N. 326 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1988- 15 giugno 1989
N. 326 Ordinanza emessa il 17 ottobre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 giugno 1989) dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Gigante Antonia ved. Petitti Pensioni di guerra - Pensione privilegiata di riversibilita' Diritto condizionato a limiti di reddito - Mancata previsione del calcolo dei predetti limiti, a partire dall'anno 1986, in conformita' al disposto dell'art. 24, sesto comma, della legge n. 41/1986 per le pensioni privilegiate ordinarie - Ingiustificato deteriore trattamento delle pensioni privilegiate di guerra rispetto alle pensioni privilegiate ordinarie. (Legge 6 ottobre 1986, n. 656, art. 2, terzo comma). (Cost., art. 3).(GU n.27 del 5-7-1989 )
LA CORTE DEI CONTI Uditi nella pubblica udienza del 17 ottobre 1988, con l'assistenza del segretario dottoressa Luigia Privitera Recanatesi - non rappresentata, ma presente, la ricorrente - il consigliere relatore Manlio Licari e il pubblico ministero in persona del vice procuratore generale dottoressa Laura Di Caro Corso; Visto il ricorso iscritto al n. C/124744 del registro di segreteria ed esaminati gli atti; Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio sul ricorso prodotto dalla sig.ra Gigante Antonia ved. Petitti, nata il 21 febbraio 1913, domiciliata in Roma, via Marco Fulvio Nobiliore n. 98, avverso la nota n. 205422 in data 1º aprile 1985 della direzione provinciale poste e telecomunicazioni di Roma; RITENUTO IN FATTO Con atto depositato il 18 luglio 1985 la sig.ra Gigante Antonia ved. Petitti ha presentato ricorso contro il diniego di pensione privilegiata di riversibilita', richiesta quale madre del pensionato (titolare di trattamento privilegiato di 1a categoria) sig. Mario Petitti ex dipendente del Ministero delle poste e telecomunicazioni, deceduto il 17 luglio 1984; detto diniego si fonda sulla ritenuta insussistenza del requisito della nullatenenza, con riguardo all'art. 85 del t.u. n. 1092 del 1973. Con decisione parziale n. 60939, depositata il 30 luglio 1987, questa sezione ha respinto integralmente altro connesso ricorso riunito (n. C/121984) ed ha respinto in parte il ricorso di cui ora trattasi (per quanto riguardava la riversibilita' ordinaria della pensione privilegiata del figlio deceduto), disponendo istruttoria con separata ordinanza sotto il diverso profilo dell'eventuale spettanza alla ricorrente del trattamento privilegiato di riversibilita' "nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra", a norma dell'art. 92, quinto comma, del t.u. n. 1092/1973. Dagli atti ed a seguito della disposta istruttoria risulta: 1) che il dante causa e' deceduto per "bronchite cronica; cardiopatia sclerotica; arresto cardiaco in cardiopatia scompensata"; 2) che lo stesso era pensionato per "esiti di infarto del miocardio con persistenti segni di sofferenza miocardica e segni di iniziale scompenso cardiocircolatorio"; 3) che lo stesso dante causa e la madre ricorrente convivevano all'atto del decesso (certificato anagrafico del comune di Roma, in data 19 gennaio 1988); 4) che la ricorrente non e' titolare di trattamento pensionistico I.N.P.S. e, alla data di morte del figlio (17 luglio 1984) percepiva pensione vedovile, a carico del Ministero delle finanze, per un imponibile complessivo di L. 8.147.005, mentre la pensione del figlio ammontava a L. 8.377.254; successivamente la pensione della ricorrente e' pervenuta ad imponibili di L. 9.342.803 nel 1985, a L. 10.374.684 nel 1986 ed a L. 11.009.257 nel 1987 (dichiarazione, in atti, dell'I.N.P.S. e della direzione provinciale del tesoro di Roma). Con atto conclusionale del 12 agosto 1986 la procura generale della Corte dei conti aveva formulato richiesta di reiezione del ricorso; all'odierna pubblica udienza il pubblico ministero ha sostenuto che, anche con riguardo alla normativa in materia di pensioni di guerra, non sussistono nella specie le condizioni economiche richieste dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata di riversibilita', ed ha quindi concluso confermando la richiesta di reiezione del gravame. CONSIDERATO IN DIRITTO Il (residuale) thema decidendum consiste nello stabilire - nel noto ambito del giudizio sul rapporto pensionistico ed anche alla stregua dello jus superveniens (tanto piu' rilevante, nella specie, in relazione al principio della c.d. "ambulatorieta'" del requisito delle condizioni economiche, giusta l'art. 100 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, di approvazione del t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra) - se alla ricorrente (madre di pensionato statale gia' titolare di pensione privilegiata di 1a categoria e' deceduto il 17 luglio 1984 a causa delle infermita' per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato) spetti il trattamento privilegiato di riversibilita' "nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra", a