N. 303 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 aprile 1989
N. 303 Ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Giorda Domenico e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Fondo speciale artigiani - Esclusione dall'integrazione al minimo per il titolare di pensione di invalidita' a carico della gestione speciale artigiani in caso di cumulo con pensione di riversibilita' a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.25 del 21-6-1989 )
IL PRETORE Pronuncia il seguente provvedimento: 1) premesso che con sentenza n. 142/1989 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico del fondo medesimo; 2) che inoltre con sentenza n. 1144/1988 la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale della medesima disposizione di legge, nella parte in cui non consente la predetta integrazione ai titolari di pensione di invalidita' a carico della stessa gestione speciale dei coltivatori diretti; 3) considerato che nella presente vicenda giudiziaria si discute di integrazione al minimo, con riferimento alla particolare ipotesi del cumulo tra pensione di reversibilita' a carico del Fondo speciale coltivatori diretti con pensione di invalidita' a carico della gestione speciale artigiani; 4) che la fattispecie oggetto di causa e' regolata dallo stesso art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, gia' oggetto delle dichiarazioni di illegittimita' costituzionale di cui sopra; 5) che appare sussistere disparita' di trattamento tra le categorie che beneficiano delle sentenze n. 1144/88 e n. 142/89 della Corte costituzionale e quella a cui appartiene parte attrice, la quale allo stato della normativa di tale beneficio non puo' godere; 6) che pertanto la predetta disposizione di legge appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
P. Q. M. Dichiara che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dall'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, norma quindi rilevante rispetto al giudizio in corso; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma sub 1), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente a parte attrice, titolare di pensione di invalidita' a carico della gestione artigiani, di fruire dell'integrazione al trattamento minimo quanto alla pensione di reversibilita' a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, allorche' per effetto del cumulo si superato il predetto trattamento minimo; Dispone la sospensione del presente giudizio, ordinando alla cancelleria di effettuare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica dell'ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato. Il pretore: (firma illeggibile) 89C0688