N. 296 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 1988- 31 maggio 1989

                                 N. 296
 Ordinanza   emessa   l'11   maggio   1988   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  31  maggio  1989)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Calabria,  sezione staccata di Reggio Calabria, sul
 ricorso proposto da Modica Orazio contro il provveditore  agli  studi
 di Reggio Calabria ed altro.
 Pensioni - Dipendenti statali - Pensionamento anticipato ai sensi del
 d.-l. n. 17/1983 - Divieto di cumulo del  trattamento  di  quiescenza
 con   altra   retribuzione  da  lavoro  dipendente  -  Ingiustificata
 disparita' di trattamento tra lavoratori collocati anticipatamente  a
 riposo  e quelli collocati a riposo per limiti di eta' Violazione del
 principio della retribuzione  (anche  differita)  proporzionata  alla
 quantita'   e   qualita'  del  lavoro  prestato  e  di  quello  della
 assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze  di  vita  in  caso  di
 vecchiaia.
 (D.-L.  29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, settimo comma, convertito in
 legge 25 marzo 1983, n. 79).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38).
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  sentenza  sul ricorso n. 14/87 r.g.
 proposto dal sig. Modica Orazio,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Arnaldo Postorino, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato,
 in via Cappuccinelli n. 9, Reggio Calabria,  contro  il  provveditore
 agli  studi  di  Reggio  Calabria  ed  il  Ministero  per la pubblica
 istruzione, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello
 Stato  di  Catanzaro,  per  ottenere l'annullamento del provvedimento
 prot. n. 1702/1 con cui, in data 3  novembre  1986,  il  provveditore
 agli  studi  di Reggio Calabria ha disposto, a carico del ricorrente,
 il  recupero  di  somme   corrisposte   a   titolo   di   trattamento
 pensionistico;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
    Viste  le  memorie  prodotte  dalle  parti  e gli atti tutti della
 causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  dell'11  maggio  1988  il  giudice
 relatore dott. Biagio Campanella, nonche' l'avv.  Arnaldo  Postorino,
 per  il  ricorrente,  l'avv.  Vincenzo  Lacava per le amministrazioni
 resistenti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il  prof.  Orazio  modica,  gia'  docente di ruolo di "educcazione
 musicale" presso la scuola media "Vitrioli" di  Reggio  Calabria,  ha
 presentato domanda di pensionamento anticipato in data 29 marzo 1983.
    Collocato  a  riposo  dal 10 settembre 1983, ha prestato servizio,
 presso il predetto istituto, in  qualita'  di  supplente  annuale  di
 violino.
    Per  i  periodi  dal 1ยบ novembre 1983 al 30 settembre 1984, dal 14
 dicembre 1984 al 30 settembre 1985  e  dal  2  novembre  1985  al  28
 febbraio  1986,  il  prof.  Modica  ha  cumulato  la  retribuzione in
 qualita' di supplente con il trattamento di pensione.
    Con la determinazione in questa sede impugnata il Ministero per la
 p.i. ritiene che, per i periodi menzionati,  il  prof.  Modica  abbia
 indebitamennte   cumulato   il   trattamento   di   pensione  con  la
 retribuzione.
    Si  asserisce,  al  riguardo, che il divieto di un tale cumulo sia
 espressamente sancito dall'art. 10 del d.-l. 29 gennaio 1983, n.  17,
 convertito nella legge 30 aprile 1969, n. 153.
    Avverso  tale  atto  l'interessato  propone  il  ricorso in esame,
 notificato il 3 gennaio 1987 e depositato l'8 gennaio successivo.
    Si deduce:
      1)   violazione   di  legge;  erronea  e  falsa  interpretazione
 dell'art. 10 del d.-l. 29 gennaio  1983  convertito  nella  legge  25
 marzo 1983, n. 79.
    Al  ricorrente  non  sarebbe  applicabile  tale divieto di cumulo,
 avendo presentato la domanda di collocamento a riposo  prima  del  19
 gennaio   1983,  ossia  prima  dell'entrata  in  vigore  della  nuova
 normativa;
      2)  violazione  di  legge;  eccesso  di  potere  violazione  del
 combinato disposto dagli artt. 206 e 256 t.u. n. 1092/1973.
    Per  quanto  concernne  il disposto recupero delle somme erogate a
 titolo di trattamento pensionistico, si asserisce che  tale  recupero
 sia  illegittimo, atteso che si tratta di somme percepite e consumate
 in buona fede per far fronte alle necessita' della famiglia;
      3) violazione di legge; eccesso di potere.
    Si  assume,  infine,  che  un  tale recupero avrebbe dovuto essere
 effettuato ratealmente.
    Le  autorita' intimate si sono costituite in giudizio per chiedere
 la reiezzione del ricorso.
    Quest'ultimo  e'  stato  tratto in decisione alla pubblica udienza
 dell'11 maggio 1988.
                             D I R I T T O
    Il   collegio   ritiene   di   proporre,  d'ufficio,  il  giudizio
 d'anticostituzionalita' del settimo comma dell'art. 10 del  d.-l.  29
 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79.
    Il predetto settimo comma cosi' recita: "Ai soggetti che fruiscono
 di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui
 al  presente  articolo  si  applicano  le norme sui divieti di cumulo
 previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153".
