N. 291 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1989

                                 N. 291
 Ordinanza  emessa  il  13  marzo  1989  dal  pretore  di  Firenze nel
 procedimento civile vertente tra l'Amministrazione p.t.  e  Cassa  di
 risparmio  di  Firenze  nella  qualita'  di  mandataria  della  Mensa
 arcivescovile di Firenze
 Locazione  -  Sospensione  dell'esecuzione  del  rilascio di immobili
 urbani adibiti ad attivita' industriali, commerciali ed artigianali e
 di interesse turistico - Mancata previsione della sospensione per gli
 immobili adibiti a servizi statali (nella specie immobile adibito  ad
 ufficio  postale)  -  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  di
 situazioni identiche.
 (D.-L.  30  dicembre  1988,  n.  551,  art. 7, convertito in legge 21
 febbraio 1989, n. 61).
 (Cost., art. 3).
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                               IL PRETORE
    Letti gli atti di causa;
    Sciogliendo la riserva che precede;
                             O S S E R V A
    L'Amministrazione  p.t.  ha  proposto  opposizione,  ex  art. 615,
 secondo comma, del c.p.c., avverso la esecuzione per il rilascio  dei
 locali  posti  in  Firenze,  piazza  dell'Olio,  adibiti  ad  ufficio
 postale, intrapresa dalla Cassa di risparmio  di  Firenze  nella  sua
 qualita' di mandataria della Mensa arcivescovile di Firenze.
    Il  titolo  esecutivo  in  forza  del  quale  l'opposta  agisce in
 executivis e' costituito da una ordinanza non impugnabile di rilascio
 ex  art.  665  del  c.p.c.,  pronunziata  in data 18 gennaio 1987 dal
 pretore di Firenze in un procedimento di  convalida  di  sfratto  per
 finita locazione.
    Con   decreto   di   data   10   gennaio   1989   questo   giudice
 dell'esecuzione, ex art. 625, secondo comma, del c.p.c., ha  disposto
 la  richiesta  sospensione dell'esecuzione; trattasi ora di stabilire
 se la sospensione concessa in via di urgenza debba essere  confermata
 o meno.
    A   sostegno  del  ricorso  in  opposizione  l'Amministrazione  ha
 proposto tre motivi:
       a)  l'esecuzione per rilascio e' attualmente preclusa dall'art.
 7 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551 (convertito nelle more con legge
 21 febbraio 1989, n. 61);
       b)  ove l'art. 7 del citato d.-l. non debba essere interpretato
 come  includente  nella  sospensione  anche  i  titoli  esecutivi  di
 rilascio formatisi in relazione ai contratti di cui all'art. 42 della
 legge n. 392/1978 giunti alle scadenze  del  regime  transitorio,  si
 pone  un  problema  di  legittimita'  costituzionale  della norma per
 disparita' di trattamento;
       c) dopo la pronunzia della ordinanza di rilascio e' intervenuta
 sentenza di data 27-29  settembre  1988  del  pretore  con  la  quale
 l'amministrazione  e'  stata  condannata  al  rilascio  dei locali in
 discussione, ed essendo tale  sentenza  di  primo  grado  passata  in
 giudicato  (in  quanto  notificata  in  data  9  novembre  1988 e non
 appellata), l'esecuzione in corso avviene  in  virtu'  di  un  titolo
 (l'ordinanza di rilascio) che ha perso ogni efficacia.
    Il  motivo  di  cui  sub  c)  integra  una  opposizione  agli atti
 esecutivi in quanto l'Amministrazione non contesta con esso che  oggi
 vi  sia  un  titolo  esecutivo  a favore dell'opposta, e si limita ad
 evidenziare che tale titolo e' costituito dalla citata sentenza e non
 piu'  dalla  ordinanza  di  rilascio; il problema che si pone, quindi
 consiste esclusivamente nello stabilire se doveva  essere  notificato
 anche  il  nuovo  titolo  esecutivo  dopo  la sua formazione; di tale
 motivo in questa sede si e' fatto cenno esclusivamente al fine di una
 esauriente  sintesi delle difese dell'opponente in quanto, dovendosi,
 per motivi di cui appresso, sospendere l'esecuzione ex art.  624  del
 c.p.c.  (in relazione all'opposizione all'esecuzione), non si pone il
 problema della proseguibilita' o meno del procedimento esecutivo dopo
 la proposizione della opposizione ex art. 617 del c.p.c.
   Cio'  premesso,  passando all'esame congiunto dei due motivi di cui
 sub a) e b) devesi rilevare  come  non  possa  essere  condivisa  una
 interpretazione dell'art. 7 del d.-l. n. 551/1988 che veda ricompresi
 nel beneficio della sospensione anche i conduttori (rectius obbligati
 al  rilascio  per  cessazione  dei contratti alla scadenza del regime
 transotorio) di immobili adibiti alle attivita' di  cui  all'art.  42
 della   legge   n.  392/1978  (attivita'  ricreative,  assistenziali,
 culturali, sedi di partiti o sindacati) oppure condotti dallo Stato o
 da altri enti pubblici territoriali.
    La  lettera  della  legge,  infatti,  e'  chiara  nel  limitare la
 sospensione alle attivita'  indicate  dall'art.  27  della  legge  n.
 392/1978.
