N. 320 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 1988- 13 giugno 1989

                                 N. 320
 Ordinanza   emessa   l'11   luglio   1988   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  13  giugno  1989)  dal  pretore   di   Roma   nel
 procedimento civile vertente tra Tomat Milvi e La Cecilia Antonio
 Professioni   -   Medici  convenzionati  con  il  Servizio  sanitario
 nazionale - Pignorabilita' del  compenso  spettante  in  ragione  del
 numero   degli   assistiti   -  Mancata  previsione  di  limiti  alla
 pignorabilita' degli emolumenti corrisposti  dal  Servizio  sanitario
 nazionale  -  Rilievi  -  Assimilabilita'  della  posizione  di detti
 medici, nel caso di prestazioni aventi carattere  di  continuita'  ed
 assorbenti la quasi totalita' dell'attivita' lavorativa, a quella dei
 lavoratori  subordinati  -   Conseguente   ingiustificato   deteriore
 trattamento   dei   medici   convenzionati   rispetto  ai  lavoratori
 subordinati riguardo alla pignorabilita' degli emolumenti.
 (Cod. proc. civ., art. 545).
 (Cost., art. 3).
(GU n.26 del 28-6-1989 )
                               IL PRETORE
    Scioglimento la riserva;
                           PREMESSO IN FATTO
      che con pignoramento notificato il 15 marzo 1988 la sig.ra Tomat
 Milvi sottoponeva a pignoramento in danno del coniuge separato  dott.
 La  Cecilia  Antonio  le  somme  ha questo dovute dalla regione Lazio
 quale medico convenzionato del servizio sanitario  nazionale  e  cio'
 per  il  recupero dei suoi crediti maturati per un importo globale di
 L. 11.640.300, oltre spese ed interessi;
      che  la regione Lazio, con dichiarazione resa all'udienza del 13
 maggio  1988  per  il  tramite  di  funzionario  all'uopo   delegato,
 precisava che il La Cecilia aveva percepito per il mese di marzo 1988
 la somma lorda di L. 3.287.470;
      che   sulla   base  di  tale  dichiarazione  e'  regionevole  la
 prospettiva che il dott. La Cecilia, in considerazione del compenso a
 lui  spettante  in  ragione  del  numero  degli  assistiti,  venga  a
 percepire anche per l'avvenire compensi di entita'  corrispondente  a
 quella del mese di marzo;
                          RITENUTO IN DIRITTO
      che  non  esiste  alcuna norma ne' vigente ordinamento, la quale
 preservi dalla aggressione esecutiva una qualsiasi quota del compenso
 periodicamente  percepito  dai  medici  convenzionati con il servizio
 sanitario nazionale;
      che,  se  e'  vero  -  anche per costante giurisprudenza - che i
 medici convenzionati non prestano la loro  opera  sulla  base  di  un
 rapporto  subordinato,  e'  pur  vero  che per i medesimi il compenso
 acquisito  attraverso  l'opera   anzidetta   costituisce   la   fonte
 principale, se non addirittura esclusiva, del loro guadagno;
      che,  pertanto,  la  loro  posizione  economica, ove si riguardi
 comparativamente con quella dei lavoratori in via subordinata, appare
 senza una valida giustificazione soggetta ad un trattamento normativo
 diverso da quella di quest'ultimi;
      che   di  conseguenza,  si  profila  un  ragionevole  dubbio  di
 legittimita' costituzionale della normativa, di cui all'art. 545  del
 c.p.c., per la parte in cui la medesima non prevede la pignorabilita'
 limitata dei compensi dei medici convenzionati, i quali  operino  con
 carattere  di  continuita'  e  con  prestazioni  assorbenti  la quasi
 totalita' della loro attivita', e cio' in relazione all'art. 3  della
 Carta   costituzionale   diretto   a  stabilire  una  uniformita'  di
 trattamento tra  vari  cittadini,  i  quali  vengano  a  trovarsi  in
 condizioni economiche e professionali corrispondenti;
      che  la  questione, come sopra delineata, assume rilevanza nella
 soluzione del problema relativo alla possibilita' di  assegnare  alla
 creditrice  esecutante  Tomat  Milvi gli intieri importi remunerativi
 del dott. La Cecilia;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale in ordine
 all'art. 545 del c.p.c. per la parte in cui tale  norma  non  prevede
 limitazione  alcuna  di pignorabilita' per gli emolumenti corrisposti
 dal servizio sanitario ai  medici  convenzionati,  e  cio'  sotto  il
 profilo dell'art. 3 della Carta costituzionale;
    Dispone   che  a  cura  della  cancelleria  copia  della  presente
 ordinanza sia notificata alle parti ed al  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri e vche sia, inoltre, comunicata ai Presidenti del Senato
 e della Camera;
    Dispone in via cautelativa che il pignoramento delle residue somme
 maturate e maturande a favore dell'esecutato
 dott.  La  Cecilia  Antonio  sia  operante  limitamente al quinto del
 compenso mensile al netto di ogni altra ritenuta gia' effettuata.
      Roma, addi' 11 luglio 1988
                    Il pretore: (firma illeggibile)

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