N. 310 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 1988- 6 giugno 1989

                                 N. 310
 Ordinanza   emessa   il   24  novembre  1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 6 giugno 1989)
 dal pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Matteucci
 Oreste e l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensione  I.N.P.S.  - Gestione
 speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni  -  Esclusione  dalla
 integrazione  al  minimo per i titolari di pensione di riversibilita'
 nel caso di  cumulo  con  pensione  diretta  a  carico  della  stessa
 gestione speciale.
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                               IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Rilevato:
      che il ricorrente Matteucci Oreste e' titolare:
        a) di pensione diretta, categoria IR, integrata al minimo;
        b)  di  pensione di riversibilita' categoria SR, non integrata
 la minimo;
      che  sia  l'uno  che  l'altro  trattamento vengono erogati dalla
 gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
      che  questo  caso,  pur  essendo  del  tutto  analogo, quanto ai
 principi di diritto che lo concernono, alle ipotesi di  concorso  fra
 trattamenti  previdenziali  diversi,  dei  quali uno non integrato al
 minimo, gia' regolati dalla  Corte  costituzionale  con  sentenza  n.
 184/1988,  tuttavia  non  ha  trovato specifica trattazione presso il
 predetto collegio, per non essere stato in quella sede  concretamente
 posto al suo esame;
      che,  peraltro,  valgono,  per  il  caso  di  specie,  tutte  le
 considerazioni (da intendersi qui  integralmente  richiamate)  svolte
 dalla Corte nella sentenza n. 184/1988, in relazione alle fattispecie
 analoghe   esaminate,   cui    e'    seguita    la    pronuncia    di
 incostituzionalita'  delle  norme di legge vietanti l'integrazione al
 minimo;
      che  dunque  puo',  per  cio' stesso, ritenersi la non manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata
 in  questo  giudizio,  mentre  ne  appare chiara la rilevanza ai fini
 della decisione di merito;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale,
 affinche' si pronunci sulla legittimita' dell'art. 1, secondo  comma,
 della  legge  9  gennaio  1963, n. 9, nella parte in cui non consente
 l'integrazione al minimo della pensione di  riversibilita'  a  carico
 della  gestione speciale per i coltivatori diretti mezzadri e coloni,
 per i titolari di pensione diretta a carico della medesima  gestione,
 allorche'  per  effetto del cumulo venga superato il minimo garantito
 dalla legge;
    Manda  alla  cancelleria  per  l'espletamento  degli incombenti di
 rito.
      Perugia, addi' 24 febbraio 1988
                           (Seguono le firme)

 89C0696