N. 326 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1988- 15 giugno 1989

                                 N. 326
 Ordinanza   emessa   il   17   ottobre  1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 15 giugno 1989) dalla Corte dei conti  sul  ricorso
 proposto da Gigante Antonia ved.  Petitti
 Pensioni  di guerra - Pensione privilegiata di riversibilita' Diritto
 condizionato a limiti di reddito - Mancata previsione del calcolo dei
 predetti limiti, a partire dall'anno 1986, in conformita' al disposto
 dell'art. 24, sesto comma, della legge n.  41/1986  per  le  pensioni
 privilegiate  ordinarie  - Ingiustificato deteriore trattamento delle
 pensioni privilegiate di guerra rispetto alle  pensioni  privilegiate
 ordinarie.
 (Legge 6 ottobre 1986, n. 656, art. 2, terzo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.27 del 5-7-1989 )
                           LA CORTE DEI CONTI
    Uditi nella pubblica udienza del 17 ottobre 1988, con l'assistenza
 del  segretario  dottoressa  Luigia  Privitera   Recanatesi   -   non
 rappresentata,  ma  presente, la ricorrente - il consigliere relatore
 Manlio Licari e il pubblico ministero in persona del vice procuratore
 generale dottoressa Laura Di Caro Corso;
    Visto   il  ricorso  iscritto  al  n.  C/124744  del  registro  di
 segreteria ed esaminati gli atti;
    Ha  emesso la seguente ordinanza nel giudizio sul ricorso prodotto
 dalla sig.ra Gigante Antonia ved. Petitti, nata il 21 febbraio  1913,
 domiciliata  in  Roma,  via  Marco Fulvio Nobiliore n. 98, avverso la
 nota n. 205422 in data 1º aprile  1985  della  direzione  provinciale
 poste e telecomunicazioni di Roma;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  atto  depositato  il 18 luglio 1985 la sig.ra Gigante Antonia
 ved. Petitti ha presentato ricorso  contro  il  diniego  di  pensione
 privilegiata  di riversibilita', richiesta quale madre del pensionato
 (titolare di trattamento privilegiato di  1a  categoria)  sig.  Mario
 Petitti  ex dipendente del Ministero delle poste e telecomunicazioni,
 deceduto il 17 luglio 1984; detto diniego  si  fonda  sulla  ritenuta
 insussistenza del requisito della nullatenenza, con riguardo all'art.
 85 del t.u. n. 1092 del 1973.
    Con  decisione  parziale  n.  60939, depositata il 30 luglio 1987,
 questa sezione  ha  respinto  integralmente  altro  connesso  ricorso
 riunito  (n.  C/121984) ed ha respinto in parte il ricorso di cui ora
 trattasi (per quanto riguardava  la  riversibilita'  ordinaria  della
 pensione  privilegiata  del  figlio deceduto), disponendo istruttoria
 con  separata  ordinanza  sotto  il  diverso  profilo  dell'eventuale
 spettanza   alla   ricorrente   del   trattamento   privilegiato   di
 riversibilita'  "nella  misura  e  alle  condizioni  previste   dalle
 disposizioni in materia di pensioni di guerra", a norma dell'art. 92,
 quinto comma, del t.u. n. 1092/1973.
    Dagli atti ed a seguito della disposta istruttoria risulta:
      1)  che  il  dante  causa  e'  deceduto  per "bronchite cronica;
 cardiopatia sclerotica; arresto cardiaco in cardiopatia scompensata";
      2)  che  lo  stesso  era  pensionato  per  "esiti di infarto del
 miocardio con persistenti segni di sofferenza miocardica e  segni  di
 iniziale scompenso cardiocircolatorio";
      3)  che  lo stesso dante causa e la madre ricorrente convivevano
 all'atto del decesso (certificato anagrafico del comune di  Roma,  in
 data 19 gennaio 1988);
      4)   che   la   ricorrente   non   e'  titolare  di  trattamento
 pensionistico I.N.P.S. e, alla data di morte del  figlio  (17  luglio
 1984)  percepiva  pensione  vedovile,  a  carico  del Ministero delle
 finanze, per un imponibile complessivo di  L.  8.147.005,  mentre  la
 pensione  del  figlio  ammontava  a  L. 8.377.254; successivamente la
 pensione della ricorrente e' pervenuta ad imponibili di L.  9.342.803
 nel  1985,  a  L.  10.374.684  nel  1986  ed a L. 11.009.257 nel 1987
 (dichiarazione, in atti, dell'I.N.P.S. e della direzione  provinciale
 del tesoro di Roma).
