N. 309 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 aprile 1989
N. 309 Ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dalla corte d'appello di Salerno nel procedimento civile vertente tra Ferrara Alfonso ed altri e S.r.l. Cooperativa Salvo D'Acquisto ed altro Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennita' e successiva comunicazione, deposito e pubblicita' relativi alla stessa - Mancata prefissione di termini perentori per il compimento dei predetti adempimenti - Mancata previsione di un ricorso diretto del proprietario e degli altri interessati alla corte di appello competente per territorio, ai fini della determinazione giudiziaria definitiva della indennita' di espropriazione - Violazione del diritto di difesa e del diritto di proprieta'. (Legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15 e 19, come modificata dalla legge 27 giugno 1974, n. 247; legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14). (Cost., artt. 24 e 42).(GU n.25 del 21-6-1989 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 44/1984 ruolo generale tra Ferrara Alfonso, Ferrara Antonio, Gentile Francesca, Ferrara Mario, Ferrara Caterina (gli ultimi tre quali eredi di Ferrara Francesco), appellanti (avv. P. Colarieti, proc. D. Stabile, proc. R. Ferrara) contro la S.r.l. Cooperativa Salvo D'Acquisto con sede in Agropoli in persona del legale rappresentante pro-tempore (avv. V. Milite) e il comune di Agropoli, in persona del sindaco pro-tempore (avv. V. Milite) appellati; Ritenuto che l'ente espropriante, dopo aver depositato la indennita' provvisoria, non accetta dai proprietari germani Ferrara, ha pronunciato la sua espropriazione del suolo de quo in favore della cooperativa edilizia Salvo D'Acquisto S.r.l., con decreto del sindaco di Agropoli n. 11061 del 20 ottobre 1983, in esecuzione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare ed in applicazione degli artt. 10, 11, 12 e 13 della legge 22 ottobre 1871, n. 865, come modificata con legge n. 247/1974 e con legge n. 10/1977; che Ferrara Alfonso ed Antonio e gli eredi di Ferrara Francesco, dopo la notifica del decreto di espropriazione, proponevano opposizione avverso la indennita' indicata in detto decreto, con citazione 2 febbraio 1984 innanzi questa corte di appello; che la cooperativa S. D'Acquisto ed il comune di Agropoli, convenuti, eccepivano la improponibilita' della domanda mancando l'atto impugnabile con la opposizione (art. 19 della legge citata), cioe' la determinazione della indennita' definitiva da parte dell'u.t.e. su richiesta del comune a norma dell'art. 15 stessa legge; che neppure nella more del giudizio, pur essendo decorsi oltre cinque anni dalla emissione del decreto di esproprio, tale indennita' e' stata determinata, notificata e pubblicata per la totale inerzia del comune; Ritenuto che tale comportamento omissivo della pubblica amministrazione e' certamente lesivo del diritto soggettivo dell'espropriato a conseguire la indennita' dovutagli (art. 42, terzo comma, della Costituzione, art. 834 del c.c., art. 24 della legge 25 giugno 1895, n. 2359, artt. 11, 13 e 15 della legge n. 865/1971, legge n. 247/1974, legge n. 10/1977) e ad opporsi a quella determinata in misura eventualmente incongrua; che, mentre nella ipotesi di avvenuta determinazione u.t.e. della indennita' definitiva (art. 15 della legge n. 865/1971) e' previsto uno specifico mezzo di difesa del diritto insufficientemente indennizzato, mediante la opposizione alla stima innanzi alla corte di appello (art. 19 della legge citata), la stessa legge, viceversa, non prevede alcun mezzo di tutela innanzi al g.o. contro l'omissione di tal procedimento di determinazione da parte della p.a. espropriante, lasciando cosi' il titolare del diritto soggettivo in posizione inerme di attesa per un tempo indefinito; non e' previsto, infatti, nell'art. 15 della legge piu' volte citata, un termine perentorio per la p.a. entro cui effettuare la richiesta all'u.t.e. (e poi notificarne, depositarne e pubblicarne l'esito), ne' nell'art. 19 e' prevista l'azione diretta del proprietario o altro interessato per ottenerne, una volta decorso inutilmente il detto termine, dalla stessa corte di appello la determinazione in sede giurisdizionale ordinaria di quella indennita' definitiva la cui determinazione (opponibile) e' mancata in sede amministrativa per comportamento omissivo della pubblica amministrazione o altro ente espropriante; Considerato che, nella situazione denunciata non sembrano percorribili altre vie a tutela del diritto leso: invero la omissione predetta non pare possa viziare, rendendolo