1988, la Regione Liguria
 ha promosso conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  dello  Stato
 avverso la nota dell'Intendente di finanza di La Spezia del 30 aprile
 1988, n. prot. 3/3710, comunicata alla ricorrente il 3  maggio  1988,
 con  la  quale  si  rivendica allo Stato la competenza ad autorizzare
 l'esecuzione di opere idrauliche sul torrente  Molinello,  in  quanto
 detto  provvedimento  sarebbe  lesivo  della competenza attribuita in
 materia di opere idrauliche alle Regioni ai sensi degli artt.  117  e
 118  della  Costituzione, 2, lett. e), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n.
 8, e 89 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
    Deduce  la  Regione  che  le  opere  idrauliche  in questione sono
 comprese nell'ambito del bacino  interregionale  del  fiume  Magra  e
 rientrano  tra  le  opere  "non classificate", ovvero tra le opere di
 quarta o quinta categoria, ai sensi del r.d. 25 luglio 1904, n.  523,
 sicche'  la  competenza  ad autorizzarne l'esecuzione appartiene alla
 Regione.
    Soggiunge  la  ricorrente  che  il primo trasferimento di funzioni
 amministrative nella  materia  -  compresa  tra  i  lavori  pubblici,
 rientranti,  se di interesse regionale, nella competenza regionale ex
 artt. 117 e 118 Costituzione - venne infatti attuato con il d.P.R. n.
 2  del  1978,  che,  all'art.  2, lett. e), attribui' alle regioni le
 funzioni in tema di "opere idrauliche di quarta o quinta categoria  e
 non classificate".
    Intervenne  successivamente  il  d.P.R. n. 616 del 1977, il quale,
 nel disciplinare nuovamente il riparto  di  competenze  tra  Stato  e
 Regione,  ha  confermato  il suindicato trasferimento ed ha esteso la
 competenza regionale. L'art. 89 del citato d.P.R. prevede infatti  la
 distinzione tra bacini interregionali e bacini non interregionali, da
 operarsi a cura del Governo (come e'  stato  fatto  con  decreto  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  22 dicembre 1977), ed
 attribuisce, al comma primo, tutte le opere  idrauliche  relative  ai
 bacini  idrografici non interregionali alle regioni. Quanto ai bacini
 interregionali,  il  comma  secondo  rinvia  alla  legge  di  riforma
 dell'amministrazione  dei  lavori pubblici (mai emanata), prevedendo,
 nell'attesa, una delega di funzioni alle regioni a far data dal primo
 gennaio  1980 (mai attuata in quanto detto termine e' stato differito
 sino all'entrata in vigore della suindicata normativa), e, sino  alla
 predetta  data  (come  sopra  ormai differita), la predisposizione di
 programmi di intervento a cura dei Ministri  dei  lavori  pubblici  e
 dell'agricoltura d'intesa con le regioni interessate. Lo stesso comma
 secondo stabilisce tuttavia che "restano ferme le competenze relative
 ai  bacini  interregionali trasferite alle regioni con il d.P.R. n. 8
 del 1972". Il terzo comma, infine, attribuisce, con decorrenza  primo
 gennaio 1978, le opere idrauliche di terza categoria alle regioni.
    Dal  suindicato  complesso normativo, conclude la Regione Liguria,
 emerge che anche nell'ambito dei bacini interregionali, qual e' nella
 specie  quello  del  Magra,  spetta  alle  regioni  la  competenza  a
 rilasciare l'autorizzazione a fini  idraulici  su  corsi  d'acqua  in
 tratti non classificati, o classificati in quarta e quinta categoria,
 qual e' il torrente Molinello.
    2.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, costituitosi
 mediante l'Avvocatura dello Stato, ha contestato  la  fondatezza  del
 ricorso, chiedendone il rigetto.
