N. 330 ORDINANZA 18 maggio - 6 giugno 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimennto penale - Efficacia del giudicato delle commissioni tributarie - Medesime questioni gia' dichiarate manifestamente inammissibili ordinanze nn. 985 e 1093 del 1988, 92/1989) Manifesta inammissibilita'. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 56, ultimo comma). Cost., artt. 3 e 24)(GU n.24 del 14-6-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 settembre 1988 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Casseri Bindo, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1988 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Dami Giorgio, iscritta al n. 819 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che, nel corso di due procedimenti penali a carico rispettivamente, di Casseri Bindo e Dami Giorgio, il Tribunale di Pistoia con due ordinanze di identico tenore emesse in data 20 settembre 1988 e 21 ottobre 1988 (r.o. nn. 730 e 819/1988), solleva in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui tale norma, col prevedere che l'azione penale, per i reati in materia di accertamento delle imposte dei redditi, non possa essere iniziata o proseguita fino a che l'accertamento di imposta sia divenuto definitivo, dispone che - secondo quanto sarebbe dato desumere dalla prevalente giurisprudenza, anche costituzionale (sentenze nn. 88 del 1982 e 247 del 1983) - il giudicato delle Commissioni tributarie faccia stato nel procedimento penale; che, ad avviso dell'autorita' remittente, la disposizione impugnata discriminerebbe irrazionalmente, nel processo penale, l'imputato nei cui confronti abbia acquisito valore di giudicato una decisione del giudice tributario, e cio' sia rispetto al contribuente che non abbia presentato ricorso a quest'ultimo giudice, sia, piu' in generale, rispetto a tutti coloro che non debbano rispondere di reati tributari, attese in sostanza, le diverse e piu' ridotte possibilita' difensive offerte dal processo tributario; Considerato che i giudizi, concernendo identiche questioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi; che precedenti censure proposte negli stessi termini dal medesimo Tribunale di Pistoia sono state giudicate manifestamente inammissibili con ordinanze nn. 985 e 1093 del 1988, 92 del 1989; che pertanto anche le questioni ora oggetto di esame debbono dichiararsi manifestamente inammissibili. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. nn. 730 e 819 del 1988). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0664