N. 320 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 1988- 13 giugno 1989
N. 320 Ordinanza emessa l'11 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 giugno 1989) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Tomat Milvi e La Cecilia Antonio Professioni - Medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale - Pignorabilita' del compenso spettante in ragione del numero degli assistiti - Mancata previsione di limiti alla pignorabilita' degli emolumenti corrisposti dal Servizio sanitario nazionale - Rilievi - Assimilabilita' della posizione di detti medici, nel caso di prestazioni aventi carattere di continuita' ed assorbenti la quasi totalita' dell'attivita' lavorativa, a quella dei lavoratori subordinati - Conseguente ingiustificato deteriore trattamento dei medici convenzionati rispetto ai lavoratori subordinati riguardo alla pignorabilita' degli emolumenti. (Cod. proc. civ., art. 545). (Cost., art. 3).(GU n.26 del 28-6-1989 )
IL PRETORE Scioglimento la riserva; PREMESSO IN FATTO che con pignoramento notificato il 15 marzo 1988 la sig.ra Tomat Milvi sottoponeva a pignoramento in danno del coniuge separato dott. La Cecilia Antonio le somme ha questo dovute dalla regione Lazio quale medico convenzionato del servizio sanitario nazionale e cio' per il recupero dei suoi crediti maturati per un importo globale di L. 11.640.300, oltre spese ed interessi; che la regione Lazio, con dichiarazione resa all'udienza del 13 maggio 1988 per il tramite di funzionario all'uopo delegato, precisava che il La Cecilia aveva percepito per il mese di marzo 1988 la somma lorda di L. 3.287.470; che sulla base di tale dichiarazione e' regionevole la prospettiva che il dott. La Cecilia, in considerazione del compenso a lui spettante in ragione del numero degli assistiti, venga a percepire anche per l'avvenire compensi di entita' corrispondente a quella del mese di marzo; RITENUTO IN DIRITTO che non esiste alcuna norma ne' vigente ordinamento, la quale preservi dalla aggressione esecutiva una qualsiasi quota del compenso periodicamente percepito dai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale; che, se e' vero - anche per costante giurisprudenza - che i medici convenzionati non prestano la loro opera sulla base di un rapporto subordinato, e' pur vero che per i medesimi il compenso acquisito attraverso l'opera anzidetta costituisce la fonte principale, se non addirittura esclusiva, del loro guadagno; che, pertanto, la loro posizione economica, ove si riguardi comparativamente con quella dei lavoratori in via subordinata, appare senza una valida giustificazione soggetta ad un trattamento normativo diverso da quella di quest'ultimi; che di conseguenza, si profila un ragionevole dubbio di legittimita' costituzionale della normativa, di cui all'art. 545 del c.p.c., per la parte in cui la medesima non prevede la pignorabilita' limitata dei compensi dei medici convenzionati, i quali operino con carattere di continuita' e con prestazioni assorbenti la quasi totalita' della loro attivita', e cio' in relazione all'art. 3 della Carta costituzionale diretto a stabilire una uniformita' di trattamento tra vari cittadini, i quali vengano a trovarsi in condizioni economiche e professionali corrispondenti; che la questione, come sopra delineata, assume rilevanza nella soluzione del problema relativo alla possibilita' di assegnare alla creditrice esecutante Tomat Milvi gli intieri importi remunerativi del dott. La Cecilia;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Solleva la questione di legittimita' costituzionale in ordine all'art. 545 del c.p.c. per la parte in cui tale norma non prevede limitazione alcuna di pignorabilita' per gli emolumenti corrisposti dal servizio sanitario ai medici convenzionati, e cio' sotto il profilo dell'art. 3 della Carta costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e vche sia, inoltre, comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera; Dispone in via cautelativa che il pignoramento delle residue somme maturate e maturande a favore dell'esecutato dott. La Cecilia Antonio sia operante limitamente al quinto del compenso mensile al netto di ogni altra ritenuta gia' effettuata. Roma, addi' 11 luglio 1988 Il pretore: (firma illeggibile) 89C0719