N. 298 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 1989
N. 298 Ordinanza emessa il 30 marzo 1989 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Ruggiero Lorenzo Reati militari - Furto militare - Applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado, senza tener conto della gravita' o tenuita' del furto consumato - Richiamo ai principi della sentenza n. 971/1988. Sospensione condizionale della pena - Effetti - Omessa prevista estensione alle pene accessorie - Lamentato eguale trattamento sanzionatorio per tutti i condannati qualora si presuma, o meno, che si asterranno dal commettere ulteriori reati. (Cod. pen. mil., art. 230, terzo comma; cod. pen., art. 166). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.25 del 21-6-1989 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Ruggiero Lorenzo, nato il 12 luglio 1966 a Napoli, residente a Marghera (Venezia) in via Fratelli Bandiera n. 4, celibe, terza media, impossidente, incensurato, finanziere effettivo alla compagnia guardia di finanza di Marghera (Venezia), libero, imputato di furto militare aggravato (artt. 47, n. 2, e 230, primo e secondo comma, del c.p.m.p.) perche', finanziere nella compagnia guardia di finanza di Marghera (Venezia), il 12 novembre 1988 nella caserma del predetto reparto, si impossessava, al fine di trarne profitto, di una paletta segnaletica in dotazione all'autovettura militare Fiat 127 targata G. di F. 186AB, sottraendola all'Amministrazione Militare che ivi la deteneva; con l'aggravante di essere un militare rivestito di un grado. FATTO E DIRITTO A conclusione del dibattimento, celebratosi con la partecipazione dell'imputato, risulta provato l'elemento materiale ed il corrispondente elemento soggettivo del reato di furto militare descritto in rubrica. Dalla condanna, che dovrebbe essere pronunciata nei confronti del finanziere Ruggiero, deriverebbe ope legis la pena accessoria della rimozione dal grado, come stabilito dall'art. 230, terzo comma, del c.p.m.p. Tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 del c.p. e delle circostanze attenuanti sussistenti a favore del condannabile, dovrebbe essere inflitta - come da richiesta del pubblico ministero - la pena di un mese di reclusione militare. Verrebbe inoltre concesso, potendosi presumere che il Ruggiero si asterra' dal commettere ulteriori reati, il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ma quest'ultima statuizione non avrebbe alcun rilievo sulla pena accessoria, ostandovi la disposizione dell'art. 166 del c.p. secondo cui la sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna. Questo tribunale, tuttavia, dubita della legittimita' costituzionale del citato art. 230, terzo comma, dal momento che, come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 971/1988) pronunciandosi sull'art. 85 A) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l'automatismo delle sanzioni, nella materia penale come in quella amministrativa e disciplinare, appare in contraddizione con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), che comporta la possibilita' di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concreta gravita' dell'illecito. Del resto, alla medesima esigenza conducono gli specifici principi costituzionali in tema di responsabilita' penale (art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione). Questo tribunale dubita anche della legittimita' costituzionale dell'art. 166 del c.p., il quale - mentre a seguito di riforme legislative e di ripetuti interventi della Corte costituzionale sono progressivamente venute meno le presunzioni di capacita' a delinquere e di pericolosita' sociale - ancora prevede, in violazione dei citati principi degli artt. 3 e 27 della Costituzione, un uguale trattamento sanzionatorio, per quanto concerne le pene accessorie, sia per il condannato che, secondo la valutazione del giudice, presumibilmente commettera' ulteriori reati, sia per quello che presumibilmente se ne asterra'. Pertanto, deve essere sollevata questione di legittimita' costituzionale degli artt. 230, terzo comma, del c.p.m.p. e 166 del c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 230, terzo comma, del c.p.m.p. e 166 del c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte cosituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente dei Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Padova, addi' 30 marzo 1989 (Seguono le firme) 89C0677