    Quest'ultimo,  con riferimento alla pensione d'anzianita' prevista
 per i lavoratori dipendenti da ditte  private,  stabilisce  che  tale
 trattamento  pensionistico  "non  e'  cumulabile  con la retribuzione
 lorda percepita in costanza di un rapporto di lavoro alle  dipendenze
 di terzi".
    La   questione   circa   l'anticostituzionalita'  della  norma  in
 questione non appare manifestamente infondata, per  contrasto  con  i
 principi  in  materia  di  lavoro e di tutela previdenziale affermati
 dagli artt. 36 e 38 della Costituzione, oltreche' con il principio di
 uguaglianza  sancito  dall'art.  5  della Carta costituzionale, ed e'
 sicuramente  rilevante  stante  la  caducazione   del   provvedimento
 impugnato  che  discenderebbe dal venir meno della norma di legge che
 ne costituisce il presupposto necessario.
    Costituisce jus receptum della giurisprudenza costituzionale (cfr.
 per tutte: Corte costituzionale: n. 26 del 13 marzo 1980 e n. 302 del
 10  ottobre  1983)  la  concezione  secondo  cui  "il  trattamento di
 quiescenza  e'  proiezione  di  quello  di  attivita'",  sicche'   la
 particolare   protezione  accordata  al  lavoratore  in  costanza  di
 servizio per assicurargli una retribuzione sufficiente a garantire  a
 lui  e  alla  sua  famiglia  un'esistenza libera e dignitosa (art. 36
 della Costituzione) si estende anche al momento del suo  collocamento
 a  riposo  ed,  in prosieguo, durante lo stato di quiescenza (art. 38
 della Costituzione).
    Il  collegio non disconosce che rientra nella discrezionalita' del
 legislatore disciplinare diversamente e  con  minor  favore  rispetto
 alla  normativa  precedente  il trattamento di quescenza dei pubblici
 dipendenti, ma e' pur vero che i mutamenti  nella  soggetta  materia,
 come  insegna  la  stessa Corte costituzionale (cfr.: sentenza n. 180
 del 10 novembre  1982)  devono  essere  contenuti  nei  limiti  della
 "ragionevolezza").
    Nel   caso   di  specie,  viceversa,  il  legislatore  ha  operato
 l'eliminazione  dell'intero  trattamento  economico  del   dipendente
 collocato anticipatamente in pensione, e cio' in contrasto sia con il
 consolidato principio della reformatio in pejus (operante tanto nella
 fase   di   servizio  attivo  quanto  in  quello  di  quiescenza  del
 dipendente), riconosciuto anche  dalla  Corte  costituzionale  (cfr.:
 sentenza  n.  26/1980), sia con le legittime aspettative del pubblico
 dipendente in costanza di servizio attivo (a cui, peraltro, lo stesso
 legislatore  aveva consentito di anticipare il collocamento a riposo)
 e, di conseguenza, con l'affidamento del dipendente medesimo.
    Il  collegio  non  ignora  che  la  normativa  di cui si eccepisce
 l'anticostituzionalita' e' stata introdotta al fine di  contenere  il
 costo del lavoro e favorire l'occupazione.
    Tuttavia  tale  valutazione  di  carattere  economico-sociale  non
 sembra idonea e sufficiente  per  giustificare  l'introduzione  della
 grave  disposizione  prevista  dal  citato  art. 10, settimo comma, e
 quanto meno per fugare  del  tutto  la  spettata  incostituzionalita'
 della medesima disposizione.
    Il  legislatore  (per  restare  sul  piano  della  ragionavolezza)
 avrebbe potuto fissare, anche per i  pubblici  dipenndenti  collocati
 anticipatamente  in pensione, il divieto di essere assunti presso una
 pubblica amministrazione (come e' stato stabilito, a suo tempo, dalla
 normativa   di   disciplina   di   collocamento  a  riposo  degli  ex
 combattenti), giammai consentire  agli  ex  dipendenti  di  lavorare,
 senza  ricevere  in  pratica  un'adeguata  retribuzione. La censurata
 disposizione dell'art. 10, settimo comma, del d.-l. 29 gennaio  1983,
 n.  17, convertito con legge n. 79/1983, mette in non cale gli stessi
 benefici collegati all'applicazione della normativa sul pensionamento
 anticipato  creando  oltretutto possibili situazioni di sperequazione
 tra docenti di strumenti  musicali  rimasti  in  servizio  e  docenti
 esodati  con  anticipo ai sensi della legge, in contrasto con diritto
 di uguaglianza sancito dall'art. 3.
                                P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, nn. 1 e 23 e  segg.  della  legge  11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata  -  per contrasto con gli
 artt. 3, 36 e 38 della Costituzione - la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  del  settimo  comma dell'art. 10 del d.-l. 29 gennaio
 1983 convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79;
    Sospende, conseguentemente, il giudizio in corso;
    Dispone  la  notifica  -  a cura della segreteria - della presente
 ordinanza a tutte le parti del giudizio e al presidente del Consiglio
 dei Ministri, nonche' di darne comunicazione al Presidente del Senato
 e della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;
    Ordina  alla  segreteria  la  successiva  trasmissione  alla Corte
 costituzionale.
    Cosi' deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio dell'11
 maggio 1988.
                           (Seguono le firme)

 89C0675