N. 341 ORDINANZA 13 - 15 giugno 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Regione -
 Finanze regionali - Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Ricorso
 contro decreto-legge successivamente non convertito in legge nei
 termini dei sessanta giorni - Richiamo alla ordinanza n. 642/1988 -
 Manifesta inammissibilita'.  D.-L. 30 dicembre 1988, n. 545, artt. 5
 e 6).  Cost. artt. 81, 117, 118 e 119)
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 5 e 6 del
 decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545 (Disposizioni  in  materia  di
 finanza  pubblica),  promossi  con  ricorsi  delle Regioni Toscana ed
 Emilia Romagna, notificati il 27 e il 30 gennaio 1989, depositati  in
 cancelleria  il 2 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 1 e 12
 del registro ricorsi 1989;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  le  regioni  Toscana ed Emilia Romagna, con ricorsi
 notificati, rispettivamente, il 27 e 30 gennaio  1989  e  depositati,
 rispettivamente,  il 2 e l'8 febbraio 1989, hanno sollevato questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 30
 dicembre  1988,  n. 545 (Disposizioni in materia di finanza pubblica)
 per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost.;
      che  si  e' costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
    Considerato  che  i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto
 legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
      che  il  decreto-legge  30  dicembre  1988,  n. 545 non e' stato
 convertito  in  legge  nel   termine   di   sessanta   giorni   dalla
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;
      che,  pertanto,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte (v., da  ultimo,  ord.  n.  642  del  1988),  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti  l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6  del  decreto-legge  30
 dicembre  1988, n. 545 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
 sollevata, per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost., dalle
 Regioni Toscana ed Emilia Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0709