N. 302 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1988

                                 N. 302
 Ordinanza  emessa  il  14  dicembre  1988  dal consiglio di giustizia
 amministrativa per la regione siciliana - Palermo - sul
 ricorso  proposto  da  Bartoli Rita ved. Costa contro il Ministero di
 grazia e giustizia ed altri
 Ordinamento  giudiziario  -  Trattamento  economico  dei magistrati -
 Aumenti periodici dello stipendio  -  Spettanza  ai  soli  magistrati
 della   Corte   dei  conti  -  Richiamo  alla  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 413/1988, di infondatezza  di  identica  questione,
 ritenuta superabile dal giudice rimettente.
 (Legge  6  agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma; legge 2 aprile
 1979, n. 97, art.  9,  secondo  comma,  in  relazione  al  d.P.R.  28
 dicembre 1970, n. 1080, art. 5, ultimo comma; legge 16 dicembre 1961,
 n. 1308, art. 2, lett. d); legge 20 dicembre 1961, n. 1345, art.  10,
 ultimo  comma,  come  interpretato dalla legge 6 agosto 1984, n. 425,
 art. 1, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103).
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 282/1986
 proposto in grado di appello dalla signora Rita Bartoli  ved.  Costa,
 rappresentata e difesa dal prof. avv. Sergio Agrifoglio presso il cui
 studio in Palermo, via Brunetto Latini n. 34,  ha  eletto  domicilio,
 contro  il  Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del tesoro,
 in persona dei Ministri in carica e l'Ente nazionale di previdenza ed
 assistenza  statali (E.N.P.A.S.) in persona del legale rappresentante
 in carica, rappresentati e difesi dalla avvocatura distrettuale dello
 Stato  di  Palermo  presso la quale sono domiciliati in via Alcide De
 Gasperi, 81, per la riforma della sentenza n. 315/1986  resa  tra  le
 parti  dal tribunale amministrativo regionale per la Siciilia in data
 7 marzo 1985/18 marzo 1986;
    Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
    Visti  l'atto  di  costituzione  in giudizio delle amministrazioni
 appellate e la memoria da  queste  prodotta  a  sostegno  delle  loro
 difese;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Relatore  il consigliere Luigi Cossu e uditi alla pubblica udienza
 del 14 dicembre 1988 l'avv. Agrifoglio per l'appellante e  l'avvocato
 dello Stato Rallo per le Amministrazioni appellate;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    L'attuale  appellante, coniuge di magistrato ordinario cessato dal
 servizio dopo l'entrata in vigore della legge 2 aprile 1979, n. 97, e
 prima  del  1º  luglio  1983  (data  di  decorrenza di taluni effetti
 economici previsti dalla legge 6 agosto 1984, n.  425),  ha  proposto
 appello  avverso  la  sentenza  indicata  in epigrafe con la quale e'
 stata respinta la sua domanda tendente:
       a)  alla declaratoria che il trattamento economico, a far tempo
 dal 1º gennaio 1979, doveva essere ricalcolato con  attribuzione  dei
 sei  aumenti  periodici  figurativi,  con  il computo dell'anzianita'
 maturata   nelle   precedenti   qualifiche   agli    effetti    della
 determinazione  degli  aumenti  periodici  di stipendio relativi alle
 qualifiche successive e di un aumento periodico aggiuntivo: e cio' in
 applicazione  degli  art. 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, 3 lett.
 d), della legge 16 dicembre 1961,  n.  1308,  e  10  della  legge  20
 dicembre 1961, n. 1345;
       b)  alla  condanna  delle  amministrazioni  oggi  appellate  al
 pagamento delle differenze  retributive  dal  1º  gennaio  1979  alla
 cessazione  dal  servizio  ed alla riliquidazione della indennita' di
 buonuscita  in  base  alla  piu'  elevata  retribuzione  come   sopra
 rideterminata.
    Il   primo   giudice   ha  ritenuto,  da  un  lato,  inapplicabile
 all'appellante (perche' il di lei coniuge era  cessato  dal  servizio
 anteriormente  al  1º  luglio  1983),  l'art. 10 della legge 6 agosto
 1984,  n.  425  che  imponeva  -  non  essendo,   all'epoca,   ancora
 intervenuta  la  sentenza della Corte costituzionale 10 apprile 1987,
 n. 123, che ha  statuito  l'illegittimita'  costituzionale  di  detta
 disposizione  -  di  dichiarare  estinti d'ufficio i giudizi pendenti
 fondati  su  disposizioni  richiamate  agli  articoli  8  e   9;   e,
 dall'altro,  ha  respinto  la domanda osservando che la stessa era in
 contrasto con lo jus superveniens e cioe' la legge 6 agosto 1984,  n.
 425,  la quale, interpretando autenticamente le disposizioni invocate
 dalla attuale appellante, imponeva di intenderle  come  inapplicabili
 ai  magistrati  ordinari.  Manifestamente infondate, infine, venivano
 ritenute le eccezioni di  legittimita'  costituzionale  sollevate  in
 riferimento agli art. 3, 36, 101 e 103 della Costituzione.
    L'appellante  ripropone  in  questa  sede  le domande formulate in
 primo grado e ne chiede l'integrale accoglimento previa -  occorrendo
 - rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
                             D I R I T T O
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 300/1989).
                           (Seguono le firme)

 89C0687