N. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 giugno 1989

                                 N. 42
           Ricorso depositato in cancelleria il 2 giugno 1989
                        (della regione Toscana)
 Finanza pubblica - Controllo CIPE sulle spese a carattere pluriennale
 previste da leggi per le quali le regioni possono stipulare contratti
 o assumere impegni nel limite massimo del 50% delle somme autorizzate
 - Illegittima compressione dell'autonomia finanziaria  delle  regioni
 sottoposte ad un doppio limite - Lesione dei principi contenuti nelle
 leggi regolatrici del bilancio e della contabilita' pubblica -  Abuso
 di  uno strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza
 dei presupposti costituzionali che lo giustifichino  e  censurato  in
 quanto  "mezzo  e  forma  specifica" della denunciata invasione della
 competenza regionale - Richiamo alle sentenze nn. 182/1982,  307/1983
 e 243/1985.
 (Legge 26 aprile 1989, n. 155, artt. 5 e 6).
 (Cost., artt. 81, 117, 118 e 119).
(GU n.26 del 28-6-1989 )
   Ricorso   per   la  regione  Toscana,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore  della  giunta  regionale,  rappresentata  e  difesa  per
 procura  a  margine  del  presente  atto dall'avv. Alberto Predieri e
 presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale
 n.  230, giusta deliberazione giunta regionale del 15 maggio 1989, n.
 4294,  contro  il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   per
 l'annullamento  della  legge  26  aprile 1989, n. 155, di conversione
 degli artt. 5 e 6 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 65.
    1.  - La norma dell'art. 5 del d.-l. n. 65/1989, convertito con la
 legge 26 aprile 1989, n. 155  "Disposizioni  in  materia  di  finanza
 pubblica", toglie autonomia di spesa alla regione imponendo un vaglio
 del C.I.P.E. Questi caso per caso, volta  per  volta,  deve  decidere
 discrezionalmente se consentire o non consentire la spesa prevista da
 leggi per cui le regioni per  legge  possono  stipulare  contratti  o
 assumere impegni comunque nel limite del 50% delle somme autorizzate,
 nel quale limite, per giunta, sono compresi gli  impegni  formalmente
 assunti   negli   esercizi   precedenti,  in  forza  di  disposizioni
 legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.
    Il  congegno  del doppio limite affidato alla discrezionalita' del
 C.I.P.E. non limitata dalla prefissione di criteri posti dalla  legge
 viola  l'art.  119 della Costituzione e i principi piu' volte fissati
 dalla Corte. Nel punto 5 della sentenza n.  182/1982,  relativa  alla
 legge  finanziaria  del  1982, nel punto 2 della sentenza n. 307/1983
 relativa alla legge finanziaria del 1983, n. 243/1985  relativa  alla
 tesoreria  unica, sempre e' stato sancito che viola il precetto posto
 dall'art.  119  della  Costituzione   una   norma   che   attribuisce
 all'esecutivo   la   potesta'   di  esercitare  pretese  funzioni  di
 coordinamento dal momento che il coordinamento dalla costituzione  e'
 affidato  alla legge dall'art. 119 nel quadro del sistema degli artt.
 117, 118 e 119, e mutare quanto e' determinato dalla  legge,  per  di
 piu'  senza  che vi sia nemmeno una prefissione per legge di criteri,
 viola il sistema predisposto dalle norme citate.
    2.  -  Non  e'  ispirato  ad  una  diversa  ratio  di compressione
 dell'autonomia regionale la norma dell'art. 6  del  medesimo  decreto
 che  introduce una limitazione che urta contro le regole del bilancio
 cosi' come sono poste dall'art. 81 nonche' dalle leggi  che  regolano
 la  contabilita'  pubblica,  che  dovrebbero  costituire un quadro di
 norme   interposte   per   assicurare   l'attuazione   delle    norme
 costituzionali, e che sono state recentemente adeguate dalla legge n.
 362/1988.  Lo  scardinamento  di  leggi  di  questo   tipo   con   un
 decreto-legge  senza  che  ne ricorrano gli essenziali presupposti di
 urgenza e' una ulteriore violazione della competenza garantita  dalla
 costituzione alle regioni.
    La  illegittima  normazione,  infatti,  e'  stata  assunta  con un
 decreto-legge  privo  dei  presupposti  costituzionali,  secondo  una
 deplorevole    tendenza    a   continuare   nell'uso   perverso   del
 decreto-legge, privo tanto del rispetto della  Costituzione  e  della
 legalita',  quanto  di  efficacia e di efficienza. E' piu' che dubbio
 che nelle materie di competenza  regionale,  in  cui  al  legislatore
 statale  e'  riservato il livello, o la submateria, dei principi, che
 si  impongono  come  limite  alla  legislazione  regionale,   possano
 emanarsi   decreti-legge   immediatamente   operativi.  Sotto  questo
 profilo, la violazione dell'art. 77 della Costituzione, che si  somma
 a  quella  degli  artt.   117,  118  e  119 e che si inserisce in una
 lesione del rapporto fra fonti statali  e  fonti  regionali  regolato
 dagli  articoli  or  ora  ricordati,  costituisce il mezzo e la forma
 specifica  con  cui  si  effettua  ed  evidenzia  quella   violazione
 costituzionale  che  comporta l'invasione della sfera della regione e
 la sottrazione del suo potere. In questo senso,  la  statuizione  del
 decreto-legge  denunciato e' contemporaneamente illegittima nella sua
 struttura, nel suo procedimento, nel suo contenuto, nei suoi  effetti
 invasivi, immediatamente operanti, ed operanti con immediatezza fuori
 delle norme costituzionali e in virtu' di un titolo  illegittimamente
 utilizzato per effettuare la violazione delle competenze regionali.
    Quest'ultima,  si  verifica con effetti immediati, proprio perche'
 illegittimamente viene usato uno strumento  immediatamente  operativo
 con  sconvolgimento  delle  competenze,  degli  atti  formati  con il
 silenzio e addirittura con attivita' che ha portato ad atti  scritti.
                                P. Q. M.
    Si   conclude   chiedendo   che  la  Corte  costituzionale  voglia
 dichiarare l'illegittimita' della legge 26 aprile 1989,  n.  155,  di
 conversione  degli  artt.  5 e 6 del d.-l. n. 65/1989, per violazione
 degli artt. 81, 117, 118 e 119 della Costituzione.
      Roma, addi' 24 maggio 1989
                         Avv. Alberto PREDIERI

 89C0681