N. 339 ORDINANZA 13 - 15 giugno 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Edilizia
 - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale Sanatoria -
 Ricostruzione abusiva - Difetto di rilevanza della questione -
 Manifesta inammissibilita'.  Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40).
 Cost., art. 3)
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 40 della legge
 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
 urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
 edilizie) promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1988 dal  Pretore
 di  Capri  nel procedimento penale a carico di Califano Antonietta ed
 altro, iscritta al n. 652 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  47,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1988;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  con  ordinanza 9 maggio 1988 il Pretore di Capri ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  40  della  legge  28  febbraio 1985, n. 47
 (Norme in materia di controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia,
 sanzioni,  recupero  e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in
 cui consente di ritenere dolosamente infedele e quindi di  sanzionare
 penalmente  la  richiesta  di  sanatoria per manufatti ultimati il 1›
 ottobre 1983 e successivamente parzialmente demoliti in  ottemperanza
 di provvedimenti sanzionatori del Sindaco;
      che,   in   particolare,   il  giudice  a  quo  ritiene  che  la
 disposizione  impugnata  determini  un'ingiustificata  disparita'  di
 trattamento fra l'autore di un manufatto abusivo completato prima del
 1› ottobre 1983, che lo abbia dopo tale data  parzialmente  demolito,
 in  ottemperanza  di ordine di demolizione del Sindaco e lo abbia poi
 ricostruito e l'autore d'un uguale manufatto, che  invece  non  abbia
 ottemperato  all'ingiunzione di demolizione, il quale puo' conseguire
 la sanatoria, persino per le opere non ultimate  (alla  data  del  1›
 ottobre   1983)   per   effetto  di  provvedimenti  amministrativi  o
 giurisdizionali (art. 43 legge n. 47 cit.);
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per
 irrilevanza;
    Considerato  che  dall'ordinanza  di  rimessione  risulta  che gli
 imputati sono  stati  tratti  a  giudizio  per  aver  presentato  una
 dichiarazione  dolosamente  infedele,  in  quanto  attestante  che la
 costruzione abusiva era stata  ultimata  entro  il  1›  ottobre  1983
 mentre  in  realta' essa, pur essendo stata ultimata entro tale data,
 era stata, successivamente, parzialmente abbattuta,  in  ottemperanza
 ad  un  ordine  di  demolizione  del  Sindaco  e  quindi abusivamente
 ricostruita;
      che  l'assunto,  secondo  il  quale  il reato di cui all'art. 40
 della legge n. 47 del 1985 e' diverso da  quello  di  (ri)costruzione
 abusiva,  non  rileva al fine di giustificare la mancata indicazione,
 nella domanda tesa ad ottenere il condono di cui alla legge n. 47 del
 1985, dell'avvenuta ricostruzione, sia pur parziale, del manufatto in
 discorso dopo il 1› ottobre 1983;
      che  questa  Corte  non  ha  da  esaminare  questioni di merito,
 essendo stato  impugnato,  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,
 soltanto l'art. 40;
      che  ogni  questione  sulla  rilevanza  delle  omissioni o delle
 inesattezze e, pertanto, sulla natura  "dolosamente  infedele"  della
 domanda di cui al primo comma dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985
 spetta al giudice a quo;
      che,   pertanto,   la   sollevata   questione   di  legittimita'
 costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  40  della  legge  28  febbraio
 1985,   n.   47   (Norme   in  materia  di  controllo  dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
 edilizie)  in  riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di
 Capri con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0707