    Deduce  l'Avvocatura  dello  Stato che, non essendo intervenuta la
 legge di riforma dell'amministrazione  dei  lavori  pubblici,  e  non
 avendo  avuto  attuazione  la  delega  alle regioni, vige, in tema di
 bacini  interregionali,  il  principio,  posto  dall'art.  89,  comma
 secondo,   terzo   periodo,   del  d.P.R.  n.  616  del  1977,  della
 subordinazione degli interventi ad intese tra Stato e regione. E cio'
 rappresenta  congrua  misura  di  salvaguardia  affinche' non risulti
 compromesso,  in  attesa  del  varo  della   disciplina   definitiva,
 l'obbiettivo  del  necessario  contemperamento dei compresenti, e non
 sempre collimanti, interessi dei  diversi  soggetti  pubblici  i  cui
 territori sono compresi nel bacino idrografico interregionale.
    Ad   avviso   del  resistente,  quindi,  anche  l'esercizio  delle
 competenze trasferite alle regioni con il d.P.R. n. 8  del  1972  (in
 tema  di  opere  idrauliche  di  quarta  e  quinta  categoria  o  non
 classificate) ed estese ai bacini interregionali con l'art. 89, comma
 secondo,  quarto  periodo, del d.P.R. n. 616 del 1977, deve svolgersi
 nel rispetto del principio delle intese. Con la conseguenza che,  ove
 un'intesa  su  programmi di intervento faccia ancora difetto, debbono
 essere gli organi dello  Stato,  come  quelli  capaci  di  apprezzare
 unitariamente  i  diversi interessi in gioco, ad autorizzare anche le
 opere idrauliche in questione.
                         Considerato in diritto
    1. - La Regione Liguria insorge mediante conflitto di attribuzione
 contro la nota dell'Intendente di finanza di La Spezia del 30  aprile
 1988,   con   la   quale   si   afferma  la  competenza  dello  Stato
 (Provveditorato alle opere pubbliche), anziche' della Regione  (Genio
 civile),   ad   autorizzare  l'esecuzione  di  un'opera  idraulica  -
 (prolungamento di un tombino) sul torrente Molinello (con  deviazione
 provvisoria   dello   stesso)   -  compresa  nel  bacino  idrografico
 interregionale del fiume Magra.
    Secondo  la  ricorrente, trattandosi di opera idraulica rientrante
 fra quelle di quarta o di quinta categoria ai sensi del regio decreto
 25  luglio  1904, n. 523, o addirittura non classificata dalla stessa
 legge, l'atto impugnato sarebbe  lesivo  delle  competenze  spettanti
 alle  Regioni  secondo  gli  artt.  117  e  118 della Costituzione ed
 oggetto di trasferimento a loro favore ad opera dell'art. 2,  lettera
 e),  del  d.P.R.  15  gennaio  1972  n.  8,  trasferimento confermato
 dall'art. 89, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
    2.  -  Provvedendo,  nell'ambito della prima operazione devolutiva
 alle  Regioni  a  statuto  ordinario  delle  funzioni  amministrative
 statali  in  materia  di competenza regionale, al trasferimento delle
 funzioni in materia di viabilita', acquedotti e  lavori  pubblici  di
 interesse  regionale,  il  d.P.R.  15 gennaio 1972, n. 8, all'art. 2,
 lett. e), ha effettivamente operato tale trasferimento per  le  opere
 idrauliche di quarta o quinta categoria e per quelle non classificate
 (conservando, invece, con l'art. 8,  lett.  b,  la  competenza  degli
 organi statali per le opere di prima, seconda e terza categoria).
