N. 312 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 1988- 6 giugno 1989

                                 N. 312
 Ordinanza   emessa   il   24  novembre  1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 6 giugno 1989)
 dal  pretore  di  Perugia nel procedimento civile vertente tra Picchi
 Irma e l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensione  I.N.P.S.  - Gestione
 speciale per gli artigiani - Esclusione dall'integrazione  al  minimo
 della  pensione  di  riversibilita'  in  caso  di cumulo con pensione
 diretta a carico della stessa gestione.
 (Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma).
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                               IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Rilevato:
      che la ricorrente Picchi Irma e' titolare:
        a) di pensione diretta, categoria IO/ART, integrata al minimo;
        b)   di  pensione  di  riversibilita'  categoria  SO-ART,  non
 integrata la minimo;
      che  sia  l'uno  che  l'altro  trattamento vengono erogati dalla
 gestione artigiani;
      che  questo  caso,  pur  essendo  del  tutto  analogo, quanto ai
 principi di diritto che lo concernono, alle ipotesi di  concorso  fra
 trattamenti  previdenziali  diversi,  dei  quali uno non integrato al
 minimo, gia' regolati dalla  Corte  costituzionale  con  sentenza  n.
 184/1988,  tuttavia  non  ha  trovato specifica trattazione presso il
 predetto collegio, per non essere stato in quella sede  concretamente
 posto al suo esame;
      che,  peraltro,  valgono,  per  il  caso  di  specie,  tutte  le
 considerazioni (da intendersi qui  integralmente  richiamate)  svolte
 dalla Corte nella sentenza n. 184/1988, in relazione alle fattispecie
 analoghe   esaminate,   cui    e'    seguita    la    pronuncia    di
 incostituzionalita'  delle  norme di legge vietanti l'integrazione al
 minimo;
      che  dunque  puo',  per  cio' stesso, ritenersi la non manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata
 in  questo  giudizio,  mentre  ne  appare chiara la rilevanza ai fini
 della decisione di merito;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale,
 affinche' si pronunci sulla legittimita' dell'art. 1, secondo  comma,
 della  legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente
 l'integrazione al minimo della pensione di  riversibilita'  a  carico
 della  gestione artigiani per i titolari di pensione diretta a carico
 della medesima gestione,  allorche'  per  effetto  del  cumulo  venga
 superato il minimo garantito dalla legge;
    Manda  alla  cancelleria  per  l'espletamento  degli incombenti di
 legge.
      Perugia, addi' 24 novembre 1988
                           (Seguono le firme)

 89C0698