    Con  atto  conclusionale  del  12  agosto 1986 la procura generale
 della Corte dei conti aveva  formulato  richiesta  di  reiezione  del
 ricorso;  all'odierna  pubblica  udienza  il  pubblico  ministero  ha
 sostenuto che, anche  con  riguardo  alla  normativa  in  materia  di
 pensioni  di  guerra,  non  sussistono  nella  specie  le  condizioni
 economiche richieste dalla legge per il riconoscimento del diritto  a
 pensione  privilegiata  di  riversibilita',  ed  ha  quindi  concluso
 confermando la richiesta di reiezione del gravame.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
    Il  (residuale)  thema  decidendum  consiste nello stabilire - nel
 noto ambito del giudizio sul rapporto  pensionistico  ed  anche  alla
 stregua  dello  jus superveniens (tanto piu' rilevante, nella specie,
 in relazione al principio della c.d. "ambulatorieta'"  del  requisito
 delle condizioni economiche, giusta l'art. 100 del d.P.R. 23 dicembre
 1978, n. 915, di approvazione del t.u.  delle  norme  in  materia  di
 pensioni di guerra) - se alla ricorrente (madre di pensionato statale
 gia' titolare di pensione privilegiata di 1a categoria e' deceduto il
 17 luglio 1984 a causa delle infermita' per le quali aveva conseguito
 il trattamento privilegiato) spetti il  trattamento  privilegiato  di
 riversibilita'   "nella  misura  e  alle  condizioni  previste  dalle
 disposizioni in materia di pensioni di guerra", a norma dell'art. 92,
 quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con riguardo alle
 di lei condizioni economiche.
    Alla  data  di  morte  del  dante causa il requisito richiesto non
 risulta sussistente, giacche' la ricorrente era titolare  di  propria
 pensione   vedovile   per  un  imponibile  complessivo  di  annue  L.
 8.147.005, mentre il limite di cui all'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre
 1981, n. 834, era ancora di L. 5.200.000.
    Successivamente,  a decorrere dal 1º gennaio 1985, detto limite e'
 stato elevato a L. 7.500.000 dall'art. 2, terzo comma, della legge  6
 ottobre  1986,  n.  656,  ma  permane  ostativo  giacche'  il reddito
 imponibile  dell'interessata  e',  a  sua  volta,  aumentato  (a   L.
 9.342.803  nel  1985, a L. 10.374.684 nel 1986 ed a L. 11.009.257 nel
 1987), fermo restando, invece, il limite anzidetto.
    Peraltro,  prima  dell'entrata  in vigore della legge n. 656/1986,
 l'art. 24, sesto comma, della legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  ha
 previsto, per le pensioni ordinarie di riversibilita', un particolare
 meccanismo di calcolo e  di  automatico  adeguamento  del  limite  di
 reddito  che, a partire dall'anno 1986, ha consentito di calcolare il
 limite stesso nella misura di L. 11.914.270 (circolare  n.  42  prot.
 154730  del  27  luglio  1986  del  Ministero del tesoro - ragioneria
 generale dello Stato - IGOP - Div. 4.13).
    Tale normativa sopravvenuta non influisce, pero', sulla situazione
 della  ricorrente  perche'  -  com'e'  noto  -  nella   pensionistica
 ordinaria  il  possesso  dei  requisiti  e' ancorato al momento della
 morte del dante causa (e, nella specie, il  piu'  elevato  limite  di
 reddito  riguarda  un anno successivo), mentre nella pensionistica di
 guerra, al contrario, il  possesso  del  requisito  delle  condizioni
 economiche  puo'  bensi'  sopravvenire,  ma  il  limite di reddito e'
 rimasto immutato.
