N. 340 ORDINANZA 13 - 15 giugno 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Procedimento tributario - Responsabilita' civile dei membri dei
 collegi delle commissioni tributarie - Verbalizzazione dei
 provvedimenti - Segretezza della camera di consiglio Indipendenza del
 giudice - Violazione - Questione gia' dichiara non fondata  sentenza
 n. 18/1989) - Manifesta infondatezza.  Legge 13 aprile 1988, n. 117,
 art. 16, secondo e terzo comma).  Cost. artt. 101 e 104)
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  16, commi
 secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei
 danni   cagionati   nell'esercizio   delle   funzioni  giudiziarie  e
 responsabilita' civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa
 il  2  maggio  1988  dalla Commissione tributaria di secondo grado di
 Roma sul ricorso proposto dal secondo Ufficio Registro Atti  Pubblici
 di  Roma  contro  Caricchia  Andrea  ed  altri, iscritta al n. 72 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria di secondo grado di Roma,
 con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O.  n.  72  del  1989),  ha  sollevato
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 16, commi secondo
 e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117,  sotto  il  profilo  che
 esso,  prevedendo  la verbalizzazione dei provvedimenti collegiali di
 tutti gli organi giurisdizionali, comprese le commissioni tributarie,
 violerebbe  gli  artt.  101  e  104  della Costituzione, in quanto la
 segretezza  delle   deliberazioni   sarebbe   garanzia   inderogabile
 d'indipendenza del giudice;
    Considerato  che la questione e' stata gia' dichiarata non fondata
 da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale -  sotto
 altro  profilo  -  il  secondo comma dell'art. 16 e' stato dichiarato
 illegittimo nella parte in cui disponeva che "e'  compilato  sommario
 processo  verbale", anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo
 collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale';
      che,  non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre
 ad una diversa decisione;
    Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 16, commi secondo e terzo,  della  legge  13
 aprile  1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio
 delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei  magistrati),
 sollevata  in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0708