N. 297 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 1989

                                 N. 297
     Ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal tribunale di Firenze
            nel procedimento penale a carico di Guerri Aldo
 Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Omessa o tardiva dichiarazione
 - Eguali sanzioni  penali  -  Irrazionalita'  di  tale  equiparazione
 specie  quando  -  come  nel  caso  - il contribuente che presenta la
 dichiarazione in ritardo sia in credito di imposta.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 1, primo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Sulla  eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo
 comma, della  legge  n.  516/1982,  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione, sollevata dalla difesa;
    Sentitio il p.m.;
                            OSSERVA IN FATTO
    Guerri Aldo e' comparso dinanzi a questo tribunale, per rispondere
 del reato di cui all'art. 1, primo comma, della  legge  n.  516/1982,
 per avere omesso di presentare la dichiarazione Iva.
    In  realta',  pero',  in  atti  risulta  che,  per  l'anno  di cui
 all'imputazione (1983), la dichiarazione fu  presentata,  sebbene  in
 ritardo  di  un  giorno  sui  termini  di  legge, e nella medesima il
 contribuente assumeva di essere  in  credito  di  imposta  per  oltre
 diciassette milioni di lire, constatato dall'accertatore dell'ufficio
 Iva.
                               IN DIRITTO
    Il  tribunale  si  richiama  integralmente alla precedente analoga
 ordinanza del 15 dicembre 1988,  ed  osserva  che  appare  del  tutto
 irrazionale  l'equiparazione,  sotto  l'aspetto  sanzionatorio, della
 posizione  di  colui  che  ha  presentato  in  ritardo  la   denuncia
 prescritta,  e  di  colui  che  la  denuncia  ha  del tutto omesso di
 presentare. Ancora di piu' si appalesa l'irrazionalita'  della  legge
 in vigore, se si pensa che, nel caso in questione, il contribuente e'
 sicuramente in credito di imposta. Per il  resto,  ci  si  riporta  a
 tutte  le  argomentazioni  dell'ordinanza sopra richiamata, emessa da
 questa sezione.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza in causa della dedotta questione, dichiara
 non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge n. 516/1982, per
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Dispone  sospendersi il giudizio in corso nei confronti del Guerri
 Aldo;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che il presente provvedimento sia notificato al Presidente
 del Consiglio dei Ministri, e comunicata anche  ai  Presidenti  delle
 due  Camere  del  Parlamento,  a  cura  della  cancelleria  di questo
 tribunale.
      Firenze, addi' 21 febbraio 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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