N. 303 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 aprile 1989

                                 N. 303
 Ordinanza  emessa  il  20  aprile  1989  dal  pretore  di  Torino nel
 procedimento civile
                vertente tra Giorda Domenico e I.N.P.S.
 Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Fondo speciale
 artigiani - Esclusione dall'integrazione al minimo per il titolare di
 pensione di invalidita' a carico della gestione speciale artigiani in
 caso di cumulo con pensione di  riversibilita'  a  carico  del  fondo
 speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                               IL PRETORE
    Pronuncia il seguente provvedimento:
      1) premesso che con sentenza n. 142/1989 la Corte costituzionale
 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  secondo
 comma,  della  legge  9  gennaio  1963,  n. 9, nella parte in cui non
 consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita'  a
 carico  del  fondo  speciale  per  i  coltivatori diretti, mezzadri e
 coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico  del
 fondo medesimo;
      2)  che  inoltre con sentenza n. 1144/1988 la stessa Corte aveva
 dichiarato    l'illegittimita'    costituzionale    della    medesima
 disposizione  di  legge,  nella parte in cui non consente la predetta
 integrazione ai titolari di pensione di invalidita'  a  carico  della
 stessa gestione speciale dei coltivatori diretti;
      3) considerato che nella presente vicenda giudiziaria si discute
 di integrazione al minimo, con riferimento alla  particolare  ipotesi
 del cumulo tra pensione di reversibilita' a carico del Fondo speciale
 coltivatori diretti  con  pensione  di  invalidita'  a  carico  della
 gestione speciale artigiani;
      4)  che la fattispecie oggetto di causa e' regolata dallo stesso
 art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, gia' oggetto
 delle dichiarazioni di illegittimita' costituzionale di cui sopra;
      5)  che  appare  sussistere  disparita'  di  trattamento  tra le
 categorie che beneficiano delle sentenze n. 1144/88 e n. 142/89 della
 Corte  costituzionale  e  quella  a  cui appartiene parte attrice, la
 quale allo stato della normativa di tale beneficio non puo' godere;
      6)  che  pertanto  la  predetta  disposizione di legge appare in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
                                P. Q. M.
    Dichiara  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
 indipendentemente dall'art. 1, secondo comma, della legge  9  gennaio
 1963, n. 9, norma quindi rilevante rispetto al giudizio in corso;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale della norma sub 1), in riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  consente  a parte attrice,
 titolare  di  pensione  di  invalidita'  a  carico   della   gestione
 artigiani,  di  fruire dell'integrazione al trattamento minimo quanto
 alla pensione di reversibilita' a carico del  fondo  speciale  per  i
 coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni, allorche' per effetto del
 cumulo si superato il predetto trattamento minimo;
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio,  ordinando alla
 cancelleria di effettuare  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale,  previa  notifica  dell'ordinanza alla Presidenza del
 Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti della  Camera  e
 del Senato.
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 89C0688