N. 295 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 1989

                                 N. 295
       Ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 da tribunale di Lucca
 nei  procedimenti  penali  riuniti  a  carico di Petroni Giancarlo ed
 altri
 Imposta  - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante
 - Indeterminatezza,  in  parte  qua,  della  norma  incriminatrice  -
 Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Decidendo   sull'esecuzione   di   illegittimita'   costituzionale
 dell'art. 4, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516;
    Ritenuta  tale  questione  rilevante  ai  fini  del decidere e non
 manifestamente infondata, per i motivi  di  cui  all'ordinanza  della
 Corte di cassazione n. 374/1 del 12 febbraio-4 marzo 1988;
    Rilevato,  infatti,  che  la previsione normativa appare generica,
 non contenendo criteri obiettivi cui fare riferimento  per  stabilire
 quando  il fatto assume la rilevanza voluta dalla legge, tenuto conto
 che la prevalenza giurisprudenza non ha evidenziato criteri appaganti
 per la specificazione della fattispecie normativa (ad esempio, valore
 assoluto   dell'evasione,   allarme   sociale,   valore   percentuale
 dell'evasione  rispetto al dichiarato) in violazione del principio di
 stretta legalita' della normazione penale;
    Rilevato che l'ampia discrezionalita' attribuita al giudice mal si
 concilia con il criterio della tassativita' della norma  penale  e  i
 principi' di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;
    Tenuto    conto   che   analoghe   eccezioni   di   illegittimita'
 costituzionale sono state accolte da diversi giudici di merito, quali
 il  tribunale  di  Trieste  in  data  3 maggio 1988 e il tribunale di
 Bologna in data 29 giugno 1988;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1973, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale del'art. 4,  ptimo  comma,  n.  7,  della
 legge  7  agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
 Costituzione, nella parte in cui prevede  come  elemento  costitutivo
 del  reato  l'alterazione  in  misura "rilevante" del risultato della
 doichiarazione;
    Sospende il processo in corso;
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale.
      Lucca, addi' 21 febbraio 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 89C0674