N. 297 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 1989
N. 297 Ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Guerri Aldo Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Omessa o tardiva dichiarazione - Eguali sanzioni penali - Irrazionalita' di tale equiparazione specie quando - come nel caso - il contribuente che presenta la dichiarazione in ritardo sia in credito di imposta. (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 1, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.25 del 21-6-1989 )
IL TRIBUNALE Sulla eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge n. 516/1982, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla difesa; Sentitio il p.m.; OSSERVA IN FATTO Guerri Aldo e' comparso dinanzi a questo tribunale, per rispondere del reato di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 516/1982, per avere omesso di presentare la dichiarazione Iva. In realta', pero', in atti risulta che, per l'anno di cui all'imputazione (1983), la dichiarazione fu presentata, sebbene in ritardo di un giorno sui termini di legge, e nella medesima il contribuente assumeva di essere in credito di imposta per oltre diciassette milioni di lire, constatato dall'accertatore dell'ufficio Iva. IN DIRITTO Il tribunale si richiama integralmente alla precedente analoga ordinanza del 15 dicembre 1988, ed osserva che appare del tutto irrazionale l'equiparazione, sotto l'aspetto sanzionatorio, della posizione di colui che ha presentato in ritardo la denuncia prescritta, e di colui che la denuncia ha del tutto omesso di presentare. Ancora di piu' si appalesa l'irrazionalita' della legge in vigore, se si pensa che, nel caso in questione, il contribuente e' sicuramente in credito di imposta. Per il resto, ci si riporta a tutte le argomentazioni dell'ordinanza sopra richiamata, emessa da questa sezione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza in causa della dedotta questione, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge n. 516/1982, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Dispone sospendersi il giudizio in corso nei confronti del Guerri Aldo; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della cancelleria di questo tribunale. Firenze, addi' 21 febbraio 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 89C0676