N. 301 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1988

                                 N. 301
 Ordinanza  emessa  il  14  dicembre  1988  dal consiglio di giustizia
 amministrativa per la regione siciliana, Palermo, sul
 ricorso  proposto  da  Giaconia  Giovanna  ved.  Terranova  contro il
 Ministero di grazia e giustizia ed altri
 Ordinamento  giudiziario  -  Trattamento  economico  dei magistrati -
 Aumenti periodici dello stipendio  -  Spettanza  ai  soli  magistrati
 della   Corte   dei  conti  -  Richiamo  alla  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 413/1988, di infondatezza  di  identica  questione,
 ritenuta superabile dal giudice rimettente.
 (Legge  6  agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma; legge 2 aprile
 1979, n. 97, art.  9,  secondo  comma,  in  relazione  al  d.P.R.  28
 dicembre 1970, n. 1080, art. 5, ultimo comma; legge 16 dicembre 1961,
 n. 1308, art. 2, lett. d); legge 20 dicembre 1961, n. 1345, art.  10,
 ultimo  comma,  come  interpretato dalla legge 6 agosto 1984, n. 425,
 art. 1, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103).
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 283/1986
 proposto in grado di appello dalla  signora  Giovanna  Giaconia  ved.
 Terranova  rappresentata  e  difesa  dal prof. avv. Sergio Agrifoglio
 presso il cui studio in Palermo, via Brunetto Latini, 34,  ha  eletto
 domicilio,  contro  il  Ministero di grazia e giustizia, il Ministero
 del tesoro, in persona dei Ministri in carica e l'Ente  nazionale  di
 previdenza  ed assistenza statali (E.N.P.A.S.), in persona del legale
 rappresentante in carica, rappresentati  e  difesi  dalla  avvocatura
 distrettuale  dello Stato di Palermo presso la quale sono domiciliati
 in via Alcide De Gasperi,  81,  per  la  riforma  della  sentenza  n.
 317/1986 resa tra le parti dal tribunale amministrativo regionale per
 la Sicilia in data 7 marzo 1985-18 marzo 1986;
    Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
    Visti  l'atto  di  costituzione  in giudizio delle amministrazioni
 appellate e la memoria da  queste  prodotte  a  sostegno  delle  loro
 difese;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Relatore  il consigliere Luigi Cossu e uditi alla pubblica udienza
 del 14 dicembre 1988 l'avv. Agrifoglio per l'appellante e  l'avvocato
 dello Stato Rallo per le amministrazioni appellate;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    L'attuale  appellante, coniuge di magistrato ordinario cessato dal
 servizio dopo l'entrata in vigore della legge 2 aprile 1979, n. 97, e
 prima  del  1º  luglio  1983  (data  di  decorrenza di taluni effetti
 economici previsti dalla legge 6 agosto 1984, n.  425),  ha  proposto
 appello  avverso  la  sentenza  indicata  in epigrafe con la quale e'
 stata respinta la sua domanda tendente:
       a)  alla declaratoria che il trattamento economico, a far tempo
 dal 1º gennaio 1979, doveva essere ricalcolato con  attribuzione  dei
 sei  periodici  figurativi  con  il  computo dell'anzianita' maturata
 nelle precedenti qualifiche agli effetti della  determinazione  degli
 aumenti  periodici  di  stipendio  relativi  alle  qualifiche e di un
 aumento periodico aggiuntivo: e cio' in  applicazione  degli  art.  9
 della  legge  2  aprile  1979,  n.  97,  3,  lett. d), della legge 16
 dicembre 1961, n. 1308 e 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
       b)  alla  condanna  delle  amministrazioni  oggi  appellate  al
 pagamento delle differenze  retributive  dal  1º  gennaio  1979  alla
 cessazione  dal  servizio  ed alla riliquidazione della indennita' di
 buonuscita  in  base  alla  piu'  elevata  retribuzione  come   sopra
 rideterminata.
    Il   primo   giudice   ha  ritenuto,  da  un  lato,  inapplicabile
 all'appellante (perche' il di lei coniuge era  cessato  dal  servizio
 anteriormente  al  1º  luglio  1983),  l'art. 10 della legge 6 agosto
 1984,  n.  425,  che  imponeva  -  non  essendo,  all'epoca,   ancora
 intervenuta la sentanza della Corte costituzionale 10 aprile 1987, n.
 123  che  ha  statuito  l'illegittimita'  costituzionale   di   detta
 disposione  -  di  dichiarare  estinti  d'ufficio  i giudizi pendenti
 fondati su disposizioni richiamate agli artt. 8 e 9;  e,  dall'altro,
 ha  respinto la domanda osservando che la stessa era in contrasto con
 lo ius superveniens e cioe' la legge 6 agosto 1984, n. 425, la quale,
 interpretando  anteriormente  le  disposizioni invocate dalla attuale
 appellante, imponeva di intenderle come inapplicabili  ai  magistrati
 ordinari.  Manifestamente  infondate,  infine,  venivano  ritenute le
 eccezioni di legittimita'  costituzionale  sollevate  in  riferimento
 agli artt. 3, 36, 101 e 103 della Costituzione.
    L'appellante  ripropone  in  questa  sede  le domande formulate in
 primo grado e ne chiede l'integrale accoglimento previa -  occorrendo
 - rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
                             D I R I T T O
 Il    seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 300/1989).
 89C0686