N. 298 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 1989

                                 N. 298
   Ordinanza emessa il 30 marzo 1989 dal tribunale militare di Padova
          nel procedimento penale a carico di Ruggiero Lorenzo
 Reati  militari - Furto militare - Applicazione della pena accessoria
 della rimozione  dal  grado,  senza  tener  conto  della  gravita'  o
 tenuita' del furto consumato - Richiamo ai principi della sentenza n.
 971/1988.
 Sospensione  condizionale  della  pena  -  Effetti  - Omessa prevista
 estensione  alle  pene  accessorie  -  Lamentato  eguale  trattamento
 sanzionatorio  per tutti i condannati qualora si presuma, o meno, che
 si asterranno dal commettere ulteriori reati.
 (Cod. pen. mil., art. 230, terzo comma; cod. pen., art. 166).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa contro Ruggiero
 Lorenzo, nato il 12  luglio  1966  a  Napoli,  residente  a  Marghera
 (Venezia)  in  via  Fratelli  Bandiera  n.  4,  celibe,  terza media,
 impossidente,  incensurato,  finanziere  effettivo   alla   compagnia
 guardia  di  finanza di Marghera (Venezia), libero, imputato di furto
 militare aggravato (artt. 47, n. 2, e 230, primo e secondo comma, del
 c.p.m.p.)  perche',  finanziere nella compagnia guardia di finanza di
 Marghera (Venezia), il 12 novembre 1988 nella  caserma  del  predetto
 reparto,  si impossessava, al fine di trarne profitto, di una paletta
 segnaletica in dotazione all'autovettura militare Fiat 127 targata G.
 di  F.  186AB,  sottraendola  all'Amministrazione Militare che ivi la
 deteneva; con l'aggravante di essere  un  militare  rivestito  di  un
 grado.
                            FATTO E DIRITTO
    A  conclusione del dibattimento, celebratosi con la partecipazione
 dell'imputato,   risulta   provato   l'elemento   materiale   ed   il
 corrispondente  elemento  soggettivo  del  reato  di  furto  militare
 descritto in rubrica.
    Dalla  condanna, che dovrebbe essere pronunciata nei confronti del
 finanziere Ruggiero, deriverebbe ope legis la pena  accessoria  della
 rimozione  dal  grado, come stabilito dall'art. 230, terzo comma, del
 c.p.m.p.
    Tenuto  conto  dei criteri indicati nell'art. 133 del c.p. e delle
 circostanze  attenuanti  sussistenti  a  favore   del   condannabile,
 dovrebbe essere inflitta - come da richiesta del pubblico ministero -
 la pena di un mese di reclusione militare. Verrebbe inoltre concesso,
 potendosi  presumere  che  il  Ruggiero  si  asterra'  dal commettere
 ulteriori reati, il beneficio della  sospensione  condizionale  della
 pena.  Ma  quest'ultima  statuizione  non avrebbe alcun rilievo sulla
 pena accessoria, ostandovi la disposizione  dell'art.  166  del  c.p.
 secondo  cui  la  sospensione  condizionale della pena non si estende
 alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna.
    Questo    tribunale,    tuttavia,    dubita   della   legittimita'
 costituzionale del citato art. 230, terzo  comma,  dal  momento  che,
 come  ha  affermato  la  Corte  costituzionale (sentenza n. 971/1988)
 pronunciandosi sull'art. 85 A) del d.P.R.  10  gennaio  1957,  n.  3,
 l'automatismo  delle  sanzioni,  nella  materia penale come in quella
 amministrativa  e  disciplinare,  appare  in  contraddizione  con  il
 principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), che comporta la
 possibilita' di adeguare il trattamento sanzionatorio  alla  concreta
 gravita'  dell'illecito.  Del resto, alla medesima esigenza conducono
 gli specifici principi  costituzionali  in  tema  di  responsabilita'
 penale (art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione).
    Questo  tribunale  dubita  anche della legittimita' costituzionale
 dell'art. 166 del c.p., il  quale  -  mentre  a  seguito  di  riforme
 legislative  e di ripetuti interventi della Corte costituzionale sono
 progressivamente venute meno le presunzioni di capacita' a delinquere
 e di pericolosita' sociale - ancora prevede, in violazione dei citati
 principi degli artt. 3 e 27 della Costituzione, un uguale trattamento
 sanzionatorio,  per  quanto  concerne  le pene accessorie, sia per il
 condannato che, secondo la valutazione del  giudice,  presumibilmente
 commettera' ulteriori reati, sia per quello che presumibilmente se ne
 asterra'.
    Pertanto,   deve   essere   sollevata  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 230, terzo comma, del c.p.m.p. e  166  del
 c.p.,  in  relazione  agli  artt.  3 e 27, primo e terzo comma, della
 Costituzione.
                                P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non manifestamente infondate e rilevanti le questioni di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  230,  terzo  comma,   del
 c.p.m.p.  e  166  del  c.p.,  in relazione agli artt. 3 e 27, primo e
 terzo comma, della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del procedimento e la trasmissione degli
 atti alla Corte cosituzionale;
    Dispone  che  la presente ordinanza sia notificata alle parti e al
 Presidente dei Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del
 Senato e della Camera dei deputati.
      Padova, addi' 30 marzo 1989
                           (Seguono le firme)

 89C0677