N. 357 SENTENZA 14 - 27 giugno 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Trasporti - Regione - Contributi e sussidi accordati ai concessionari
 degli autoservizi di linea - Regime di insequestrabilita' - Mancato
 richiamo - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
 
 (Legge 10 aprile 1981, n. 151, art. 4, ultimo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 117, 118, 119 e 120).
(GU n.27 del 5-7-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4, ultimo
 comma,  della  legge  10  aprile  1981,  n.  151  (Legge  quadro  per
 l'ordinamento,  la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti
 pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il  ripiano  dei
 disavanzi  di esercizio e per gli investimenti nel settore), promosso
 con ordinanza emessa il 12  luglio  1988  dalla  Corte  d'Appello  di
 Milano  nel  procedimento  civile  vertente  tra Franchi Antonio e la
 S.r.l. Autoservizi Rastelli Martino & C. ed altro, iscritta al n. 733
 del  registro  ordinanze  1988  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 aprile 1989 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - La Corte di Appello di Milano, in sede di gravame avverso la
 sentenza  di  primo  grado  emessa  nel   giudizio   di   opposizione
 all'esecuzione  mobiliare  presso  terzi  promossa da Antonio Franchi
 contro la S.r.l. Autoservizi  Rastelli  Martino  &  C.,  mediante  il
 pignoramento  del  credito  da  quest'ultima vantato verso la Regione
 Lombardia a titolo di contributo di  gestione  per  talune  linee  di
 pubblico  trasporto  automobilistico,  ha  giudicato rilevante, e non
 manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 117, 118, 119 e
 120  della  Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 4, ultimo comma, della legge 10 aprile 1981 n.  151  (Legge
 quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei
 trasporti pubblici locali. Istituzione del  Fondo  nazionale  per  il
 ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  e  per  gli  investimenti nel
 settore): "nella parte in cui non ritiene applicabile ai contributi e
 sussidi  accordati  ai  concessionari dei servizi di trasporto di cui
 all'art. 1 della stessa legge, l'art. 25  della  legge  28  settembre
 1939 n. 1822 (Disciplina degli autoservizi di linea)".
    Dopo  aver premesso, sotto il profilo della rilevanza, che il tema
 centrale della controversia  dedotta  in  giudizio  e'  rappresentato
 dall'applicabilita' o meno, ai contributi regionali, del regime posto
 dall'art. 25 della citata legge n. 1822 del 1939, che fa  divieto  di
 sequestrare  i  sussidi  pubblici  a  favore  dei  concessionari  dei
 pubblici servizi, il giudice remittente osserva che l'art. 4,  ultimo
 comma,  della  legge  10  aprile 1981 n. 151 dispone l'applicabilita'
 dell'art. 25 citato ai servizi di trasporto trasferiti alle  regioni,
 qualificando   pero'  il  contenuto  della  norma  come  relativo  ad
 "agevolazioni fiscali", alle quali  sembrerebbe  invece  riferito  il
 successivo art. 26.
    Stante   la  discordanza,  il  giudice  a  quo  ritiene  di  dover
 privilegiare l'enunciazione del  contenuto  rispetto  all'indicazione
 numerica, escludendo quindi l'applicabilita' dell'art. 25 e ritenendo
 i contributi in questione pignorabili.
    Da  qui  il  dubbio  di  costituzionalita', posto che risulterebbe
 cosi' modificato il regime delle sovvenzioni, comprese nel patrimonio
 indisponibile   delle  regioni,  le  quali  avrebbero  il  potere  di
 modificare il contenuto dei diritti soggettivi dei privati creditori,
 con  possibilita'  di creare disparita' di trattamento fra situazioni
 giuridiche eguali in relazione alla diversa collocazione regionale.
                         Considerato in diritto
   1. - Questa Corte e' chiamata a decidere se l'art. 4, ultimo comma,
 della legge 10 aprile 1981 n. 151, nella parte in cui, ad avviso  del
 giudice  a quo, non richiama il regime di insequestrabilita' disposto
 dall'art. 25 della legge 28 settembre 1939 n. 1822, per i  contributi
 e  sussidi accordati dalle regioni ai concessionari degli autoservizi
 di linea, violi gli artt. 3, 117, 118, 119 e 120  della  Costituzione
 in  quanto,  innovando  il  regime  delle  sovvenzioni,  comprese nel
 patrimonio indisponibile delle regioni, conferirebbe a queste  ultime
 il  potere  "di  modificare  il  contenuto dei diritti soggettivi dei
 privati  creditori,  con  possibilita'  di   creare   disparita'   di
 trattamento  fra  situazioni  giuridiche  eguali  in  relazione  alla
 diversa collocazione regionale".
