N. 306 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 1989
N. 306 Ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di Siracusa sul ricorso proposto da Dente Antonino contro l'ufficio I.V.A. di Siracusa Imposta valore aggiunto (i.v.a.) - Accertamenti di rettifica - Consentita notifica degli stessi sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziche' sino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982, come previsto per le imposte dirette - Richiamo ai principi della sentenza n. 175/1986. (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26 (come modificato), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., art. 3).(GU n.25 del 21-6-1989 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia iscritta al n. 3437 del ruolo generale degli affari contenziosi tributari dell'anno 1986 ed al n. 931 sezionale, instaurata da Dente Antonino domiciliato a Siracusa, viale Zecchino, 32/A, c/o dott. Antonio Antonuccio, avverso l'ufficio I.V.A. di Siracusa. La commissione, premesso che, relativamente agli anni 1979, 1980 e 1981, l'ufficio I.V.A. di Siracusa, in data 30 ottobre 1982, ebbe a notificare a Dente Antonino avvisi di accertamenti o in rettifica, rispettivamente nn. 800130/66, 800131/66 e 800132/66; che il contribuente ebbe a presentare, il 15 luglio 1982, dichiarazione integrativa di condono a norma del d.-l. 10 luglio 1982 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, per gli anni dal 1977 al 1981; che l'ufficio I.V.A. di Siracusa, con l'impugnato atto di "Irrogazione definitiva di sanzioni" n. 1695/rep. 3ยบ, notificato il 21 novembre 1986, ha chiesto il pagamento delle residue cinque rate di condono (avendo il Dente versato solo la prima) e applicato le relative sanzioni; che il ricorrente, per quanto riguarda il condono relativo agli anni 1979, 1980 e 1981 (per gli altri anni e' stata pronunziata separata decisione) ha sollevato il dubbio di costituzionalita' della disposizione di cui all'art. 26 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, laddove consente all'ufficio I.V.A. di procedere ad accertamento nel periodo tra l'entrata in vigore del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, (14 luglio 1982) e il termine per la presentazione della dichiarazione; O S S E R V A La questione e' rilevante e non manifestamente infondata. Gia' con sentenza n. 175 del 7 luglio 1986, la Corte costituzionale ha ritenuto priva di ragionevolezza, e percio' in contrasto con il principio di eguaglianza, la disparita' di trattamento determinata tra contribuenti che, posti in identica situazione iniziale (non assoggettati cioe', al 14 luglio 1982, data di entrata in vigore del predetto d.-l. n. 429/1982, ad alcuna notifica di accertamento) vengono successivamente discriminati in dipendenza degli atti degli uffici finanziari, resi arbitri di effettuare tali notifiche, per di piu' con condotta difforme gli uni dagli altri, fino alla data di presentazione dichiarazioni di condono, consentendosi, pertanto, solo ai contribuenti "non accertati" di avvalersi della piu' favorevole procedura della "definizione automatica". Ha pertanto dichiarato illeggittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 16 del d.-l. n. 429 del 10 luglio 1982 come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti d'ufficio o in rettifica, sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziche' sino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982. La questione, decisa in tema di condono per le imposte dirette, si pone negli stessi termini in materia di imposte indirette. Invero l'art. 26 d.-l. n. 429/1982 piu' volte citato prevede anche esso che il contribuente "per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa e' stato notificato avviso di accertamento o di rettifica" puo' presentare dichiarazione integrativa a determinate condizioni, laddove l'art. 28 stesso d.-l. "relativamente ai periodi d'imposta per i quali non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica..." prevede diverse modalita' di determinazione della imposta relativa alla dichiarazione integrativa. Appare pertanto sussistere la stessa disparita' di trattamento, sopra evidenziata dalla Corte costituzionale nella succitata sentenza, tra contribuenti "accertati" e contribuenti "non accertati", dipendente dal potere dell'ufficio I.V.A. di notificare accertamenti d'ufficio o in rettifica, sino alla data in cui era possibile presentare dichiarazione di condono e non gia' sino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982. Esaminati i profili della non manifesta infondatezza, sussistono anche gli estremi della rilevanza. Invero l'esclusione del potere dell'ufficio di procedere alla notifica di accertamenti (identificabile in una vera carenza od inesistenza di potere) comporterebbe che l'ufficio non potrebbe azionare, almeno nel quantum attuale, la pretesa ora fatta valere, che si basa su accertamenti notificati nel periodo "sospetto". Ne' potrebbe, in contrario, osservarsi che il rapporto nel caso in esame sarebbe "esaurito", non risultando impugnati quegli avvisi di accertamenti (su cui fu calcolata l'imposta da versarsi in sede di dichiarazione integrativa), in quanto a parte il rilievo sopra evidenziato della inesistenza di potere (che farebbe cadere in radice il titolo della odierna pretesa dell'ufficio, legittimando l'opposizione del contribuente alla richiesta di pagamento), va osservato che, con l'avviso impugnato, e' stato richiesto altresi' il pagamento della sopratassa, il che dimostra che il rapporto in questione, lungi dall'essere esaurito, e' ancora produttore di effetti giuridici.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 26 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti, d'ufficio o in rettifica, sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziche' sino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982 stesso; Ordina la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notifica alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Sentato della Repubblica. (Seguono le firme) 89C0691