N. 317 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 1989

                                 N. 317
      Ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal tribunale di Prato
  nei procedimenti penali riuniti a carico di Colombini Dino ed altri
 Imposta  - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante
 - Indeterminatezza,  in  parte  qua,  della  norma  incriminatrice  -
 Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.26 del 28-6-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Colombini Dino ed altri;
    Sull'eccezione  della  difesa,  di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 4, n. 7, della legge n.  516/1982  per  contrasto  con  gli
 artt.  3 e 25, secondo comma, della Costituzione, sentito il p.m. che
 ha concluso per la manifesta infondatezza, osserva che  la  questione
 e'  evidentemente  rilevante  poiche'  l'eventuale  dichiarazione  di
 illegittimita'  costituzionale  della  norma  citata  priverebbe  del
 carattere di illiceita' penale i fatti contestati;
      che inoltre detta questione non appare manifestamente infondata,
 come gia' ritenuto dalla Suprema Corte con  ordinanza  374/1  del  12
 febbraio-4  marzo  1988,  la  cui  motivazione  si condivide sotto il
 profilo della indeterminatezza della condotta descritta  nella  norma
 incriminatrice    che   sembra   permanere   nonostante   i   criteri
 interpretativi suggeriti da alcuni giudici di  merito,  quali  quelli
 del valore percentuale o assoluto dell'evasione che non sembrerebbero
 rientrare nei dati di comune esperienza;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo  comma,  n.  7,  della
 legge n. 516/1982 in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione
 nella parte in  cui  prevede  come  elemento  costitutivo  del  reato
 l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;
    Ordina  la  sospensione  del  giudizio  relativo  ai  procedimenti
 riuniti a quello sub n. 322/85 r.g. e la immediata trasmissione degli
 atti del processo alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidente  della  Camera  dei  deputati  ed al Presidente del Senato
 della Repubblica.
      Prato, addi' 21 febbraio 1989
                           (Seguono le firme)

 89C0716