N. 340 ORDINANZA 13 - 15 giugno 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento tributario - Responsabilita' civile dei membri dei collegi delle commissioni tributarie - Verbalizzazione dei provvedimenti - Segretezza della camera di consiglio Indipendenza del giudice - Violazione - Questione gia' dichiara non fondata sentenza n. 18/1989) - Manifesta infondatezza. Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo e terzo comma). Cost. artt. 101 e 104)(GU n.25 del 21-6-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16, commi secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma sul ricorso proposto dal secondo Ufficio Registro Atti Pubblici di Roma contro Caricchia Andrea ed altri, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 72 del 1989), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, commi secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sotto il profilo che esso, prevedendo la verbalizzazione dei provvedimenti collegiali di tutti gli organi giurisdizionali, comprese le commissioni tributarie, violerebbe gli artt. 101 e 104 della Costituzione, in quanto la segretezza delle deliberazioni sarebbe garanzia inderogabile d'indipendenza del giudice; Considerato che la questione e' stata gia' dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale - sotto altro profilo - il secondo comma dell'art. 16 e' stato dichiarato illegittimo nella parte in cui disponeva che "e' compilato sommario processo verbale", anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale'; che, non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre ad una diversa decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, commi secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), sollevata in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0708