N. 349 SENTENZA 14 - 22 giugno 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Sanita'
 pubblica - Spese di spedalita' - Rivalsa - Soggetti obbligati -
 Esclusione del donatario del ricoverato - Onere a carico delle
 amministrazioni pubbliche - Incongruo riferimento all'obbligo
 alimentare - Non fondatezza.   Legge 3 dicembre 1931, n. 1580, art.
 1, terzo comma).(Cost., art. 3)
(GU n.26 del 28-6-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 3
 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la  rivalsa  delle  spese  di
 spedalita' e manicomiali), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio
 1988 della Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente
 tra Ricovero Giovannelli e Trettel Francesco ed altri, iscritta al n.
 774 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 aprile 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
                           Ritenuto in fatto
    Nel    procedimento   civile   promosso   dall'istituto   Ricovero
 Giovanelli, per ottenere  il  rimborso  delle  spese  di  spedalita',
 anticipate  in  favore  di Deflorian Giulio, nei confronti di Trettel
 Francesco, beneficiario di donazione di tutti i beni  dell'assistito,
 la Corte d'appello di Trento, con ordinanza emessa il 10 maggio 1988,
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
 all'art.  3  della  Costituzione,  dell'art. 1 della legge 3 dicembre
 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalita' e
 manicomiali)  nella  parte  in cui non prevede tra gli obbligati alla
 rivalsa  delle  rette  di  assistenza,  spedalita'  e   ricovero   il
 donatario,  e  non  lo  pone  con  precedenza  sugli altri obbligati,
 eccettuata l'ipotesi della donazione remuneratoria.
    Afferma  infatti  il  giudice  a  quo  -  dopo  aver richiamato la
 sentenza di questa Corte n. 112 del  1975,  che  ha  riconosciuto  la
 legittimita'  della  rivalsa,  ex  art.  1  della  legge  citata, nei
 confronti dei congiunti dell'assistito indigente,  in  quanto  tenuti
 agli  alimenti  -  che  e'  irragionevole  la mancata previsione, con
 precedenza su ogni altro obbligato, del donatario, che  e'  chiamato,
 ai  sensi dell'art. 437 c.c., a prestare gli alimenti al donante come
 primo obbligato;  tanto  piu'  che  la  norma  censurata  impone  una
 prestazione  patrimoniale  ai congiunti dell'assistito indigente, che
 di  nulla  beneficiano,  laddove  il  donatario  ha   realizzato   un
 arricchimento.
    La  questione  e'  ritenuta  rilevante  perche'  il Trettel non e'
 compreso tra i  soggetti  elencati  nell'attuale  formulazione  della
 norma  impugnata, mentre e' beneficiario di donazione di tutti i beni
 dell'assistito Deflorian.
                         Considerato in diritto
    1.  -  E' sollevata, in via incidentale, questione di legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,
 dell'art.  1,  terzo  comma,  della  legge  3  dicembre 1931, n. 1580
 recante Nuove norme per  la  rivalsa  delle  spese  di  spedalita'  e
 manicomiali,  nella  parte  in  cui  non  comprende  fra  i  soggetti
 obbligati alla rivalsa il donatario del ricoverato che  fosse  tenuto
 per legge agli alimenti durante il periodo del ricovero.
    Secondo  l'ordinanza  di rimessione la norma, con l'indicare quali
 obbligati  alla  rivalsa  i  congiunti  dei  ricoverati  tenuti  agli
 alimenti  nell'ordine  stabilito dall'art. 142 del codice civile (del
 1865), non farebbe gravare  l'obbligo  della  rivalsa  sul  donatario
 malgrado  che  questi,  a  norma  dell'art. 433 del codice civile ora
 vigente,  sia  tenuto  agli  alimenti  con  precedenza  rispetto   ai
 congiunti  del  ricoverato, con manifesta discriminazione sfavorevole
 di tali obbligati rispetto al donatario.
    2.  -  In  realta'  la  norma e' testualmente concepita in modo da
 individuare gli obbligati alla rivalsa e l'ordine in  cui  essi  sono
 obbligati  mediante  un  rinvio a quella, racchiusa nell'art. 142 del
 codice civile abrogato, che poneva gli alimenti a carico di  soggetti
 tutti  qualificabili come congiunti del ricoverato, e per questo essa
 qualifica in tal modo i soggetti individuati.
    Ma  si  tratta evidentemente di un rinvio non gia' alla disciplina
 codicistica degli alimenti  allora  in  vigore  considerata  nel  suo
 specifico   contenuto,   bensi'  alla  disciplina  codicistica  degli
 alimenti vigente al tempo di avveramento della fattispecie, e cio' in
 considerazione  del  carattere sostitutivo che l'onere delle spese di
 spedalita' e manicomiali a  carico  delle  amministrazioni  pubbliche
 presenta  rispetto  all'adempimento  dell'obbligo alimentare da parte
 dei soggetti sui quali esso grava nei confronti del ricoverato.
    Segue   che,  una  volta  modificata  la  disciplina  dell'obbligo
 alimentare ad opera del combinato disposto degli  artt.  433,  437  e
 438, ultimo comma, del nuovo codice, che include fra gli obbligati, e
 con precedenza rispetto agli altri, il donatario  -  a  meno  che  si
 tratti  di donazione fatta in riguardo di matrimonio, o remuneratoria
 -  e'  a  tale  disciplina   che   si   deve   avere   riguardo   per
 l'individuazione degli obbligati alla rivalsa ai fini della norma ora
 impugnata.
    Questa,   cosi'  interpretata,  si  sottrae  dunque  alla  censura
 prospettata con l'ordinanza di rimessione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931,
 n. 1580 (Nuove norme per la  rivalsa  delle  spese  di  spedalita'  e
 manicomiali), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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