illegittimo (entro quale tempo di omissione?) - il procedimento espropriativo, svoltosi legittimamente fino al decreto di esproprio e residuando solo il soddisfacimento del diritto alla indennita', sicche' tale illegittimita' possa farsi valere innanzi al giudice ordinario con l'azione di risarcimento del danno. A questa soluzione potrebbe pervenirsi solo se si ritenesse che la efficacia del decreto di esproprio sia subordinata, quasi come da una condizione risolutiva, alla determinazione definitiva dell'indennita', sicche' la mancanza di essa determinerebbe, ex tunc, la illegittimita' del decreto. A questa costruzione manca, tuttavia, oltre la dubbia ipotizzabilita' teorica di effetti illigittimanti ex post, il termine essenziale per determinare il momento generativo di siffatto effetto, non rintracciabile in alcuna disposizione di legge, salvo a farlo coincidere con il termine entro il quale "compiersi le espropriazioni" previsto nella dichiarazione di pubblica utilita' (art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e art. 11 della legge n. 865/1971) con una estensione, a fini non previsti, della funzione di tal termine, che non sembra consentita in via interpretativa; Non appare neppur possibile il ricorso all'art. 1183 del c.c. per il divieto posto alla a.g.o. di ordinare un facere alla pubblica amministrazione e tanto meno far ricorso al giudice ordinario per la realizzazione del diritto di credito alla indennita', poiche' per la sua determinazione e' specificamente previsto un preliminare procedimento amministrativo ex art. 15 della legge n. 865/1971; Ne' sembra utilizzabile, come ulteriore tentativo di rimedio alternativo, il ricorso al procedimento per la formazione del silenzio - rifiuto mediante diffida alla p.a. a compiere l'atto omesso, ricorrendo, poi, nella persistenza della omissione, alla tutela giurisdizionale amministrativa. In tal modo, infatti, quello che senza alcun dubbio e' un diritto soggettivo, verrebbe affievolito, paradossalmente proprio per assicurarne la tutela, e parificato ad un interesse legittimo, come effetto della mancanza di una azione che alla difesa e realizzazione di tal diritto, nella sua natura propria, sia preordinata, cioe' innanzi al giuudice ordinario; Da quando innanzi deriva che, nella situazione esposta non sembra sussista possibilita' di agire in giudizio per la rimozione dell'ostacolo all'esercizio del diritto soggettivo indicato ne' tutela giurisdizionale adeguata al diritto leso e, comunque, una cosi' grave incertezza sui mezzi giuridici utilizzabili finisce, in concreto, per vanificare la tutela del diritto; Ritiene pertanto la Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione, delle norme denunciate, questione che, con la presente, si solleva di ufficio e precisamente: a) dell'art. 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non prevede la prefissione dei termini perentori per il compimento delle attivita' previste in detta norma (richiesta di determinazione della indennita' e successiva comunicazione, deposito e pubblicita' della indennita' determinata; b) dell'art. 19 stessa legge innanzi citata come modificato dalla legge n. 10/1977 nella parte in cui, accanto alla apposizione alla stima effettuata dall'u.t.e. non prevede, per il caso di omissione da parte dell'espropriante delle attivita' di cui all'art. 15, il ricorso diretto del proprietario e degli altri interessati alla corte di appello competente per territorio, ai fini della determinazione giudiziaria della indennita' definitiva di espropriazione; Ritenuto altresi' che la questione sollevata sia rilevante ai fini della decisione della presente causa in quanto la declaratoria di incostituzionalita' delle norme denunciate, nei sensi prospettati, potrebbe caducare la eccezione di improponibilita' della domanda, sollevata dai convenuti proprio in riferimento all'attuale formulazione delle norme denunciate, e fornire alla corte il mezzo giuridico per pronunciare nel merito della domanda intesa come determinazione della indennita' definitiva non eseguita dall'ente espropriante;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio sino all'esito della decisione della Corte costituzionale; Dispone la trasmissione degli atti a detta Corte per la risoluzione delle prospettate questioni di illegittimita' costituzionale degli artt. 15 e 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla legge n. 247/1974 e dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in riferimento agli artt. 24 e 42, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Salerno, addi' 20 aprile 1989 (Seguono le firme) 89C0695