N. 301 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1988
N. 301 Ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, Palermo, sul ricorso proposto da Giaconia Giovanna ved. Terranova contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Aumenti periodici dello stipendio - Spettanza ai soli magistrati della Corte dei conti - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 413/1988, di infondatezza di identica questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente. (Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma; legge 2 aprile 1979, n. 97, art. 9, secondo comma, in relazione al d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, art. 5, ultimo comma; legge 16 dicembre 1961, n. 1308, art. 2, lett. d); legge 20 dicembre 1961, n. 1345, art. 10, ultimo comma, come interpretato dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103).(GU n.25 del 21-6-1989 )
IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 283/1986 proposto in grado di appello dalla signora Giovanna Giaconia ved. Terranova rappresentata e difesa dal prof. avv. Sergio Agrifoglio presso il cui studio in Palermo, via Brunetto Latini, 34, ha eletto domicilio, contro il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del tesoro, in persona dei Ministri in carica e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza statali (E.N.P.A.S.), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dalla avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso la quale sono domiciliati in via Alcide De Gasperi, 81, per la riforma della sentenza n. 317/1986 resa tra le parti dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in data 7 marzo 1985-18 marzo 1986; Visto l'atto di appello con i relativi allegati; Visti l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate e la memoria da queste prodotte a sostegno delle loro difese; Visti gli atti tutti di causa; Relatore il consigliere Luigi Cossu e uditi alla pubblica udienza del 14 dicembre 1988 l'avv. Agrifoglio per l'appellante e l'avvocato dello Stato Rallo per le amministrazioni appellate; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F A T T O L'attuale appellante, coniuge di magistrato ordinario cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge 2 aprile 1979, n. 97, e prima del 1º luglio 1983 (data di decorrenza di taluni effetti economici previsti dalla legge 6 agosto 1984, n. 425), ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale e' stata respinta la sua domanda tendente: a) alla declaratoria che il trattamento economico, a far tempo dal 1º gennaio 1979, doveva essere ricalcolato con attribuzione dei sei periodici figurativi con il computo dell'anzianita' maturata nelle precedenti qualifiche agli effetti della determinazione degli aumenti periodici di stipendio relativi alle qualifiche e di un aumento periodico aggiuntivo: e cio' in applicazione degli art. 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, 3, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345; b) alla condanna delle amministrazioni oggi appellate al pagamento delle differenze retributive dal 1º gennaio 1979 alla cessazione dal servizio ed alla riliquidazione della indennita' di buonuscita in base alla piu' elevata retribuzione come sopra rideterminata. Il primo giudice ha ritenuto, da un lato, inapplicabile all'appellante (perche' il di lei coniuge era cessato dal servizio anteriormente al 1º luglio 1983), l'art. 10 della legge 6 agosto 1984, n. 425, che imponeva - non essendo, all'epoca, ancora intervenuta la sentanza della Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 123 che ha statuito l'illegittimita' costituzionale di detta disposione - di dichiarare estinti d'ufficio i giudizi pendenti fondati su disposizioni richiamate agli artt. 8 e 9; e, dall'altro, ha respinto la domanda osservando che la stessa era in contrasto con lo ius superveniens e cioe' la legge 6 agosto 1984, n. 425, la quale, interpretando anteriormente le disposizioni invocate dalla attuale appellante, imponeva di intenderle come inapplicabili ai magistrati ordinari. Manifestamente infondate, infine, venivano ritenute le eccezioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 101 e 103 della Costituzione. L'appellante ripropone in questa sede le domande formulate in primo grado e ne chiede l'integrale accoglimento previa - occorrendo - rimessione degli atti alla Corte costituzionale. D I R I T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 300/1989). 89C0686