    2. - La questione non e' fondata.
    I  dubbi  di illegittimita' costituzionale prospettati dal giudice
 remittente presuppongono necessariamente che  alla  norma  non  possa
 attribuirsi altro significato che quello fatto proprio dall'ordinanza
 di rimessione; vale a dire che, in presenza di  una  discordanza  fra
 l'indicazione   numerica   della  norma  della  quale  si  e'  inteso
 conservare l'efficacia (art. 25 della  legge  n.  1822  del  1939)  e
 l'enunciazione  del  contenuto,  debba  senz'altro darsi prevalenza a
 quest'ultima nella ricostruzione della voluntas legis.
    E'  opinione di questa Corte che, sul punto, si debba pervenire ad
 una diversa soluzione interpretativa.
    L'art.  4,  ultimo  comma,  della  legge  n.  151 del 1981 dispone
 l'inapplicabilita' ai servizi di trasporto previsti dall'art. 1 della
 stessa  legge  (quelli trasferiti alle Regioni) delle norme di cui ai
 capi I, II, V, VI e VII della legge n. 1822 del 1939,  "ad  eccezione
 delle  disposizioni  contenute  nel  terzo  comma  dell'art.  4, come
 modificato dalla legge 5 dicembre 1941 n.  1490,  delle  disposizioni
 contenute nell'art. 25 del capo VI, nonche' di quelle contenute nella
 lettera c) dell'art. 34 della stessa legge 28 settembre 1939 n. 1822,
 concernenti  rispettivamente  l'obbligo  del  trasporto degli effetti
 postali, agevolazioni fiscali ed il rifiuto di trasporto dei predetti
 effetti postali".
    Ora,  e'  ben  vero  che l'art. 25, qui in esame, non si riferisce
 affatto ad agevolazioni fiscali, in quanto prevede invece il  divieto
 di  sequestro  dei  sussidi attribuiti al concessionario del servizio
 pubblico; ma  nemmeno  puo'  concludersi,  come  ritiene  il  giudice
 remittente,  che il legislatore abbia inteso in realta' richiamare la
 norma di cui al successivo art. 26, poiche' in detto articolo,  cosi'
 come  peraltro  in  tutto il capo VI, non sono previste "agevolazioni
 fiscali" in senso proprio, bensi' l'importo ed i criteri  di  calcolo
 della "tassa di sorveglianza".
    Occorre  invece osservare che la mancanza di correlazione rilevata
 dal giudice remittente tra l'indicazione numerica della  disposizione
 mantenuta  in  vigore  e l'enunciazione sommaria del suo contenuto si
 riscontra in realta' tra tutte le definizioni enunciate  nella  norma
 in  esame  ed  il  contenuto effettivo delle disposizioni richiamate:
 cosi' infatti il terzo comma dell'art. 4 non ha ad oggetto  l'obbligo
 del  trasporto  degli  effetti  postali, bensi' l'imposta di registro
 sugli atti relativi ai detti trasporti (sebbene non  possa  dubitarsi
 dell'esattezza  dell'indicazione  numerica,  confortata  dal richiamo
 alla modifica operata dalla legge n. 1490 del  1941  che  ha  appunto
 sostituito  il  solo  art.  4);  anche l'art. 34 lettera c), poi, non
 concerne il rifiuto di  trasporto  degli  effetti  postali,  ma  piu'
 precisamente una comminatoria di decadenza in tale ipotesi.
    Di  fronte  a  tali  discordanze del testo normativo, considerando
 anche che le definizioni  legislative  meramente  descrittive  -  non
 contenenti   cioe'  una  regula  iuris  -  non  sono  vincolanti  per
 l'interprete,  questi  non  puo'   che   utilizzare,   quale   canone
 interpretativo,  il dato certo dell'indicazione numerica della norma.
    L'esattezza dell'indicazione appare poi confortata dal rilievo che
 l'art. 25 della legge n. 1822 del 1939, e quindi l'art. 4 della legge
 n.  151  del  1981  che  intende  mantenerne  l'efficacia,  risultano
 pienamente aderenti al principio generale espresso dall'art. 826  del
 codice  civile,  secondo il quale il vincolo di destinazione dei beni
 ad un pubblico servizio ne importa l'indisponibilita'.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4,  ultimo  comma,
 della  legge  10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento,
 la  ristrutturazione  ed  il  potenziamento  dei  trasporti  pubblici
 locali.  Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi
 di esercizio e  per  gli  investimenti  nel  settore)  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt.  3,  117, 118, 119 e 120 della Costituzione,
 dalla Corte d'Appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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