    Tale intervento presuppone la definizione e disciplina delle opere
 idrauliche desumibile dal Testo Unico approvato con regio decreto  25
 luglio 1904, n. 523, che suddivide le opere stesse in varie categorie
 a seconda della importanza decrescente (dalla  prima  categoria  alle
 ulteriori)  delle  opere,  soprattutto  in relazione alle esigenze di
 difesa del territorio e pertanto alla rilevanza e all'ampiezza  anche
 territoriali   degli   interessi  coinvolti.  Stabilisce  infatti  la
 richiamata legge: per le  opere  di  prima  categoria  (dirette  alla
 conservazione   dell'alveo  dei  fiumi  di  confine)  l'esecuzione  e
 manutenzione a cura e a spese esclusivamente dello Stato; per  quelle
 della  seconda  (poste  lungo  fiumi  arginati e loro confluenti pure
 arginati, se qualificate dall'essere  di  grande  interesse  per  una
 provincia o dirette alla regolazione dei fiumi stessi) l'esecuzione e
 manutenzione a cura dello Stato e a spese in parte del medesimo (e in
 parte   a  cura  degli  enti  territoriali  e  degli  altri  soggetti
 interessati); per quelle della terza (non comprese fra  le  categorie
 precedenti  e dirette, oltre che alla sistemazione dei corsi d'acqua,
 alla difesa di ferrovie, strade,  beni  demaniali,  opere  di  grande
 interesse  pubblico,  ovvero  al miglioramento del regime di un corso
 d'acqua avente opere classificate in prima  o  seconda  categoria,  o
 ancora  alla  prevenzione  di  eventi  naturali  suscettivi di recare
 rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o piu'  comuni,  o
 danno all'igiene o all'agricoltura) l'esecuzione a cura dello Stato e
 a spese in parte dello Stato  e  in  parte  degli  enti  territoriali
 suindicati e del consorzio degli altri interessati, e la manutenzione
 a cura e a spese del consorzio degli interessati. Dispone  ancora  il
 detto  T.U.:  per  le  opere di quarta categoria (non comprese fra le
 precedenti e dirette alla sistemazione dei  fiumi,  torrenti,  grandi
 colatori e importanti corsi d'acqua) l'esecuzione e la manutenzione a
 cura e a spese del consorzio degli interessati con eventuale concorso
 dello  Stato  nelle  spese  di  esecuzione;  per  quelle della quinta
 (dirette alla difesa degli abitati contro le corrosioni di  un  corso
 d'acqua  e contro le frane) l'esecuzione e la manutenzione a cura del
 Comune (con il concorso degli interessati).
    3.  -  Intervenendo  nuovamente  in  ordine al trasferimento delle
 funzioni alle Regioni ordinarie in materia di viabilita',  acquedotti
 e  lavori pubblici di interesse regionale, il d.P.R. n. 616 del 1977,
 con  l'art.  88,  n.  2,  ha  trasferito  alle  Regioni  le  funzioni
 concernenti  le  opere  idrauliche di prima categoria, nonche' quelle
 concernenti le opere di seconda categoria fino all'esperimento  delle
 procedure  di cui al successivo art. 89. Con tale ultima disposizione
 ha previsto  la  delimitazione  ad  opera  del  Governo,  sentite  le
 Regioni,  di bacini idrografici interregionali stabilendo: a) che, in
 esito a tale delimitazione, le opere relative ai  bacini  idrografici
 non  interregionali siano trasferite alle Regioni; b) che sulle opere
 relative ai bacini idrografici sia provveduto in  sede  di  legge  di
 riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici;
 c)  che,  fino all'emanazione della detta legge, l'espletamento delle
 relative funzioni avvenga secondo un regime provvisorio - delega alle
 Regioni,  da  esercitare sulla base di programmi fissati e coordinati
 dai competenti organi statali; ed, essendo stata la delega  differita
 fino  a  un  dato  termine,  poi prorogato, e successivamente a tempo
 indeterminato (decreto-legge 12 agosto 1983, n.  372,  convertito  in
 legge  11  ottobre  1983,  n.  547),  predisposizione, frattanto, dei
 programmi  di  intervento  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  di
 concerto con il Ministero dell'agricoltura e di intesa con le Regioni
 interessate - mentre "restano ferme le competenze relative ai  bacini
 interregionali trasferite alle Regioni con il d.P.R. 15 gennaio 1972,
 n. 8".
    4.  -  Sulla  base del regime provvisorio introdotto con l'art. 89
 del d.P.R. n. 616 del 1977, e  sulla  premessa  pacifica  che,  medio
 tempore,   e'  stato  delimitato,  con  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio dei  ministri  22  dicembre  1977,  il  bacino  idrografico
 interregionale  del  fiume Magra e che in esso rientra l'opera di cui
 si tratta, la resistente Presidenza del Consiglio dei  ministri,  pur
 non contestando che questa, ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche,
 sia classificabile soltanto tra quelle di quarta o quinta  categoria,
 o  addirittura  sia  non classificabile, nega la esclusiva competenza
 regionale.
    Ma la tesi non puo' essere condivisa.
