N. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 giugno 1989

                                 N. 41
           Ricorso depositato in cancelleria il 2 giugno 1989
                        (della regione Toscana)
 Finanza   pubblica   -   Soppressione  dell'imposta  di  soggiorno  -
 Attribuzione alle regioni di somme, di importo  pari  a  quelle  gia'
 percepite  a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 da taluni
 enti ex beneficiari di tale  gettito,  da  destinarsi  al  fabbisogno
 finanziario  delle  aziende  di soggiorno o di promozione turistica -
 Illegittima introduzione di un vincolo di destinazione -  Conseguente
 lesione  dell'autonomia  regionale  e dei principi della legge-quadro
 sul turimso n. 217/1983.
 (Legge 24 aprile 1989, n. 144, art. 10).
 (Cost., artt. 117, 118 e 119).
(GU n.26 del 28-6-1989 )
   Ricorso   per   la  regione  Toscana,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore  della  giunta  regionale,  rappresentata  e  difesa  per
 procura  a  margine  del  presente  atto dall'avv. Alberto Predieri e
 presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale
 n.  230, giusta deliberazione giunta regionale del 15 maggio 1989, n.
 4293,  contro  il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   per
 l'annullamento  della  legge  24  aprile 1989, n. 144, di conversione
 dell'art. 10 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66.
    1.  -  L'art.  10 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con la
 legge  24  aprile  1989,  n.  144,  con  la   rubrica   "soppressione
 dell'imposta di soggiorno" statuisce nel primo comma che "con effetto
 dal 1ยบ gennaio 1989 e' soppressa l'imposta di  soggiorno  di  cui  al
 d.-l.  24  novembre  1938,  n.  1926, convertito dalla legge 2 giugno
 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni".
    Dal  momento  che in precedenza parte del gettito veniva erogato a
 norma della legge n. 38/1978, il secondo comma  dell'articolo  citato
 ha statuito che:
    "Alle  regioni  sono attribuite per gli anni 1989 e 1990, somme di
 importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di  soggiorno  per
 l'anno  1988  agli  enti  beneficiari  del  gettito  di tale imposta,
 esclusi i comuni e le sezioni autonome per  l'esercizio  del  credito
 alberghiero  e  turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle
 stesse utilizzate per il  fabbisogno  finanziario  delle  aziende  di
 soggiorno o di quelle di promozione turistica".
    2.  - La norma e' lesiva dell'autonomia regionale, perche' viola i
 principi degli artt. 117, 118 e 119 della  Costituzione  introducendo
 un  vincolo  di destinazione che e' contrario alla autonomia, nonche'
 alle norme della legge quadro sul turismo n. 217/1983.
                                P. Q. M.
    Si chiede che la Corte annulli la legge 24 aprile 1989, n. 144, di
 conversione dell'art. 10 del d.-l. n. 66/1989  per  violazione  degli
 artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
      Roma, addi' 24 maggio 1989
                         Avv. Alberto PREDIERI

 89C0680