N. 344 ORDINANZA 13 - 15 giugno 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Trasporti
 - Regioni Sardegna ed Emilia-Romagna - Ricorso contro decreto-legge
 non convertito nel termine dei sessanta giorni Richiamo alla
 ordinanza n. 642/1988 - Manifesta inammissibilita'.  D.-L. 30
 dicembre 1988, n. 547).  Cost., artt. 47 e 53)
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  del  decreto-legge 30
 dicembre 1988, n. 547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e
 di concessioni marittime) promossi con ricorsi delle Regioni Sardegna
 ed Emilia-Romagna, notificati il 28 e il 30 gennaio 1989,  depositati
 in  cancelleria il 3 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 4 e
 11 del registro ricorsi 1989.
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  la  Regione  Sardegna, con ricorso notificato il 28
 gennaio 1989 e depositato il 3 febbraio 1989 ha  sollevato  questione
 di legittimita' costituzionale del decreto legge 30 dicembre 1988, n.
 547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti  e  di  concessioni
 marittime)  per  violazione  degli  artt.  47  e  53  del suo Statuto
 speciale e relative norme di attuazione (artt. 65, 66 e 67 d.P.R.  12
 giugno 1977, n. 348);
      che  la  Regione  Emilia  Romagna,  con ricorso notificato il 30
 gennaio 1989 e depositato l'8 febbraio 1989 ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 dello stesso decreto legge n.
 547 del 1988 per violazione, degli artt.  5,  117,  118,  119  e  125
 Cost.;
      che  si  e' costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
    Considerato  che  i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto
 legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
      che  il  decreto  legge  30  dicembre  1988, n. 547 non e' stato
 convertito  in  legge  nel   termine   di   sessanta   giorni   dalla
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;
      che,  pertanto,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte (v., da  ultimo,  ord.  n.  642  del  1988),  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti, l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale del decreto legge 30  dicembre  1988,  n.
 547  (Disposizioni  urgenti  in materia di trasporti e di concessioni
 marittime), sollevata, con i  ricorsi  indicati  in  epigrafe,  dalla
 Regione  Sardegna, per violazione degli artt. 47 e 53 del suo Statuto
 speciale e relative norme di attuazione (artt. 65, 66 e 67 d.P.R.  19
 giugno  1977,  n. 348), e dalla Regione Emilia Romagna per violazione
 degli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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