    E'  incontestabile  che,  con le disposizioni sopra richiamate, il
 d.P.R. n. 616 del 1977 abbia dato  rilievo  alla  nozione  di  bacino
 idrografico  in vista del coordinamento fra opere idrauliche relative
 allo stesso corso d'acqua e al sistema idrografico in cui  questo  e'
 inserito,  nonche'  alla  distinzione  fra  bacini regionali e bacini
 interregionali in vista della distribuzione di competenze fra Regione
 e  Stato (con l'affidamento delle opere relative ai primi interamente
 alle Regioni e con una eventuale residua  competenza  statale  quanto
 alle  opere  relative  ai bacini interregionali). Ma cio' non importa
 che, per effetto delle previsioni del d.P.R. in argomento ed ai  fini
 da  esso  previsti,  debba  necessariamente  ritenersi venuta meno la
 rilevanza della classificazione delle opere idrauliche di cui al T.U.
 approvato  con  r.d.  n.523  del 1904, dianzi descritte, e tanto meno
 importa la conseguenza, voluta dalla Presidenza del Consiglio, che il
 trasferimento  delle  funzioni  per  le  opere idrauliche di quarta o
 quinta categoria e non classificate  (trasferimento  operato  appunto
 con  l'art.  2  del d.P.R. n. 8 del 1972), debba ritenersi revocato o
 limitato alle sole opere (delle dette categorie) relative  ai  bacini
 regionali,  e  che  per  le opere (delle dette categorie) relative ai
 bacini interregionali debba applicarsi il regime  provvisorio  finora
 realizzato,  e  cioe'  quello  dell'intesa  fra  Stato  e Regione sui
 programmi di intervento.
    Una simile interpretazione, in primo luogo, e' resistita dall'art.
 89 del d.P.R. n. 616 del 1977, la'  dove  conferma  espressamente  il
 trasferimento  alle  Regioni  delle  funzioni concernenti le opere in
 questione con la precisazione che si tratta di competenze relative ai
 bacini  interregionali  e  pone  tale  conferma come limite al regime
 provvisorio con esso introdotto.
    Che,  poi, la soluzione adottata non adegui la distribuzione delle
 competenze fra Stato e Regione all'esigenza di coordinamento  fra  le
 opere   idrauliche   eseguite  o  da  eseguire  nello  stesso  bacino
 idrografico al punto da escludere la competenza  della  sola  Regione
 per  tutte  le  opere relative a un bacino idrografico interregionale
 qualunque ne sia la classificabilita'  ai  sensi  del  T.U.,  non  e'
 incomprensibile.  Si  tratta, invero, di una soluzione di compromesso
 fra  l'esigenza  sopraindicata  e  quella  di  dare  la  piu'   ampia
 attuazione  alla qualificazione delle materie di competenza regionale
 di cui al disposto dell'art. 118  in  relazione  all'art.  117  della
 Costituzione  (che  annovera  i  lavori  pubblici  fra tali materie):
 soluzione giustificata da  cio',  che  le  opere  classificabili  fra
 quelle  di  quarta  o  di  quinta  categoria, e ancor piu' quelle non
 classificabili, ai sensi del T.U. sulle opere  idrauliche,  hanno  un
 rilievo  piu'  strettamente locale (confronta quanto sopra rilevato a
 proposito della loro natura e della  disciplina  concernente  l'onere
 dell'esecuzione,   della   manutenzione   e  delle  relative  spese),
 qualunque sia la dimensione (regionale o interregionale)  del  bacino
 idrografico cui esse ineriscono.
    Spetta  quindi alla Regione, anche al di fuori dell'intesa con gli
 organi  statali,   provvedere   in   ordine   ad   opere   idrauliche
 classificabili  fra  quelle  di  quarta  o  quinta  categoria  o  non
 classificabili  ai  sensi  del  T.U.  sulle  opere  idrauliche,   con
 conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  che spetta alla Regione Liguria provvedere in materia di
 opere idrauliche di quarta o quinta categoria o non  classificate  ai
 sensi  del Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
 idrauliche delle diverse categorie,  approvato  con  r.d.  25  luglio
 1904,  n.  523, e conseguentemente annulla la nota dell'Intendente di
 finanza di La Spezia del 30 aprile 1988 di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0656