    Trattasi  quindi  di vedere se sia o meno manifestamente infondata
 la dedotta questione di  legittimita'  costituzionale  del  ricordato
 art.   7  del  d.-l.  n.  551/1988  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione, per  non  ragionevole  disparita'  di  trattamento  fra
 categorie  di  conduttori  (nella  fattispecie  la discriminazione e'
 ipotizzabile in danno di una  amministrazione  statale  parte  in  un
 rapporto privatistico.
    Occorre   premettere   che  la  limitazione  del  beneficio  della
 sospensione alle sole attivita' di cui all'art. 27 crea uno "strappo"
 non  lieve  nel  sistema  del  regime  transitorio  degli usi diversi
 dall'abitazione, cosi' come delineato dalla legge n. 392/1978  e  dai
 successivi  provvedimenti  in  materia, sistema del quale le norme in
 materia di sospensione dell'esecuzione  costituiscono,  in  sostanza,
 un'appendice.
    In  vero  quanto  alla  durata  l'art.  70 della legge n. 392/1978
 richiama, per i contratti di cui all'art. 42, l'art. 67, e l'art. 15-
 bis  del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo
 1982,  n.  94,  e'  espressamente  dichiarato  applicabile  anche  ai
 contratti  di  cui  all'art.  42 che, conseguentemente, al pari degli
 altri hanno goduto di un'ulteriore proroga di due anni;  quanto  alla
 sospensione  prima  l'art.  2  del  d.-l.  9  dicembre  1986, n. 832,
 convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, e poi  l'art.  1-  bis
 del  d.-l.  8  febbraio  1988, n. 26, convertito nella legge 8 aprile
 1988, n. 109,  non  hanno  operato  distinzioni  e,  pertanto,  erano
 applicabili anche alle ipotesi di cui all'art. 42.
    In  materia  di  sospensione delle esecuzioni, quindi, costituisce
 una novita' l'esclusione dal beneficio dei conduttori di cui all'art.
 42 della legge n. 392/1978; novita' davvero poco comprensibile ove si
 consideri  che  anche  tali  conduttori   incontrano,   rispetto   ai
 conduttori   di  cui  all'art.  27  della  legge  n.  392/1978,  pari
 difficolta' nel reperimento di altra sistemazione, in presenza di  un
 mercato  delle  locazioni  per  usi diversi dall'abitazione che offre
 immobili a prezzo libero e talvolta difficilmente sostenibile.
    Non  si  potrebbe  argomentare  nel  senso  di  una  diversita' di
 situazioni rilevando che per le attivita'  ed  i  conduttori  di  cui
 all'art.   42   (Stato   ed  altri  enti  pubblici  territoriali)  e'
 indifferente il luogo ove viene esercitata l'attivita', talche' molto
 minori   sarebbero   per   essi  le  difficolta'  nel  trovare  altra
 collocazione; cio', infatti, non e'  vero,  e  per  rendersene  conto
 basta  considerare il caso in esame nel quale si discute del rilascio
 di un immobile adibito  ad  ufficio  postale,  posto  nel  centro  di
 Firenze,  rilascio  che  pone  non pochi problemi all'amministrazione
 tenuta a ripartire adeguatamente gli sportelli degli  uffici  postali
 sul territorio urbano.
    Fra   l'altro   l'indifferenza  del  luogo  ove  viene  esercitata
 l'attivita', con la conseguente maggiore facilita' di reperire  altro
 immobile, anche ove ipoteticamente sussistesse, non potrebbe comunque
 costituire un elemento decisivo in quanto  godono  della  sospensione
 tutti i conduttori di immobili adibiti alle attivita' di cui all'art.
 27 e,  quindi,  anche  quelli  che  dal  rilascio  non  risentono  un
 particolare  pregiudizio  correlato  ad un avviamento legato al luogo
 ove viene svolta l'attivita' (si pensi ai professionisti oppure  agli
 esercenti  attivita'  industriali,  commerciali  od  artigiani  senza
 contatti diretti con il pubblico degli utenti).
    La  disciplina  in  parola, quindi, determina una non giustificata
 disparita' di trattamento e la prospettata questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  7  del  d.-l.  n.  551/1988  in  relazione
 all'art. 3 della Costituzione appare non manifestamente infondata.
    La   rilevanza   della  questione  nel  presente  giudizio  appare
 all'evidenza da quanto detto in premessa; infatti, ove fosse ritenuta
 la  incostituzionalita'  della  denunciata  norma  nella parte in cui
 esclude lo Stato dal beneficio della  sospensione  delle  esecuzioni,
 dovrebbe  ritenersi  inattuale  il  diritto  della  parte  opposta di
 procedere a esecuzione forzata.
    Gli  atti  devono quindi essere rimessi alla Corte costituzionale,
 ed il presente giudizio deve essere sospeso.
    Nel  sospetto  di  incostituzionalita'  della  norma  che  esclude
 l'opponente dal beneficio della sospensione dell'esecuzione  fino  al
 31 dicembre 1989, concorrendo gravi motivi, deve essere confermata la
 disposta sospensione dell'esecuzione.
                                P. Q. M.
    Conferma  la  sospensione  dell'esecuzione concessa con decreto di
 data 10 gennaio 1989;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 7  del  d.-l.  30  dicembre  1988,  n.  551,
 convertito con legge 21 febbraio 1989, n. 61, in riferimento all'art.
 3 della Costituzione;
    Ordina  la sospensione del giudizio in corso e la rimessione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche'
 al Presidente del Consiglio dei Ministri  e  che  sia  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Firenze, addi' 13 marzo 1989
                    Il pretore: (firma illeggibile)

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