N. 345 ORDINANZA 13 - 15 giugno 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Locazione - Immobili ad uso abitativo - Esecuzione di provvedimenti
 di rilascio - Sospensione - Individuazione dell'ambito territoriale
 di applicazione - Criteri derivati dalla delibera CIPE 30 maggio
 1985, anziche' da quella n. 152 dell'8 aprile 1987 - Manifesta
 inammissibilita'.  D.-L. 8 febbraio 1988, n. 26, art. 1, convertito
 nella legge 8 aprile 1988, n. 108).  Cost., artt. 24 e 42)
(GU n.25 del 21-6-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  del  decreto legge 8
 febbraio 1988, n. 26 (Misure urgenti per  fronteggiare  l'eccezionale
 carenza  di  disponibilita'  abitative), convertito in legge 8 aprile
 1988, n. 108, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre  1988  dal
 Pretore  di Noto nel procedimento civile vertente tra Belforte Amalia
 e Villari Cecilia, iscritta al n. 77 del registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 9, prima
 serie speciale, dell'anno 1989.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto   che,   nel   corso   di   un  giudizio  di  opposizione
 all'esecuzione di un provvedimento di rilascio di un immobile ad  uso
 abitativo, il Pretore di Noto, con ordinanza del 17 novembre 1988, ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 24  e  42  Cost.,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 8 febbraio 1988, n.
 26, convertito in legge 8 aprile 1988, n. 108, nella  parte  in  cui,
 richiamando  l'art.  1,  primo  comma,  del  d.-l.  n.  708 del 1986,
 individua  l'ambito  territoriale  di  applicazione  della   disposta
 sospensione  dell'esecuzione  degli sfratti in base alla delibera del
 CIPE del 30 maggio 1985, anziche' alla  successiva  delibera  n.  152
 dell'8 aprile 1987;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, domandando che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
 subordine, infondata;
    Considerato  che  l'efficacia  temporale  della norma impugnata e'
 cessata il 31 dicembre 1988;
      che  e'  pure  scaduta  la  successiva proroga al 30 aprile 1989
 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili  ad  uso
 abitativo, disposta dall'art. 1 del d.-l. n. 551 del 1988, convertito
 nella legge n. 61 del 1989, nel cui ambito normativo, del resto,  non
 era incluso il Comune di Noto;
      che pertanto la sollevata questione di costituzionalita' risulta
 attualmente irrilevante per la definizione del giudizio a quo;
    Visti  gli  artt. 26 della legge 12 marzo 1953, 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 8  febbraio
 1988,  n.  26  convertito  nella  legge 8 aprile 1988, n. 108 (Misure
 urgenti per  fronteggiare  l'eccezionale  carenza  di  disponibilita'
 abitative),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  24  e 42 della
 Costituzione,  dal  Pretore  di  Noto  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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