N. 308 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 1989

                                 N. 308
 Ordinanza  emessa  l'8  marzo  1989  dal giudice istruttore presso il
 tribunale di Firenze
         nel procedimento penale a carico di Mattolini Daniele
 Imposta  - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante
 - Indeterminatezza,  in  parte  qua,  della  norma  incriminatrice  -
 Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).
 (Cost., art. 25).
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                         IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Letti  gli atti del procedimento penale n. 82/89A contro Mattolini
 Daniele, imputato - fra l'altro - del delitto di cui  agli  artt.  4,
 primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, e 8 della legge
 n. 4/1929;
    Vista la nota 3 marzo 1989 del sost. procuratore della Repubblica,
 con  la  quale  si  chiede  sollevarsi  questione   di   legittimita'
 costituzionale   della   norma  incriminatrice  or  ora  citata  "per
 contrasto  con  l'art.  25  della  Costituzione",   con   conseguenti
 trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e sospensione del
 giudizio;
    Premesso  che  la  norma  stessa punisce il comportamento di colui
 che, dissimulando componenti  positivi  ovvero  simulando  componenti
 negativi  del  reddito, determina una alterazione in misura rilevante
 del risultato della dichiarazione dei redditi;
    Ritenuto  che  la  questione  sollevata dal p.m., e' rilevante, in
 quanto l'eventuale  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
 della norma in esame farebbe venire meno l'ipotizzabilita' stessa del
 reato ascritto  all'imputato,  per  difetto  di  uno  degli  elementi
 costitutivi;
    Ritenuto  -  altresi' - che la questione non appare manifestamente
 infondata, in rapporto - quantomeno - all'art. 25 della  Costituzione
 (giova  qui  ricordare  che  la Corte di cassazione, con ordinanza n.
 374/I   del   12   febbraio   1988,   ha   sollevato   eccezione   di
 incostituzionalita'  della  norma in discorso in relazione agli artt.
 25, secondo comma, e  3  della  Costituzione),  dal  momento  che  il
 legislatore non ha indicato alcun parametro - numerico o concettuale,
 ma comunque oggettivo - di riferimento per la individuazione concreta
 dei casi in cui sussiste uno scarto notevole, e penalmente rilevante,
 fra il reddito dichiarato e quello effettivamente imponibile, ma ha -
 invece  -  lasciato  all'interprete la determinazione dell'evento del
 reato e cioe' della "alterazione in misura rilevante"  del  risultato
 della  dichiarazione: espressione - questa ultima - che non permette,
 nella sua indeterminatezza, di individuare con certezza il  precetto,
 al  fine di giudicare quando un determinato comportamento di evasione
 fiscale   abbia   superato   la   soglia   dell'illecito    meramente
 amministrativo, posto che soltanto oltre un certo limite si configura
 un illecito penale;
    Ritenuto  che, per le suesposte considerazioni, il legislatore non
 sembra  aver  rispettato,  nel  configurare  la  norma  in  esame,  i
 princi'pi  costituzionali  di  tassativita'  e  determinatezza  delle
 ipotesi di reato, per i quali il giudice deve essere posto  in  grado
 di  esprimere  un  giudizio  di corrispondenza del caso concreto alla
 norma di legge in base a criteri oggettivi e controllabili;
    Poiche', mancando a questo giudice elementi certi in base ai quali
 valutare l'avvenuta violazione - o  meno  -  da  parte  dell'imputata
 della   norma  in  discussione,  si  ritiene  la  proposta  eccezione
 meritevole  di  essere  demandata  alla  Corte  costituzionale,   con
 riferimento all'art. 25 della Costituzione;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo  comma,  n.  7,  della
 legge  7  agosto  1982,  n. 516, con riferimento all'art. 25, secondo
 comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede  come  elemento
 costitutivo   del  reato  l'alterazione  in  misura  rilevante  della
 dichiarazione;
    Ordina la sospensione del presente procedimento;
    Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla
 Corte costituzionale, nonche' la notifica  della  presente  ordinanza
 alle  parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  la
 comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Firenze, 8 marzo 1989
                           (Seguono le firme)

 89C0693