N. 295 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 1989
N. 295 Ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 da tribunale di Lucca nei procedimenti penali riuniti a carico di Petroni Giancarlo ed altri Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale. (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.25 del 21-6-1989 )
IL TRIBUNALE Decidendo sull'esecuzione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516; Ritenuta tale questione rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, per i motivi di cui all'ordinanza della Corte di cassazione n. 374/1 del 12 febbraio-4 marzo 1988; Rilevato, infatti, che la previsione normativa appare generica, non contenendo criteri obiettivi cui fare riferimento per stabilire quando il fatto assume la rilevanza voluta dalla legge, tenuto conto che la prevalenza giurisprudenza non ha evidenziato criteri appaganti per la specificazione della fattispecie normativa (ad esempio, valore assoluto dell'evasione, allarme sociale, valore percentuale dell'evasione rispetto al dichiarato) in violazione del principio di stretta legalita' della normazione penale; Rilevato che l'ampia discrezionalita' attribuita al giudice mal si concilia con il criterio della tassativita' della norma penale e i principi' di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; Tenuto conto che analoghe eccezioni di illegittimita' costituzionale sono state accolte da diversi giudici di merito, quali il tribunale di Trieste in data 3 maggio 1988 e il tribunale di Bologna in data 29 giugno 1988;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1973, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del'art. 4, ptimo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura "rilevante" del risultato della doichiarazione; Sospende il processo in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Lucca, addi' 21 febbraio 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 89C0674