N. 358 ORDINANZA 14 - 27 giugno 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Dipendenti I.N.A.D.E.L. - Indennita' premio
 di servizio - Detrazione dall'imponibile Irpef di quote percentuali
 di contribuzione - Richiamo alla sentenza n.  178/1986 - éJus
 superveniens: legge 13 maggio 1988, n. 154 Necessita' di riesame
 della rilevanza della questione Restituzione degli atti al giudice a
 quo.
 
 (Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4).
 
 (Cost. art. 53).
(GU n.27 del 5-7-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della
 legge 26  settembre  1985,  n.  482  (Modificazioni  del  trattamento
 tributario   delle   indennita'  di  fine  rapporto  e  dei  capitali
 corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla  vita),
 e  17, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
 del testo unico delle imposte sui redditi) promossi con  le  seguenti
 ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  25 marzo 1988 dal Pretore di Roma nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Contardi  Ottavio  ed  altri   e
 l'I.N.A.D.E.L.,  iscritta  al  n.  328  del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  30,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
      2)   ordinanza  emessa  il  26  aprile  1988  dalla  Commissione
 Tributaria  di  primo  grado  di  Bergamo  sul  ricorso  proposto  da
 Pellegrinelli   Irma  contro  l'Intendenza  di  Finanza  di  Bergamo,
 iscritta al n. 639 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  47, prima serie speciale,
 dell'anno 1988;
      3) ordinanza emessa il 16 giugno 1988 dal Pretore di Firenze nel
 procedimento civile  vertente  tra  Renard  Carlo  e  l'I.N.A.D.E.L.,
 iscritta al n. 644 del registro ordinanze del 1988 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  47,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1988;
    Visto l'atto di costituzione di Contardi Ottavio ed altri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  1989  il  Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto  che  il Pretore di Roma, con ordinanza del 25 marzo 1988
 (R.O. n. 328 del 1988), nel procedimento civile promosso da  Contardi
 Ottavio  ed  altri  contro l'I.N.A.D.E.L., per ottenere la indennita'
 premio di servizio comprensiva anche dei ratei dei contributi versati
 dagli  stessi  impiegati,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale, in riferimento all'art. 53 della Costituzione,  degli
 artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui
 non prevedono che dall'imponibile I.R.P.E.F. sia detratta  una  somma
 pari   alla   percentuale   della   indennita'   premio  di  servizio
 corrispondente al rapporto esistente, alla data  del  collocamento  a
 riposo,  tra  il  contributo posto a carico del pubblico dipendente e
 l'aliquota   complessiva   del   contributo   previdenziale   versato
 all'I.N.A.D.E.L.;
      che,  a  parere  del giudice remittente, sarebbero applicabili i
 principi affermati dalla sentenza n. 178 del 1986 di questa Corte per
 l'indennita' di buonuscita degli statali;
      che  nel  giudizio  le  parti  private, regolarmente costituite,
 hanno concluso per la fondatezza della questione;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per   la  inammissibilita'  della  questione,  non  essendo  essa  di
 competenza del giudice ordinario ma delle Commissioni Tributarie;
      che  identiche  questioni sono state sollevate con ordinanza del
 16 giugno 1988 (R.O. n. 639 del 1988) dalla Commissione Tributaria di
 primo  grado  di Bergamo, nel giudizio proposto da Pellegrinelli Irma
 contro l'Intendenza di Finanza di Bergamo, e dal Pretore di  Firenze,
 nel  procedimento  civile  tra  Renard  Carlo  e  l'I.N.A.D.E.L., con
 ordinanza del 16 giugno 1988  (R.O.  n.  644  del  1988),  estensiva,
 peraltro, della censura anche all'art. 17, primo comma, del d.P.R. 22
 dicembre 1986, n. 917;
    Considerato  che  i  giudizi  vanno  riuniti  per  la  sussistente
 connessione e decisi con un unico provvedimento;
      che  la  legge 13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con
 modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante  norme
 in   materia   tributaria,  nonche'  per  la  esemplificazione  delle
 procedure di accatastamento degli immobili urbani), ai commi 3- ter e
 3-quater,   ha  regolato  la  materia  di  cui  trattasi  (detrazione
 dall'imponibile per la indennita' di  fine  rapporto  del  contributo
 versato dall'impiegato);
      che,  pertanto,  la rilevanza della questione va riesaminata dai
 giudici remittenti alla stregua delle nuove norme;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riunisce  i  giudizi (R.O. nn. 328, 639 e 644 del 1988), ordina la
 restituzione degli atti rispettivamente al Pretore di Roma  (R.O.  n.
 328  del 1988); alla Commissione Tributaria di primo grado di Bergamo
 (R.O. n. 639 del 1988) e al Pretore  di  Firenze  (R.O.  n.  644  del
 1988).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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