norma dell'art. 92, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con riguardo alle di lei condizioni economiche. Alla data di morte del dante causa il requisito richiesto non risulta sussistente, giacche' la ricorrente era titolare di propria pensione vedovile per un imponibile complessivo di annue L. 8.147.005, mentre il limite di cui all'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, era ancora di L. 5.200.000. Successivamente, a decorrere dal 1º gennaio 1985, detto limite e' stato elevato a L. 7.500.000 dall'art. 2, terzo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, ma permane ostativo giacche' il reddito imponibile dell'interessata e', a sua volta, aumentato (a L. 9.342.803 nel 1985, a L. 10.374.684 nel 1986 ed a L. 11.009.257 nel 1987), fermo restando, invece, il limite anzidetto. Peraltro, prima dell'entrata in vigore della legge n. 656/1986, l'art. 24, sesto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ha previsto, per le pensioni ordinarie di riversibilita', un particolare meccanismo di calcolo e di automatico adeguamento del limite di reddito che, a partire dall'anno 1986, ha consentito di calcolare il limite stesso nella misura di L. 11.914.270 (circolare n. 42 prot. 154730 del 27 luglio 1986 del Ministero del tesoro - ragioneria generale dello Stato - IGOP - Div. 4.13). Tale normativa sopravvenuta non influisce, pero', sulla situazione della ricorrente perche' - com'e' noto - nella pensionistica ordinaria il possesso dei requisiti e' ancorato al momento della morte del dante causa (e, nella specie, il piu' elevato limite di reddito riguarda un anno successivo), mentre nella pensionistica di guerra, al contrario, il possesso del requisito delle condizioni economiche puo' bensi' sopravvenire, ma il limite di reddito e' rimasto immutato. Acquista quindi palese rilevanza la questione di costituzionalita' che qui si intende sollevare, con riguardo alla normativa pensionistica di guerra, ora divenuta (dal 1986 e sotto il profilo del diverso limite di reddito) meno favorevole della normativa ordinaria. In senso inverso (normativa ordinaria meno favorevole di quella pensionistica di guerra) questa sezione ravviso' possibile contrasto con gli atti 3 e 38 della Costituzione (ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale 5 giugno 1981 in causa Di Stefano, 7 giugno 1982 in causa Pilla e 31 gennaio 1983 in causa Mormina, pubblicate rispettivamente in Gazzetta Ufficiale n. 225 del 17 agosto 1983, n. 246 del 7 settembre 1983 e n. 18 del 18 gennaio 1984): con la sentenza n. 186/1985 la Corte costituzionale - confermando il proprio precedente orientamento in ordine alla manifesta infondatezza delle questioni sollevate con riguardo all'art. 38 della Costituzione nonche' al diverso momento in cui i prescritti requisiti possono essere posseduti - ha dichiarato altresi' non fondata la questione che qui ora torna in rilievo, avendo la Corte stessa osservato che le fattispecie sottoposte al suo giudizio ricadevano in un arco di tempo in cui detti limiti di reddito erano identici sia per le pensioni ordinarie di riversibilita' sia per le pensioni di riversibilita' di guerra. Resta quindi impregiudicata la questione se sia razionale e conforme all'art. 3 della Costituzione assumere - sia pure nell'ambito di normative per altri aspetti diverse - uno stesso criterio (riferimento al reddito) al fine di ammettere o meno la sussistenza di una condizione di bisogno economico (stesso dato oggettivo della realta' socio-economica), ma pervenire poi, attraverso diverse quantificazioni del limite di reddito, ad una palese discriminazione, neppure coerente in una ratio o in una linea evolutiva, giacche' il limite di reddito per la pensionistica di guerra risulta dapprima pari, poi superiore ed infine inferiore rispetto al limite previsto per la pensionistica ordinaria. Ritiene al riguardo la sezione che la questione, oltre che rilevante, non sia manifestamente infondata, giacche' una condizione oggettiva di bisogno economico - una volta assunta a fondamento di sia pur diverse prestazioni pensionistiche - non puo' essere valutata e presunta che sulla base di un criterio generale uniforme discrezionalmente individuato dal legislatore nel reddito e nella sua entita'.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale affinche' sia risolta la - rilevante e non manifestamente infondata - questione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, terzo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, in quanto non prevede che il limite di reddito rilevante ai fini dell'attribuzione delle pensioni di riversibilita' di guerra sia calcolato, a partire dall'anno 1986, in conformita' al disposto dell'art. 24, sesto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' pronunciato in Roma, nella Camera di consiglio del 17 ottobre 1988. (Seguono le firme) 89C0734