N. 317 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 1989
N. 317 Ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal tribunale di Prato nei procedimenti penali riuniti a carico di Colombini Dino ed altri Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale. (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.26 del 28-6-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Colombini Dino ed altri; Sull'eccezione della difesa, di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 per contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, sentito il p.m. che ha concluso per la manifesta infondatezza, osserva che la questione e' evidentemente rilevante poiche' l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma citata priverebbe del carattere di illiceita' penale i fatti contestati; che inoltre detta questione non appare manifestamente infondata, come gia' ritenuto dalla Suprema Corte con ordinanza 374/1 del 12 febbraio-4 marzo 1988, la cui motivazione si condivide sotto il profilo della indeterminatezza della condotta descritta nella norma incriminatrice che sembra permanere nonostante i criteri interpretativi suggeriti da alcuni giudici di merito, quali quelli del valore percentuale o assoluto dell'evasione che non sembrerebbero rientrare nei dati di comune esperienza;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982 in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione; Ordina la sospensione del giudizio relativo ai procedimenti riuniti a quello sub n. 322/85 r.g. e la immediata trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Prato, addi' 21 febbraio 1989 (Seguono le firme) 89C0716