    Acquista quindi palese rilevanza la questione di costituzionalita'
 che  qui  si  intende  sollevare,   con   riguardo   alla   normativa
 pensionistica  di  guerra,  ora divenuta (dal 1986 e sotto il profilo
 del diverso  limite  di  reddito)  meno  favorevole  della  normativa
 ordinaria.
    In  senso  inverso  (normativa ordinaria meno favorevole di quella
 pensionistica di guerra) questa sezione ravviso' possibile  contrasto
 con  gli atti 3 e 38 della Costituzione (ordinanze di rimessione alla
 Corte costituzionale 5 giugno 1981 in causa Di Stefano, 7 giugno 1982
 in  causa  Pilla  e  31  gennaio  1983  in  causa Mormina, pubblicate
 rispettivamente in Gazzetta Ufficiale n. 225 del 17 agosto  1983,  n.
 246  del  7  settembre  1983  e  n.  18  del 18 gennaio 1984): con la
 sentenza n. 186/1985 la Corte costituzionale - confermando il proprio
 precedente  orientamento  in ordine alla manifesta infondatezza delle
 questioni sollevate  con  riguardo  all'art.  38  della  Costituzione
 nonche'  al  diverso  momento  in  cui i prescritti requisiti possono
 essere posseduti - ha dichiarato altresi' non  fondata  la  questione
 che qui ora torna in rilievo, avendo la Corte stessa osservato che le
 fattispecie sottoposte al suo giudizio ricadevano in un arco di tempo
 in  cui  detti  limiti  di reddito erano identici sia per le pensioni
 ordinarie di riversibilita' sia per le pensioni di riversibilita'  di
 guerra.
    Resta  quindi  impregiudicata  la  questione  se  sia  razionale e
 conforme  all'art.  3  della  Costituzione  assumere   -   sia   pure
 nell'ambito  di  normative  per  altri  aspetti  diverse - uno stesso
 criterio (riferimento al reddito) al fine  di  ammettere  o  meno  la
 sussistenza  di  una  condizione  di  bisogno  economico (stesso dato
 oggettivo  della  realta'   socio-economica),   ma   pervenire   poi,
 attraverso  diverse  quantificazioni  del  limite  di reddito, ad una
 palese discriminazione, neppure coerente in una ratio o in una  linea
 evolutiva,  giacche'  il  limite  di  reddito per la pensionistica di
 guerra risulta dapprima  pari,  poi  superiore  ed  infine  inferiore
 rispetto al limite previsto per la pensionistica ordinaria.
    Ritiene  al  riguardo  la  sezione  che  la  questione,  oltre che
 rilevante, non sia manifestamente infondata, giacche' una  condizione
 oggettiva  di  bisogno  economico - una volta assunta a fondamento di
 sia pur diverse prestazioni pensionistiche - non puo' essere valutata
 e   presunta   che  sulla  base  di  un  criterio  generale  uniforme
 discrezionalmente individuato dal legislatore nel reddito e nella sua
 entita'.
                                P. Q. M.
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,   1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
    Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi
 alla Corte costituzionale affinche' sia risolta la - rilevante e  non
 manifestamente    infondata    -    questione    di    illegittimita'
 costituzionale,  per  contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,
 dell'art.  2,  terzo  comma,  della  legge 6 ottobre 1986, n. 656, in
 quanto non prevede  che  il  limite  di  reddito  rilevante  ai  fini
 dell'attribuzione  delle  pensioni  di  riversibilita'  di guerra sia
 calcolato, a partire  dall'anno  1986,  in  conformita'  al  disposto
 dell'art. 24, sesto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
    Dispone  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti, al procuratore generale della Corte dei  conti
 ed  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento.
    Cosi'  pronunciato  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio del 17
 ottobre 1988.
                           (Seguono le firme)

 89C0734